Pavimentazione con irregolarità naturali: la caduta non è addebitabile al Comune

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Il caso

Tizia conveniva in giudizio il Comune di Como deducendo di aver subito danni alla persona, di cui chiedeva il ristoro, cadendo a causa del dissesto della strada del centro cittadino di proprietà del Comune evocato in lite. Il Tribunale rigettava la domanda con pronuncia confermata dalla Corte di appello secondo cui non era stata raggiunta la prova che l’incidente si fosse verificato nel preciso luogo d’incidenza delle condizioni della pavimentazione e, comunque, poiché, stante la naturale irregolarità del porfido che costituiva il manto pedonale, e dato che la caduta era occorsa in pieno giorno, l’uso del bene comunale fatto dalla danneggiata senza la normale ed esigibile diligenza, aveva interrotto il nesso causale.

Avverso questa decisione ricorre per la cassazione della sentenza Tizia articolando quattro motivi.

I motivi di ricorso

Con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2051, 1227 e 2043 c.c., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare la natura oggettiva della responsabilità discendente dal rapporto di custodia sussistente tra l’ente locale e la strada, e non esclusa dalla mera disattenzione della vittima della cui condotta non era stata accertata la natura anomala o imprevedibile.

Con il secondo motivo si prospetta la violazione degli artt. 2, 14, C.d.S., perché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che la responsabilità del Comune discendeva dall’obbligo di tenere in efficienza le strade di proprietà, laddove era risultato l’enorme dissesto di quella che aveva costituito luogo del sinistro.

Con il terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2051, 2043 e 2697 c.c., poiché la Corte di appello avrebbe errato finendo per addossare alla deducente l’onere di provare la presenza di un’insidia in deroga ai principi di responsabilità oggettiva custodiale che richiedevano, a carico del soggetto danneggiato, la sola dimostrazione dell’ordinario nesso causale.

Con il quarto motivo si prospetta, infine, la violazione e falsa applicazione degli artt. 2051 e 2043 c.c., poiché la Corte di appello avrebbe mancato di esporre se non in modo apparente il ragionamento decisorio seguito, in particolare ritenendo sussistente il fortuito senza tener conto delle allegazioni attoree e delle risultanze istruttorie che avevano addotto e fatto emergere una situazione di pericolo occulto.

Leggi anche:”La responsabilità del custode ex art. 2048 c.c.”

La decisione della Corte

La Corte di Cassazione, con la sentenza in epigrafe, ha esaminato i motivi congiuntamente ritenendoli inammissibili.

Rileva, in primo luogo, che secondo la giurisprudenza di legittimità in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull’evento dannoso, in applicazione – anche officiosa – dell’art. 1227 co. 1 c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall’art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un’evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l’esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro. (Cass. civ. n. 2480 del 01/02/2018).
In questa generale cornice ricostruttiva, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo, fino a concretizzare la soluzione del nesso in parola (Cass. civ. n. 9315 del 03/04/2019).
Ciò posto la Corte di Cassazione rileva che nel caso di specie, la Corte d’appello ha fatto buon governo di questi consolidati principi perché ha accertato, dandone conto nella motivazione tutt’altro che apparente, l’interruzione del nesso causale in ragione, dirimente, dell’utile prevedibilità dell’irregolarità della pavimentazione in porfido, in particolare in una camminata effettuata con piena visibilità diurna, affatto esclusa dalla residenza in altra città della danneggiata.

Sulla base delle predette argomentazioni la Suprema Corte ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato.

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Sentenza collegata

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Avv. Mazzei Martina

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