Inoltre, nel citare un precedente conforme, i giudici di piazza Cavour, nella pronuncia qui in esame, non solo postulano che la visione da parte del giudice di una videocassetta, ritualmente acquisita come prova documentale preesistente rispetto al procedimento penale, tale dovendosi ritenere la videoregistrazione precostituita rispetto al procedimento penale, costituisce mera modalità di percezione di immagini e non già attività diretta alla formazione della prova ma affermano anche che la predetta visione non deve necessariamente essere effettuata in contraddittorio pur riconoscendosi al contempo alle parti (si fa riferimento alla difesa, ma il discorso può valere ovviamente anche per la pubblica accusa) di controdedurre in ordine al suo contenuto in ogni modo e facendo quindi rilevare gli eventuali dubbi ed incertezze che quelle immagini dovessero contenere o comportare.
Corte di Cassazione – V sez. pen. – sentenza n. 7015 del 21-02-2020
Inoltre, nel citare un precedente conforme, i giudici di piazza Cavour, nella pronuncia qui in esame, non solo postulano che la visione da parte del giudice di una videocassetta, ritualmente acquisita come prova documentale preesistente rispetto al procedimento penale, tale dovendosi ritenere la videoregistrazione precostituita rispetto al procedimento penale, costituisce mera modalità di percezione di immagini e non già attività diretta alla formazione della prova ma affermano anche che la predetta visione non deve necessariamente essere effettuata in contraddittorio pur riconoscendosi al contempo alle parti (si fa riferimento alla difesa, ma il discorso può valere ovviamente anche per la pubblica accusa) di controdedurre in ordine al suo contenuto in ogni modo e facendo quindi rilevare gli eventuali dubbi ed incertezze che quelle immagini dovessero contenere o comportare.