La Cassazione fornisce alcune importanti precisazioni in materia di restituzione nel termine: vediamo quali

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(Ricorso dichiarato inammissibile)

(Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 175)

Il fatto

La Corte di appello di Firenze aveva rigettato l’istanza proposta ai sensi dell’art. 175 cod. proc. pen. di restituzione nel termine per una nuova celebrazione del processo di primo grado.

A sostegno di detta istanza i legali aveva dedotto di non essere essi mai venuti a conoscenza del processo.

La Corte di appello, dal canto suo, aveva rigettato l’istanza evidenziando che nel processo conclusosi con la predetta sentenza l’avvocato dell’istante non era mai stato nominato difensore di costui mentre l’altro avvocato aveva ricevuto rituale notifica sia dell’avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen., sia del decreto di citazione a giudizio.

I motivi addotti nel ricorso per Cassazione

Avverso questo provvedimento proponeva ricorso per Cassazione l’istante, per il tramite del suo difensore, chiedendo l’annullamento dell’ordinanza sulla base di un unico motivo con il quale lamentava che, oltre all’istanza di restituzione nel termine avanzata dai suoi difensori, egli stesso personalmente aveva fatto pervenire altra istanza di restituzione nel termine per impugnare la sentenza del Tribunale in cui deduceva di non essere mai venuto a conoscenza del processo.

La Corte di appello, invece, si era pronunciata solo sull’istanza avanzata dai suoi difensori e non su quella da lui avanzata personalmente.

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Le valutazioni giuridiche formulate dalla Corte di Cassazione

Il ricorso veniva dichiarato inammissibile alla stregua delle seguenti considerazioni.

Si osservava prima di tutto come effettivamente la Corte di appello si fosse pronunciata solo sui motivi dedotti nell’istanza avanzata dai difensori e non su quello di cui alla istanza inviata dal diretto interessato fermo restando che tale istanza reca la sottoscrizione del richiedente e non risulta necessario che la stessa sia autenticata (vedi in tal senso Sez. 4, n. 37980 del 01/03/2006).

Pur tuttavia, si faceva presente come l’istanza proposta direttamente risultasse essere estremamente generica poiché con essa il predetto si limitava ad affermare di non essere mai venuto a conoscenza del processo innanzi al Tribunale senza tuttavia allegare le ragioni che gli avrebbero impedito detta conoscenza.

Invece, come rilevato dalla stessa Cassazione in molteplici pronunce, l’art. 175, comma 2, cod. proc. pen. non inficia la presunzione di conoscenza derivante dalla rituale notificazione dell’atto limitandosi invece ad escluderne la valenza assoluta ed imponendo al giudice la verifica sulla effettiva conoscenza dell’atto e la consapevole rinuncia a partecipare al processo o ad impugnare il provvedimento cosicché, fermo restando il valore legale della notificazione ritualmente effettuata, il giudice deve indicare le ragioni per le quali ritiene che detta notifica sia anche dimostrativa della effettiva conoscenza (Sez. 5, n. 28912 del 29/03/2007; Sez. 1, n. 14265 del 01/03/2006).

Ciò posto, si evidenziava oltre tutto come tale assunto fosse stato ulteriormente ribadito (Sez. 3, n. 17965 del 08/04/2010) con l’ulteriore precisazione che non viene comunque meno, alla luce del menzionato indirizzo giurisprudenziale, l’onere per l’istante di dedurre la mancata conoscenza del provvedimento allegandone le ragioni (vedi anche Sez. 3, n. 35866 del 05/06/2007) poiché, altrimenti, in tutti i casi in cui la notifica non sia avvenuta a mani proprie, il giudice dovrebbe accertare la mancata conoscenza a fronte di una mera deduzione difensiva, e ciò per la ragione in base alla quale chi avanza una istanza ha l’onere di documentarla e di circostanziarla segnalando all’organo destinatario della stessa quanto meno l’ipotesi da verificare (Sez. 5, n. 7604 del 01/02/2011).

Tal che se ne faceva conseguire come, in tema di restituzione nel termine, gravi sull’istante un onere di allegazione, ma non di prova, in ordine alle ragioni della mancata conoscenza del provvedimento, a fronte del quale il giudice è tenuto, ai sensi dell’art. 175, comma 2, cod. proc. pen., a verificare che l’interessato non ne abbia avuto effettiva conoscenza disponendo la restituzione nel termine anche qualora residui incertezza circa tale conoscenza mentre, viceversa, nel caso in cui l’interessato ometta di indicare le ragioni che gli abbiano impedito di acquisire tale conoscenza, non sorge l’obbligo di verifica da parte dell’autorità giudiziaria della conoscenza effettiva e la richiesta non può trovare accoglimento.

Orbene, declinando tali criteri ermeneutici in riferimento alla fattispecie in esame, gli Ermellini rilevavano come, nel caso di specie, la richiesta avanzata personalmente, non indicando le ragioni che avevano impedito all’imputato detta conoscenza, risultava essere inammissibile facendosi derivare da ciò pure l’inammissibilità del ricorso in cassazione con il quale si lamentava l’omessa motivazione per carenza d’interesse in quanto l’eventuale accoglimento della doglianza non avrebbe determinato alcun esito favorevole a causa dell’originaria inammissibilità dell’istanza avanzata personalmente dall’istante.

Conclusioni

La decisione in oggetto è assai interessante in quanto in essa vengono analizzati molti aspetti inerenti i profili applicativi concernenti l’istituto della restituzione nel termine.

Difatti, in tale pronuncia, avvalendosi in molti casi di una giurisprudenza conforme sul punto, è stato postulato quanto segue: a) per l’istanza di restituzione nel termine presentata direttamente dall’istante è sufficiente la sottoscrizione del richiedente non essendo necessario che la stessa sia autenticata; b) posto che l’art. 175, comma 2, cod. proc. pen. non inficia la presunzione di conoscenza derivante dalla rituale notificazione dell’atto limitandosi invece ad escluderne la valenza assoluta ed imponendo al giudice la verifica sulla effettiva conoscenza dell’atto e la consapevole rinuncia a partecipare al processo o ad impugnare il provvedimento, il giudice deve indicare le ragioni per le quali ritiene che detta notifica sia anche dimostrativa della effettiva conoscenza fermo restando il valore legale della notificazione ritualmente effettuata; c) in tema di restituzione nel termine, grava sull’istante un onere di allegazione, ma non di prova, in ordine alle ragioni della mancata conoscenza del provvedimento, a fronte del quale il giudice è tenuto, ai sensi dell’art. 175, comma 2, cod. proc. pen., a verificare che l’interessato non ne abbia avuto effettiva conoscenza disponendo la restituzione nel termine anche qualora residui incertezza circa tale conoscenza.

Il giudizio in ordine a quanto statuito in siffatta sentenza, proprio perché fa chiarezza su tali tematiche procedurali, dunque, non può che essere positivo.

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Sentenza collegata

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Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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