La dichiarazione di domicilio prevale su una precedente elezione di domicilio pur se non espressamente revocata

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(Annullamento senza rinvio)

I motivi addotti nel ricorso per Cassazione

L’imputato ricorreva avverso la sentenza del 7 novembre 2018 con la quale la Corte di Appello di Messina, confermando la sentenza del Tribunale di Messina del 7 settembre 2015, lo riteneva responsabile del reato di lesioni commesso aprile 2012 in danno di R.A.S. colpendolo con una padella.
Il ricorrente proponeva due motivi formulati nel seguente modo.

Con il primo motivo veniva dedotta la nullità della notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari e dei decreti di citazione per i giudizi di primo e di secondo grado in quanto eseguita al domicilio eletto dall’imputato presso il difensore di ufficio, in sede di convalida dell’arresto, e non al domicilio successivamente dichiarato dallo stesso, all’atto della scarcerazione.
Con il secondo motivo si censurava la mancanza di motivazione sul diniego del beneficio della non menzione, richiesto con l’atto di appello, in considerazione dell’incensuratezza e della giovane età dell’imputato e della contestualizzazione del fatto in una lite nella quale anche la persona offesa aveva assunto un ruolo attivo.

Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione

Il Supremo Consesso rilevava come il motivo dedotto sull’eccepita nullità della notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari e dei decreti di citazione per i giudizi di primo e di secondo grado fosse fondato.

Si evidenziava a tal proposito come risultasse dagli atti che dette notifiche erano state in effetti eseguite presso il difensore di ufficio, avv. D. M. R., quale domiciliatario dell’imputato, fermo restando come risultasse altresì che l’imputato, dopo aver eletto domicilio presso detto difensore in sede di convalida dell’arresto, all’atto della successiva scarcerazione, dichiarava diverso domicilio.
Orbene, a fronte di ciò, gli ermellini facevano presente come, secondo i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, la dichiarazione di domicilio prevale su una precedente elezione di domicilio pur se non espressamente revocata (Sez. U, n. 41280 del 17/10/200; Sez. 6, n. 30767 del 03/07/2013) e dunque, nel caso in esame, le notifiche dovevano essere eseguite presso il domicilio dichiarato dall’imputato ed erano pertanto invalidamente effettuate presso il difensore.
In relazione a tale situazione, i giudici di legittimità ordinaria mettevano in risalto il fatto come fosse ben vero che la stessa giurisprudenza aveva pure affermato il principio per il quale la nullità assoluta e insanabile, prevista dall’art. 179 c.p.p., ricorre solo nel caso in cui la notificazione sia stata omessa ovvero, se eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell’atto da parte dell’imputato (Sez. U, n. 7697 del 24/11/2016; Sez. 5, n. 48916 del 01/10/2018) essendo pertanto onere dell’imputato, nell’eccepire la nullità, non solo denunciare l’inosservanza della norma processuale, ma anche rappresentare la mancata cognizione dell’atto (Sez. U, n. 119 del 27/10/2004; Sez. 6, n. 24741 del 04/01/2018) ma tuttavia tale principio è stato declinato, con specifico riguardo al caso della notifica eseguita nei confronti del difensore di fiducia dell’imputato, anziché presso il domicilio dichiarato da quest’ultimo, nel senso della qualificazione della relativa nullità quale a regime intermedio in quanto comunque non ostativa alla conoscenza dell’atto da parte dell’imputato in assenza della deduzione di circostanze di segno contrario in base alla determinante considerazione della natura fiduciaria del rapporto in tal caso instauratosi fra l’imputato e il difensore (Sez. 2, n. 48260 del 23/09/2016).

Tal che se ne faceva derivare come l’operatività del principio in esame non potesse essere estesa alla notificazione invalidamente eseguita, come nel caso di specie, presso il difensore di ufficio, con riguardo al quale detto rapporto fiduciario non era all’evidenza ravvisabile, e non era di conseguenza, ad avviso della Corte, analogamente prospettabile la conoscibilità dell’atto da parte dell’imputato.

Il Supremo Consesso, quindi, alla luce delle considerazioni sin qui esposte, dichiarava la nullità della notificazione all’imputato dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari e degli atti successivi facendone seguire l’annullamento senza rinvio non solo della sentenza impugnata ma anche della sentenza di primo grado con la contestuale trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Messina rimanendo assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso.

Conclusioni

La decisione in oggetto è assai interessante nella parte in cui è postulato che la dichiarazione di domicilio prevale su una precedente elezione di domicilio pur se non espressamente revocata.

Tal che ne consegue che, alla luce di tale criterio ermeneutico, del resto già postulato dalla Cassazione in precedenti occasioni, ove le notifiche dovessero essere eseguite presso un precedente domicilio sebbene successivamente sia stata fatta una dichiarazione di un diverso domicilio, ben si potrà eccepire tale vizio procedurale nei modi e nelle forme previste dal codice di rito anche in assenza di una sua espressa revoca.

Il giudizio in ordine a quanto statuito in siffatta pronuncia, dunque, proprio perché, sulla scorta di un precedente orientamento nomofilattico, fa chiarezza su tale tematica procedurale, non può che essere positivo.

 

 

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Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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