In presenza di due fatti che legittimano il rinvio del dibattimento, l’uno riferibile all’imputato o al difensore e l’altro al giudice, deve accordarsi la prevalenza a quello riferibile al giudice e pertanto il rinvio non determina la sospensione del corso della prescrizione

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(Annullamento senza rinvio)

(Riferimento normativo: Cod. pen., art. 159)

Il fatto

La Corte di Appello di Napoli confermava la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che aveva a sua volta affermato la penale responsabilità dell’imputato per i delitti di lesione personale e danneggiamento aggravato dalla violenza alla persona e, applicate le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante ed unificati i reati dal vincolo della continuazione, lo condannava alla pena di giustizia oltre che al risarcimento del danno in favore della parte civile.

I motivi addotti nel ricorso per Cassazione

Avverso tale decisione proponeva ricorso per Cassazione l’imputato, per il tramite del suo difensore, adducendo i seguenti motivi: 1) violazione dell’art. 533 cod. proc. pen. e manifesta illogicità della motivazione in quanto la Corte di appello aveva giustificato la sua decisione con una motivazione confliggente con le dichiarazioni dell’unico teste che aveva assistito ai fatti le cui affermazioni collidevano con quanto sostenuto dalla persona offesa la cui attendibilità, essendosi la P. costituita parte civile, andava confortata da adeguati riscontri rilevandosi al contempo come la deposizione dell’imputato non valeva a riscontrare la testimonianza della vittima; 2) violazione dell’art. 157 cod. pen. sostenendosi che i delitti erano già estinti per prescrizione nel momento in cui era stata pronunciata la sentenza di secondo grado visto che la Corte di appello erroneamente aveva affermato che il termine di prescrizione aveva subito quattro sospensioni: quanto alla prima sospensione dal 20 marzo al 6 dicembre 2012, essa non era operativa atteso che all’udienza del 20 marzo 2012 mancava la notifica del decreto di citazione a giudizio all’imputata e il processo veniva rinviato per la rinnovazione della notifica; la seconda sospensione dal 6 dicembre 2012 al 16 aprile 2013 era anch’essa inoperante perché, anche in questo caso, veniva disposta la rinnovazione della notifica del decreto di citazione a giudizio all’imputata; anche la terza sospensione dal 16 aprile 2013 al 19 settembre 2013 non poteva operare per la medesima ragione; tale che se ne faceva discendere come il termine fosse rimasto sospeso solo dal 19 settembre 2013 al 27 marzo 2014 poiché all’udienza del 19 settembre 2013, dichiarata la contumacia dell’imputata, il processo era rinviato a causa dell’adesione del difensore all’astensione proclamata dalle associazioni di categoria al 27 marzo 2014 e, in conseguenza di ciò, il termine era rimasto sospeso solo per 189 giorni ed i delitti si erano prescritti il 3 aprile 2018.

Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione

Il Supremo Consesso stimava il ricorso fondato pur alla luce dei seguenti limiti.

Si osservava prima di tutto come il primo motivo di ricorso fosse inammissibile avendo la Corte di appello fornito ampia ed adeguata motivazione in ordine alle ragioni per le quali, pur a proposito dei rilievi contenuti nell’atto di appello, erano state ritenute attendibili le dichiarazioni accusatorie della persona offesa evidenziandosi che esse erano state riscontrate da quelle degli altri testimoni.

A fronte di ciò, al contrario, secondo la Corte, le censure della ricorrente risultavano essere attinenti esclusivamente al merito in quanto dirette a sovrapporre all’interpretazione delle risultanze probatorie operata dal giudice una diversa valutazione dello stesso materiale probatorio per arrivare ad una decisione diversa, e come tali si ponevano all’esterno dei limiti del sindacato di legittimità mentre, osservava sempre il Supremo Consesso, la decisione del giudice di merito non può essere invalidata da ricostruzioni alternative che si risolvano in una «mirata rilettura» degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione ovvero nell’autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito perché illustrati come maggiormente plausibili o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006).

Il secondo motivo di ricorso, all’opposto, veniva stimato fondato atteso che se, nel concorso di due fatti che legittimano il rinvio del dibattimento, l’uno riferibile all’imputato o al difensore e l’altro al giudice, deve accordarsi la prevalenza a quello riferibile al giudice e pertanto il rinvio non determina la sospensione del corso della prescrizione (Sez. 2, n. 11559 del 09/02/2011), nel caso di specie, i rinvii del processo disposti alle udienze del 20 marzo e 6 dicembre 2012 e 16 aprile 2013 erano stati resi necessari dall’omessa notificazione del decreto di citazione a giudizio all’imputata anche se a tali udienze il difensore aveva di volta in volta aderito all’astensione proclamata dalle associazioni di categoria cosicché tali rinvii non avevano determinato la sospensione del termine di prescrizione.

Da ciò se ne faceva derivare come i reati fossero estinti per prescrizione il 3 aprile 2018, e cioè prima della sentenza della Corte di appello che, pertanto, erroneamente non aveva applicato l’art. 129, comma 1, cod. proc. pen. in assenza dell’evidenza di una delle cause di assoluzione di cui all’art. 129, comma 2, cod. proc. pen..

I giudici di piazza Cavour, di conseguenza, affermavano come la sentenza impugnata dovesse essere annullata senza rinvio agli effetti penali per essere i reati estinti per prescrizione mentre, per un verso, il ricorso doveva nel resto essere dichiarato inammissibile, per altro verso, ai sensi dell’art. 541 cod. proc. pen., in virtù della soccombenza, la ricorrente doveva essere condannata al pagamento in favore della parte civile delle spese processuali da questa sostenute nel grado liquidate come da dispositivo.

Conclusioni

La sentenza in oggetto è assai interessante nella parte in cui fa presente che, in presenza di due fatti che legittimano il rinvio del dibattimento, l’uno riferibile all’imputato o al difensore e l’altro al giudice, deve accordarsi la prevalenza a quello riferibile al giudice e pertanto il rinvio non determina la sospensione del corso della prescrizione.

La sospensione del decorso prescrizionale, pertanto, non ricorre allorchè vi sia un fatto che legittima il rinvio dibattimentale riferibile al giudice anche se contestualmente sussiste un analogo fatto che riguarda l’imputato o il difensore.

Tale decisione, quindi, deve essere presa nella dovuta considerazione ogniqualvolta si verifichi una evenienza processuale di questo genere.

Il giudizio in ordine a quanto statuito in siffatta pronuncia, proprio perché fa chiarezza su tale profilo giuridico, dunque, non può che essere positivo.

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