Legittima difesa: sì alla scriminante in caso di rissa. La pronuncia della Cassazione

Redazione 23/09/19
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La sentenza della Corte di Cassazione del 16 agosto 2019, n. 36143 rileva l’ammissibilità della scriminante ex art. 52 c.p..

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Il fatto

Il caso vedeva un conducente di un’automobile procedere una strada ad alta velocità e nel mentre un pedone la stavo attraversando. Tra i due nasceva una lite, nel corso della quale il conducente prelevava dal cofano del mezzo una mazza da baseball con la quale colpiva l’altro uomo, cagionandogli lesioni gravi.

Interveniva,così, la moglie del pedone aggredito per separare i due, ma questa veniva presa a pugni dal conducente, cadendo rovinosamente a terra. Il marito, intento a difendere la moglie, si impossessava della mazza per colpire l’autista.

I giudici di merito escludevano la ricorrenza dei presupposti per l’applicabilità della causa di giustificazione della legittima difesa ex art. 52 c.p., in ragione del fatto che ambo i soggetti avevano partecipato alla lite, aggredendosi reciprocamente con la mazza da baseball, ben potendo, all’opposto, allontanarsi dal luogo senza porre in essere i comportamenti violenti.

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La decisione

Si ritiene, per costante giurisprudenza, che la legittima difesa debba essere esclusa in caso di rissa ex art 588 c.p., in quanto i corrissanti sono originariamente animati dall’intendo reciproco di offendersi, accettando l’eventuale situazione di pericolo nella quale volontariamente si pongono, con la conseguenza che la loro difesa non appare necessitata (Cass. pen., Sez. V, 19 febbraio 2015, n. 32381).

Secondo un rilevante orientamento giurisprudenziale, la causa di giustificazione della legittima difesa può essere riconosciuta quando, sussistendo tutti i requisiti previsti dalla legge, vi sia stata una azione imprevedibile e sproporzionata, ossia una offesa che, per essere diversa e più grave di quella accettata, si presenti del tutto nuova, autonoma ed in tal senso ingiusta (Cass. pen., Sez. V, 19 febbraio 2015, n. 32381; Cass. pen., Sez. V, 9 ottobre 2008, n. 4402).

Pertanto, la Suprema Corte ritiene che i giudici territoriali abbiano fatto una valutazione solo parziale degli elementi di fatto, non considerando lo stato di concitazione del quale l’imputato risultava portatore al momento del fatto, determinato dall’imprevedibile sviluppo della lite che lo stesso aveva concorso a determinare, consistente nell’aggressione perpetrata dal conducente ai danni di sua moglie.

Infatti, la condotta contestata al pedone deve essere rivalutata dal giudice di merito nel quadro dei principi in materia di legittima difesa, al fine di stabilire se la condotta, con un giudizio ex ante, valutando ovvero le circostanze concrete esistenti al momento della reazione, possa dirsi necessitata e proporzionata rispetto all’offesa ingiusta subita dalla moglie.

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Sentenza collegata

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