Quando la nuova disciplina in tema di processo in absentia non può trovare applicazione

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(Annullamento con rinvio)

(Riferimento normativo: l., 28 aprile 2014, n. 67, art. 15-bis)

Il fatto  

La Corte di appello di Lecce rigettava l’istanza proposta nell’interesse di M. A. per la restituzione nel termine per proporre appello avverso la sentenza di condanna del Tribunale di Lecce del 18/05/2016 rilevando in particolare che la sentenza di condanna era intervenuta nella vigenza della disciplina del processo in absentia introdotta dalla legge n 67 del 2014 sicché, pur dovendosi dare atto della notifica dell’estratto contumaciale all’imputato il 05/10/2016, tale notifica non era più dovuta il che privava di rilievo le deduzioni difensive circa lo stato di detenzione all’estero del condannato all’epoca della notifica dell’estratto.

I motivi addotti nel ricorso per Cassazione

Avverso questo provvedimento proponeva ricorso per cassazione M. A., attraverso il difensore avv. T. R., articolando due motivi così formulati: 1) inosservanza dell’art. 15-bis della legge n. 67 del 2014 posto che il ricorrente era rimasto contumace essendo stata riconosciuta la contumacia per effetto di una ordinanza che non era stata mai revocata nel corso del giudizio in cui, tra l’altro, non era mai stato emesso alcun decreto di irreperibilità sicché erroneamente non era stata applicata la normativa anteriore alla legge n. 67 del 2014; 2) nullità della notifica dell’ordinanza impugnata in quanto non notificata al ricorrente.

Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione

Il ricorso, su parere difforme della Procura generale presso la Corte di Cassazione, veniva accolto.

Si osservava a tal proposito che, con la legge 11 agosto 2014, n. 118, il legislatore aveva introdotto ex post una disciplina intertemporale in merito all’applicabilità, ai processi in corso, della nuova normativa sul processo in absentia; difatti, rammentava la Corte nella pronuncia qui in commento, in forza dell’art. 15-bis, comma 1, della legge 28 aprile 2014, n. 67, introdotto appunto dalla legge n. 118 del 2014, le disposizioni sul processo in absentia si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge a condizione che nei medesimi procedimenti non sia stato pronunciato il dispositivo della sentenza di primo grado mentre il secondo comma prevede una deroga alla regola generale di cui al comma 1 stabilendo che le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge quando l’imputato è stato dichiarato contumace e non è stato emesso il decreto di irreperibilità.

Chiarito ciò, gli ermellini facevano presente come la definizione della portata della disciplina transitoria dettata dall’art. 15-bis cit. abbia visto una divaricazione negli indirizzi della giurisprudenza di legittimità.

Infatti, secondo un primo orientamento interpretativo, la deroga prevista per i processi in corso dall’art. 15 bis, comma 2, cit. è operativa solo se l’imputato sia stato dichiarato contumace e non sia stato emesso il decreto di irreperibilità, anche quando il dispositivo della sentenza di primo grado sia stato letto in epoca antecedente alla riforma (Sez. 5, n. 44177 del 01/10/2015, omissis, Rv. 265133; conf. Sez. 5, n. 54921 del 08/06/2016, omissis, Rv. 268406; Sez. 5, n. 37190 del 08/03/2017, omissis, Rv. 270720) mentre, secondo un secondo indirizzo nomofilattico, maggioritario, invece, «la nuova disciplina in tema di processo in absentia non può mai trovare applicazione nel caso in cui sia stato pronunciato il dispositivo della sentenza di primo grado nonché nei casi in cui – pur non essendo stato pronunciato il dispositivo della sentenza di primo grado – sia già stata dichiarata la contumacia ma non sia stato emesso il decreto di irreperibilità» (Sez. 6, n. 27540 del 03/06/2015, omissis, Rv. 264052; conf. Sez. 1, n. 20810 del 09/01/2017, omissis, Rv. 270614; Sez. F, n. 37576 del 20/08/2015, omissis, Rv. 264770; Sez. 2, n. 18813 del 10/01/2017, omissis, Rv. 269796; Sez. 1, n. 34911 del 27/06/2017 – dep. 2018, omissis, Rv. 273858; Sez. 1, n. 8654 del 21/12/2017 – dep. 2018, omissis, Rv. 272411; Sez. 5, n. 2937 del 08/11/2018 – dep. 2019, omissis).

Orbene, il Supremo Consesso riteneva di dovere aderire a quello maggioritario per le seguenti ragioni.

Si evidenziava a tal proposito che rilevavano in tal senso: a) le indicazioni offerte dai lavori parlamentari dato che esse attestano che, nella prospettiva del legislatore, una volta intervenuta la sentenza di primo grado «non v’è più modo di adeguare la pregressa dichiarazione di contumacia ai nuovi parametri del processo nei confronti dell’irreperibile e la disciplina delle impugnazioni deve necessariamente restare ancorata a quel presupposto» (cfr. Sez. 2, n. 18813 del 10/01/2017, omissis, cit.); b) il dato testuale rinvenibile nella disposizione visto che, alla regola generale dettata dal comma 1 dell’art. 15-bis cit., in forza della quale la disciplina anteriore continua ad applicarsi ai procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore della novella, sia stato pronunciato il dispositivo della sentenza di primo grado, si associa la deroga di cui al comma 2 secondo la quale la disciplina anteriore continua ad applicarsi – anche (e, dunque, appunto in deroga alla regola generale dettata dal comma 1) – ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge quando l’imputato è stato dichiarato contumace e non è stato emesso il decreto di irreperibilità fermo restando che il sintagma «procedimenti in corso» non può che essere riferito ai procedimenti di primo grado posto che, ad avviso della Corte, solo tale significato è in linea con il carattere derogatorio della regola del comma 2 rispetto allo “spartiacque” – nell’applicazione della disciplina anteriore ovvero di quella introdotta dalla novella – fissato dal comma 1, appunto, nella deliberazione della sentenza di primo grado.

Oltre a ciò, si denotava altresì come l’interpretazione della norma transitoria nel senso che la disciplina del processo in absentia non può mai trovare applicazione nel caso in cui, alla data di entrata in vigore della novella, sia già stato pronunciato il dispositivo della sentenza di primo grado trovasse conferma, sul piano sistematico, nella considerazione dei diversi rimedi – restituzione del termine per l’impugnazione della sentenza contumaciale e rescissione del giudicato – previsti, rispettivamente, nella disciplina anteriore e in quella novellata, rimedi correlati alla sentenza di primo grado e alla veste assunta in tale procedimento (contumace, nella disciplina anteriore, o assente, secondo la legge n. 67 del 2014) dall’imputato.

Orbene, declinando tale criterio ermeneutico rispetto al caso di specie, si sottolineava come l’ordinanza impugnata avesse escluso l’applicabilità della disciplina previgente disciplina sulla base del rilievo che alla data di entrata in vigore della legge n. 67 del 2014 non era stato ancora pronunciato il dispositivo della sentenza di primo grado mentre, secondo l’orientamento maggioritario condiviso in questa pronuncia, come visto poco prima, invece, la nuova disciplina in tema di processo in absentia non può trovare applicazione nel caso in cui sia stato pronunciato il dispositivo della sentenza di primo grado e nei casi in cui – pur non essendo stato pronunciato il dispositivo della sentenza di primo grado – sia già stata dichiarata la contumacia ma non sia stato emesso il decreto di irreperibilità.

Rilevato ciò, si evidenziava come detta ipotesi ricorresse nel caso in esame posto che l’ordinanza impugnata aveva dato atto che nei confronti dell’imputato era stata dichiarata la contumacia e che il processo si era svolto nella sua “assenza” (espressione che induce ad escludere che nei suoi confronti fosse stato emesso il decreto irreperibilità) tanto più che allo status di irreperibile non facevano riferimento né le due sentenze di merito, né il verbale della prima udienza in primo grado.

Il Supremo Consesso, pertanto, alla luce delle considerazioni sin qui esposte, annullava con rinvio il provvedimento impugnato.

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Conclusioni

La sentenza in commento è sicuramente condivisibile in quanto, in tale decisione, sono state compiutamente chiarite le ragioni per cui la Cassazione ha ritenuto di dovere recepire quell’orientamento nomofilattico, maggioritario, secondo il quale la nuova disciplina in tema di processo in absentia non può mai trovare applicazione nel caso in cui sia stato pronunciato il dispositivo della sentenza di primo grado nonché nei casi in cui – pur non essendo stato pronunciato il dispositivo della sentenza di primo grado – sia già stata dichiarata la contumacia ma non sia stato emesso il decreto di irreperibilità.

Pur tuttavia, stante l’esistenza di un contrasto giurisprudenziale su tale questione, essendoci, come visto prima, anche un indirizzo interpretativo di segno contrario, sarebbe forse opportuno che su tale problematica intervenissero le Sezioni Unite, e ciò per una evidente esigenza di certezza del diritto.

 

 

Sentenza collegata

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Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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