In tema di immigrazione, la sussistenza del giustificato motivo, idoneo ad escludere la configurabilità del reato di inosservanza dell’ordine del questore di lasciare il territorio dello Stato, non implica alcuna inversione dell’onere della prova in capo all’imputato

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(Annullamento con rinvio)

(Riferimento normativo: D.lgs. n. 286/1998, art. 14, c. 5-ter)

Il fatto

La prima sezione della Corte di Cassazione aveva annullato la sentenza del Giudice di pace di Avezzano del 05/10/2016 che aveva dichiarato H. M. responsabile del reato di cui all’art. 14, comma 5-ter, d. Igs. 25/07/1998, n. 286; in particolare, la sentenza di annullamento rilevava che «nella specie l’imputato ha giustificato la sua condotta con lo stato di indigenza nel quale versava (e versa), condizione questa che gli avrebbe impedito l’acquisto di un costoso biglietto aereo per fare ritorno in Marocco, suo Paese di origine» sicché «il giudice di prima istanza è pervenuto alla condanna considerando un diverso motivo giustificativo della condotta, in particolare “motivi di lavoro” in realtà mai evocati né dall’imputato, né dalla sua difesa» e, da qui, la constatazione di «un travisamento essenziale dei fatti di causa, che vizia irrimediabilmente la motivazione di condanna».

Investito del giudizio di rinvio, il Giudice di pace di Avezzano, con sentenza deliberata il 09/02/2018, aveva nuovamente affermato la responsabilità dell’imputato per il fatto contestatogli rilevando che egli «non ha fornito alcuna prova comprovante l’esistenza del giustificato motivo che avrebbe impedito di adempiere all’ordine di espulsione». 

I motivi addotti nel ricorso per Cassazione 

Avverso l’indicata sentenza del Giudice di pace di Avezzano del 09/02/2018 proponeva ricorso per cassazione H. M., attraverso il difensore avv. G. M., denunciando l’inosservanza dell’art. 14, comma 5-ter, cit. atteso che l’imputato non aveva alcuna possibilità economica di allontanarsi volontariamente dal territorio dello Stato, come confermato dalla testimonianza dell’operatore di polizia giudiziaria A., risultando peraltro del tutto carente, sotto questo profilo, anche l’ordine di allontanamento.

Le valutazioni giuridiche  formulate dalla Cassazione

Il ricorso veniva accolto alla stregua delle seguenti considerazioni.

Si osservava a tal proposito come la sentenza impugnata avesse ricostruito erroneamente il riparto degli oneri di allegazione e di prova in ordine alle situazioni fattuali integranti il giustificato motivo di cui all’art. 14, comma 5-ter, d. Igs. n. 286 del 1998, così applicando erroneamente tale norma posto che, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di immigrazione, ai fini della sussistenza del giustificato motivo, idoneo ad escludere la configurabilità del reato di inosservanza dell’ordine del questore di lasciare il territorio dello Stato, pur avendo lo straniero l’onere di allegare i motivi non conosciuti né conoscibili da parte del giudice, ciò non implica alcuna inversione dell’onere della prova in capo all’imputato in quanto resta fermo per il giudice il potere di rilevare direttamente, quando possibile, l’esistenza di ragioni legittimanti l’inosservanza del precetto penale sicché tutte le situazioni integrative del giustificato motivo si traducono in altrettanti temi di prova per le parti e per i poteri officiosi del giudice (Sez. 1, n. 42381 del 01/12/2006, omissis, Rv. 235572; conf. Sez. 1, n. 19131 del 26/05/2006, omissis, Rv. 234298; Sez. 1, n. 30774 del 25/05/2006, omissis, Rv. 234882) rilevandosi al contempo come questo orientamento fosse del tutto in linea con il consolidato indirizzo secondo cui nell’ordinamento processuale penale non è previsto un onere probatorio a carico dell’imputato, modellato sui principi propri del processo civile, ma è, al contrario, prospettabile un onere di allegazione in virtù del quale l’imputato è tenuto a fornire all’ufficio le indicazioni e gli elementi necessari all’accertamento di fatti e circostanze ignoti che siano idonei, ove riscontrati, a volgere il giudizio in suo favore (Sez. 2, n. 20171 del 07/02/2013, omissis, Rv. 255916; conf. Sez. 5, n. 32937 del 19/05/2014, omissis, Rv. 261657).

Ciò posto, a parere della Corte, avendo l’imputato allegato lo stato di indigenza dedotto come impeditivo dell’allontanamento (stato di indigenza), era stata illegittimamente affermata la responsabilità alla luce del prospettato mancato assolvimento dell’onere della prova da parte del ricorrente.

Tal che se ne faceva discendere l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame al Giudice di pace di Avezzano.

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Conclusioni

La sentenza in commento è condivisibile in quanto il principio di diritto ivi affermato, ossia che, ai fini della sussistenza del giustificato motivo, idoneo ad escludere la configurabilità del reato di inosservanza dell’ordine del questore di lasciare il territorio dello Stato, pur avendo lo straniero l’onere di allegare i motivi non conosciuti né conoscibili da parte del giudice, ciò non implica alcuna inversione dell’onere della prova in capo all’imputato in quanto resta fermo per il giudice il potere di rilevare direttamente, quando possibile, l’esistenza di ragioni legittimanti l’inosservanza del precetto penale, sicché tutte le situazioni integrative del giustificato motivo si traducono in altrettanti temi di prova per le parti e per i poteri officiosi del giudice, si allinea lungo il solco di un pregresso orientamento nomofilattico con cui la Cassazione ha formulato questo stesso criterio ermeneutico.

Va da sé dunque che questa decisione deve essere presa nella dovuta considerazione ove si verifichi una fattispecie analoga a quella trattata nel caso di specie.

Il giudizio in ordine a quanto statuito in siffatta pronuncia, dunque, si ripete, non può che essere positivo.

 

 

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Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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