Cosa può comportare il fatto che l’estinzione del reato a seguito del positivo espletamento del lavoro di pubblica utilità quale sanzione sostitutiva della pena differisce dalla revoca della sentenza di condanna disposta ai sensi dell’art. 673 cod. proc. pen.

Scarica PDF Stampa
(Ricorso dichiarato inammissibile)

(Riferimento normativo: C.p.p. art. 673)

Il fatto

Il Tribunale di Piacenza, pronunciando quale giudice dell’esecuzione, rigettava la richiesta, proposta nell’interesse di I. D., volta ad ottenere la sospensione condizionale della pena di mesi cinque di arresto ed euro 2.000,00 di ammenda, inflittagli con la sentenza della Corte di appello di Bologna in data 29 gennaio 2014, irrevocabile il 26 gennaio 2018.

A fondamento della decisione il Tribunale rilevava che al beneficio richiesto, non applicato in sede di cognizione con la predetta sentenza, non era stata fatta nessuna menzione e che la sussistenza della presumibile causa ostativa, rappresentata dal reato di identica natura, per il quale in separato procedimento gli era stata applicata la pena con sentenza di patteggiamento emessa dal G.i.p. del Tribunale di Piacenza del 13 marzo 2013, che aveva sostituito la sanzione inizialmente individuata con il lavoro di pubblica utilità, non era venuta meno sebbene detto reato fosse stato dichiarato estinto per positivo svolgimento dell’attività prestata in favore della collettività.

L’estinzione del reato ai sensi dell’art. 186, comma 9-bis, c.d.s., non è, infatti, equiparabile alla revoca della sentenza di condanna.

Volume consigliato

I motivi addotti nel ricorso per Cassazione

Avverso detto provvedimento proponeva ricorso per Cassazione l’interessato, a mezzo del difensore, il quale deduceva i seguenti motivi: a) manifesta illogicità della motivazione ed inosservanza e/o erronea applicazione dell’art. 673, comma 2, cod. proc. pen. stante il fatto che il giudice dell’esecuzione non aveva considerato che detta norma prevede che alla revoca della sentenza si provvede anche quando sia stata pronunciata sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere per estinzione del reato o mancanza di imputabilità, e tale situazione si era verificata anche nel caso specifico in cui il diniego della sospensione condizionale della pena inflitta era stato motivato a ragione del precedente penale specifico in seguito revocato in quanto il reato era stato dichiarato estinto con ordinanza del 5 maggio 2014 con concessione anche del beneficio della non menzione; si osservava a tal proposito come anche le Sezioni Unite della Corte di cassazione avessero affermato che il giudice dell’esecuzione può disporre la sospensione condizionale della pena inflitta con una successiva condanna quando l’applicazione del beneficio sia stata negata a causa di una precedente condanna, poi revocata (S.U., 20/12/2005; Corte cost. 11/12/2001, n. 402; Cass., sez.1, n. 12433 del 2/3/2017; n. 33817 del 20/6/2014; n. 4334 del 10/1/2012); b) manifesta illogicità della motivazione in ordine alla nozione di estinzione del reato giacchè il Tribunale aveva ritenuto come l’estinzione prodottasi per positivo espletamento del lavoro di pubblica utilità non cancellasse il fatto di reato senza considerare che la pronuncia di estinzione, ai sensi dell’art. 186, comma 9-bis, c.d.s., costituisce condizione che, alla luce di quanto sancito dall’art. 673, comma 2, cod. proc. pen., permette l’applicazione della sospensione condizionale della pena.

Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione

Il Supremo Consesso reputava il ricorso inammissibile alla stregua delle seguenti considerazioni.

Si osservava in particolare come, dalla lettura delle pronunce susseguitesi nel procedimento ove il ricorrente aveva riportato l’ultima condanna, si traesse conferma della correttezza e pertinenza del primo rilievo critico, esposto nell’ordinanza impugnata posto che il Tribunale di Piacenza non aveva disposto la sospensione condizionale della pena avendo rilevato soltanto l’esistenza di un precedente specifico di ostacolo all’applicazione delle circostanze attenuanti generiche e, nella motivazione di quella sentenza, non era dato rinvenire, né una valutazione prognostica sfavorevole circa la pericolosità dell’imputato, né il rilievo di impedimenti giuridici alla sospensione dell’esecuzione non avendo il giudice trattato il tema che, del resto, non era stato sollevato dall’imputato e dalla sua difesa, e le cui conclusioni avevano invocato una pronuncia assolutoria senza formulare istanze subordinate afferenti al trattamento punitivo, rilevandosi al contempo come il diniego del beneficio non era stato oggetto di contestazioni nei gradi successivi, tanto che non vi risultava dedicato alcun motivo nel ricorso per cassazione.

Tal che, alla luce di ciò, veniva condivisa la considerazione per cui, pur nella sussistenza delle condizioni di legge e nell’assenza di impedimenti normativi assoluti all’applicazione della sospensione condizionale nei limiti di accesso all’istituto, stabiliti dagli artt. 163 e 164 cod. pen., la mancata formulazione di una richiesta in tal senso era stata il frutto di una scelta difensiva cui, ad avviso della Corte, non si poteva rimediare mediante un’istanza rivolta nelle forme dell’incidente di esecuzione a ragione dell’effetto preclusivo del già formatosi giudicato fermo restando che l’operatività di tale ostacolo giuridico, puntualmente riscontrato, non era stata oggetto di trattazione e di confutazione nell’impugnazione.

Posto ciò, gli ermellini rilevavano come il tema in punto di diritto, sul quale s’incentrava il ricorso, investiva la possibilità di equiparare ad una pronuncia di revoca della sentenza di condanna, disposta ai sensi dell’art. 673 cod. proc. pen., la declaratoria di estinzione del reato per effetto del positivo espletamento del lavoro di pubblica utilità.

A tal proposito, una volta dedotto in via preliminare che, nell’ambito dei poteri conferiti alla giurisdizione esecutiva penale, la possibilità di concedere la sospensione condizionale della pena nella fase dell’esecuzione, quando non sia stata applicata con la sentenza di condanna, è confinato ad ipotesi circoscritte che sono essenzialmente quelle previste dall’art. 671, comma 3, cod. proc. pen. il quale a sua volta si limita a prevedere che “il giudice dell’esecuzione può concedere la sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, quando ciò consegue al riconoscimento del concorso formale o della continuazione”, si faceva presente come, nella lezione interpretativa offerta dalla giurisprudenza di legittimità più recente, fosse costante la negazione del potere del giudice dell’esecuzione di applicare il predetto beneficio, così come quello della non menzione della condanna, al di fuori della specifica condizione costituita dall’intervento volto alla rivalutazione delle vicende criminose già giudicate separatamente per ricondurle alla fattispecie del reato continuato o del concorso formale (Cass. sez. 1, n. 50478 del 02/11/2016, omissis, rv. 268341; sez. 3, n. 29162 del 27/06/2012, omissis, rv. 253164; sez. 1, n. 48512 del 18/11/2004, omissis, rv. 230171; sez. 6, n. 18172 del 04/11/2002, omissis, rv. 226032; sez. 1, n. 38296 del 21/09/2001, omissis, rv. 220736; sez. 5, n. 3213 del 22/05/1998, dep. 13/08/1999, omissis, rv. 213980; sez. 1, n. 2156 del 10/05/1994, omissis, rv. 198086) evidenziandosi al contempo, da un lato, che soltanto in via interpretativa ed in difetto di altra disposizione esplicita ad incrementare i casi di concedibilità della sospensione condizionale della pena in sede esecutiva, le Sezioni Unite avevano affermato (Sez. U., n. 4687 del 20/12/2005, dep. 2006, omissis, rv. 232610) che il “giudice dell’esecuzione, qualora, in applicazione dell’art. 673 cod. proc. pen., pronunci per intervenuta “abolitio criminis” ordinanza di revoca di precedenti condanne, le quali siano state a suo tempo di ostacolo alla concessione della sospensione condizionale della pena per altra condanna, può, nell’ambito dei “provvedimenti conseguenti” alla suddetta pronuncia, concedere il beneficio, previa formulazione del favorevole giudizio prognostico richiesto dall’art. 164, comma primo, cod. pen., sulla base non solo della situazione esistente al momento in cui era stata pronunciata la condanna in questione, ma anche degli elementi sopravvenuti”, dall’altro, che i medesimi principi avevano ricevuto ulteriore ampliamento nella giurisprudenza delle Sezioni Unite dopo l’intervento demolitorio della Corte costituzionale, operato con la sentenza n. 32 del 2014 in riferimento alla disciplina sanzionatoria contenuta negli artt. 4-bis e 4-vicies ter del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49, con conseguente reviviscenza della disciplina dei reati in materia di sostanze stupefacenti modificata dal legislatore con le norme dichiarate incostituzionali essendo stato affermato che spetta al giudice dell’esecuzione, nell’ambito della funzione di rideterminazione autonoma della pena già inflitta con sentenza irrevocabile di condanna o di patteggiamento per fatti riguardanti le droghe leggere, la facoltà di applicare anche la sospensione condizionale della pena (Sez. U., n. 37107 del 26/02/2015, omissis, rv. 264859).

Inoltre, proseguendo questo excursus giurisprudenziale, i giudici di piazza Cavour facevano presente come la giurisprudenza di legittimità avesse poi individuato tra gli effetti penali della condanna, suscettibili di eliminazione in dipendenza della revoca della sentenza ex art. 673 c.p.p., ricognitiva dell’avvenuta abrogazione della norma incriminatrice, che opera a prescindere dalla formale declaratoria giudiziale (Sez. 1, n. 12433 del 02/03/2017, omissis, rv. 269519; sez. 6, n. 16363 del 5/02/2008, omissis, rv. 239555; sez. 5, n. 15018 del 5/3/2004, omissis, rv. 228474; sez.1, n. n. 7652 del 11/02/2004, omissis, rv. 227192; sez. 4, n. 21730 del 2/03/2004, omissis, rv. 228578), anche l’idoneità della stessa a costituire precedente formalmente ostativo alla applicazione o alla reiterazione della sospensione condizionale della pena, nonché a fungere da causa di revoca del beneficio se già concesso così come del pari si era ritenuto che la condanna per il reato depenalizzato non potesse essere valutata per ritenere sussistente la recidiva.

Orbene, terminata questa disamina di ordine ermeneutico, il Supremo Consesso metteva in risalto il fatto che, pur non volendosi discostare dai superiori principi, di indubbia validità e costantemente osservati nella giurisprudenza successiva, dovesse negarsi che l’estinzione del reato, conseguente alla verifica con esito positivo dell’esecuzione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, possa equipararsi alla revoca della sentenza, disposta ai sensi dell’art. 673 c.p.p., per la diversità di effetti che sono propri dei due istituti visto che la revoca della sentenza definitiva rappresenta un rimedio che, ponendosi al di fuori dalla constatazione di un possibile errore giudiziario e del sistema delle impugnazioni, presuppone l’intervento di un elemento di novità rispetto al giudicato già formatosi visto che, in tali situazioni, al giudice dell’esecuzione è demandato il compito di controllare la perdurante illiceità penale del fatto di reato alla luce della sopravvenienza di nuove disposizioni di legge o di pronunce di incostituzionalità o di accertato contrasto con le norme della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali fermo restando che la pronuncia di revoca produce effetti radicali perchè elimina il titolo esecutivo e impone di “dichiarare che il fatto non è previsto dalla legge come reato” e di adottare i provvedimenti conseguenti per eliminare gli effetti della sentenza revocata mentre, per contro, molto più contenuto è l’ambito oggettivo della declaratoria di estinzione del reato, prevista dall’art. 186, comma 9-bis, del c.d.s. per il quale il giudice “dichiara estinto il reato, dispone la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato“.

In particolare, per quanto attiene la previsione normativa appena citata, gli ermellini sottolineavano che, come trapela dal testo normativo, la fattispecie giudicata con la sentenza di condanna per la violazione delle prescrizioni del codice della strada mantiene intatto il suo disvalore e la sua rilevanza penale sia quale accadimento in senso naturalistico, sia in quanto fatto criminoso, ma viene dichiarata estinta, sul presupposto del suo accertamento giudiziale, in conseguenza dell’espiazione della sanzione in forma alternativa alla detenzione tenuto conto altresì del fatto di come sia poi significativo che, alla previsione dell’estinzione del reato, non si accompagni quella della cessazione degli effetti penali della condanna, ossia delle conseguenze di natura sanzionatoria, derivanti in via automatica dalla sentenza di condanna (Sez. U, n. 7 del 20/04/1994, omissis, Rv. 197537) diversamente da quanto il legislatore ha operato in riferimento ad altri meccanismi estintivi quali: l’affidamento in prova al servizio sociale (art. 47, comma 12) quando sia accertato l’esito positivo del periodo di prova, la mancata commissione di altro reato entro un termine prestabilito nel caso del patteggiamento (art. 445, comma 2, cod. proc. pen.) e del decreto penale di condanna (art. 460, comma 5, cod. proc. pen.).

Si denotava a tal riguardo come concorresse ad avvalorare l’interpretazione accolta dal giudice di merito ulteriore argomento testuale visto che l’art. 186, comma 9-bis, codice della strada non soltanto esclude che l’estinzione del reato comporti anche il venir meno degli effetti penali della condanna ma espressamente detta una disciplina autonoma e specifica di alcuni di essi laddove stabilisce che l’esito positivo dell’esperimento, mediante prestazione di lavoro socialmente utile, determina la riduzione a metà della durata della sospensione della patente di guida ossia di una sanzione accessoria di natura amministrativa che il giudice deve imporre, e la revoca della confisca del veicolo in sequestro oltre al fatto che, come già affermato dalla Cassazione sulla base dei medesimi presupposti interpretativi, in riferimento al reato di guida in stato di ebbrezza, l’estinzione del reato, a seguito del positivo espletamento del lavoro di pubblica utilità, presupponendo l’avvenuto accertamento del fatto, non ostacola la verificazione di un ulteriore effetto legale della condanna nel senso che non impedisce al giudice di valutarlo in un successivo processo quale precedente specifico ai fini dell’applicazione della speciale “recidiva nel biennio” prevista dall’art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada. (sez. 4, n. 1864 del 07/01/2016, dell’applicazione della speciale “recidiva nel biennio“, prevista dall’art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada. (sez. 4, n. 1864 del 07/01/2016, omissis, rv. 265583).

Tal che, alla luce delle considerazioni sin qui esposte, veniva formulato il seguente principio di diritto: “L’estinzione del reato a seguito del positivo espletamento del lavoro di pubblica utilità quale sanzione sostitutiva della pena differisce dalla revoca della sentenza di condanna disposta ai sensi dell’art. 673 cod. proc. pen., per cui la sentenza di condanna, che abbia applicato la pena sostitutiva, può costituire ostacolo all’applicazione o reiterazione della sospensione condizionale della pena in relazione ad altro reato separatamente giudicato“.

Conclusioni

La sentenza in commento è sicuramente condivisibile in quanto il frutto di un articolato e ben ponderato ragionamento giuridico.

Di conseguenza, il principio di diritto ivi elaborato, secondo cui l’estinzione del reato a seguito del positivo espletamento del lavoro di pubblica utilità quale sanzione sostitutiva della pena differisce dalla revoca della sentenza di condanna disposta ai sensi dell’art. 673 cod. proc. pen. per cui la sentenza di condanna, che abbia applicato la pena sostitutiva, può costituire ostacolo all’applicazione o reiterazione della sospensione condizionale della pena in relazione ad altro reato separatamente giudicato, non può non essere preso nella dovuta considerazione ogniqualvolta si verifichi una situazione processuale analoga a quella trattata in questa pronuncia.

Il giudizio in ordine a quanto statuito in tale decisione, dunque, si ribadisce, non può che essere positivo.

 

 

Sentenza collegata

69769-1.pdf 36kB

Iscriviti alla newsletter per poter scaricare gli allegati

Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Ora puoi scaricare il tuo contenuto.

Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento