Quando il decreto penale è notificato a mezzo pec, si pone il problema di verificare se siano leggibili gli allegati ai messaggi di posta elettronica che recano l’immagine del decreto stesso

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(Annullamento con rinvio)

Il fatto

Il 25 gennaio 2016, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Modena emetteva decreto penale di condanna nei confronti di V. W., divenuto esecutivo il 19 marzo 2016.

Il 5 febbraio 2018 il destinatario del decreto penale formulava richiesta di restituzione nel termine per proporre opposizione, ai sensi dell’art. 175, comma 2, cod. proc. pen., adducendo che il decreto penale era stato notificato il 3 marzo 2016, a mezzo PEC, al difensore, in proprio e in qualità di suo domiciliatario ma che egli non ne aveva avuto effettiva conoscenza perché, per un difetto di funzionamento del sistema, gli allegati ai due messaggi di posta elettronica (il primo delle ore 18:00:34 e il secondo delle 18:00:38), cui la notifica era stata affidata, non erano consultabili (come dimostrato dagli esiti della consulenza tecnica allegata alla richiesta).

Il 12 febbraio 2018, il Giudice per le indagini preliminari emittente rigettava la richiesta di restituzione nel termine per proporre opposizione avanzata nell’interesse del V., considerando la notifica del provvedimento regolarmente avvenuta perché, sebbene gli allegati non fossero consultabili, i messaggi di posta elettronica recavano la puntuale indicazione della tipologia del provvedimento notificato e degli estremi di esso con la conseguenza che era onere del difensore di fiducia domiciliatario attivarsi per venirne a compiuta conoscenza.

I motivi addotti nel ricorso per Cassazione

Avverso l’ordinanza di rigetto della richiesta di restituzione nel termine proponeva ricorso per Cassazione il difensore di fiducia dell’istante per violazione dell’art. 175, comma 2, cod. proc. pen. e per vizio di motivazione.

Il ricorrente si doleva, in primis, dell’errata applicazione della norma di riferimento deducendo che l’effettiva conoscenza del provvedimento non poteva dirsi raggiunta – come aveva, invece, ritenuto il Giudice per le indagini preliminari — sulla base della mera regolarità formale della notifica, e ciò perché giammai il V. avrebbe potuto avere contezza del contenuto del decreto stesso essendo rimasto provato che l’allegato al messaggio di posta elettronica utilizzato per la notifica (in particolare quello inviato all’Avv. S. B. quale domiciliataria alle ore 18:00:38) non era né apribile, né consultabile fermo restando che non risultava, d’altra parte, che, in qualche modo, il V. avesse rinunziato a proporre opposizione.

Lamentava, altresì, l’impugnante che il provvedimento del quale invoca l’annullamento sarebbe inficiato da un’evidente illogicità argomentativa rilevabile dagli enunciati nei quali il giudice censurato, per un verso, aveva condiviso la prospettazione secondo la quale il difensore dell’istante non aveva potuto avere conoscenza del provvedimento notificato al proprio assistito in ragione del menzionato difetto di funzionamento del sistema e, per altro verso, aveva sostenuto – travisando, peraltro, i risultati della consulenza tecnica di parte – che il difensore indicato aveva avuto, comunque, conoscenza dell’esistenza del decreto penale di condanna poiché i riferimenti del detto provvedimento risultavano dal testo dei messaggi di posta elettronica inviatigli sia in proprio, che quale suo domiciliatario.

La richiesta formulata dalla Procura generale presso la Corte di Cassazione

Con requisitoria del 14 dicembre 2018, la Procura generale presso la Corte di Cassazione chiedeva che venisse disposto l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato rilevando come l’esistenza di una residua incertezza, circa la effettiva conoscenza del decreto penale da parte del destinatario, comportava l’accoglimento della istanza di restituzione nel termine per proporre opposizione.

Sul punto:”Quando la diversa tipologia della sostanza non costituisce ragione sufficiente per escludere il fatto di lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990″

Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione

Il ricorso veniva stimato fondato alla stregua delle seguenti considerazioni.

Si osservava prima di tutto come, secondo la giurisprudenza della Cassazione, in tema di notificazione al difensore mediante invio dell’atto, tramite posta elettronica certificata (c.d. ‘pec’), la semplice verifica dell’accettazione dal sistema e della ricezione del messaggio di consegna, ad una determinata data e ora, dell’allegato notificato è sufficiente a far ritenere perfezionata e pienamente valida la notifica, senza alcuna necessità di ulteriori verifiche in ordine alla sua effettiva visualizzazione da parte del destinatario (Sez. 4, n. 2431 del 15/12/2016 – dep. 18/01/2017, omissis, Rv. 268877).

Da ciò se ne faceva come la notifica del decreto penale di condanna emesso nei confronti del ricorrente dal Giudice delle Indagini Preliminare del Tribunale di Modena dovesse effettivamente ritenersi regolarmente notificato evidenziandosi tuttavia al contempo che, alla stregua delle massime di orientamento formulate dal magistero di legittimità, quando il decreto penale sia ritualmente notificato, grava su colui che richiede di essere rimesso in termini per proporre opposizione un onere di allegazione, ma non di prova, in ordine alle ragioni della mancata conoscenza del provvedimento a fronte del quale il giudice è tenuto, ai sensi dell’art. 175, comma 2, cod. proc. pen., come modificato dall’art. 11, legge 28 aprile 2014, n. 67, a verificare che l’interessato non ne abbia avuto effettiva conoscenza disponendo la restituzione nel termine anche qualora residui incertezza circa tale conoscenza (Sez. 4, n. 33458 del 21/06/2018, omissis, Rv. 273427; Sez. 4, n. 3882 del 04/10/2017, dep. 26/01/2018, omissis, Rv. 271944; Sez. 1, n. 20820 del 19/01/2017, omissis, Rv. 270041; Sez. 3, n. 35443 del 01/07/2016, omissis, Rv. 267875) fermo restando che questo onere di allegazione non può limitarsi all’indicazione di una circostanza impeditiva qualsiasi, ma intanto può reputarsi adempiuto nella misura in cui l’istante adduca delle ragioni ostative rispetto alla conoscenza ed al tempestivo esercizio della facoltà di opposizione che siano suscettibili di una verifica attuata o attraverso l’esercizio di poteri officiosi del giudice ovvero attraverso la constatazione dell’esistenza di anomalie emergenti dall’incarto che testimonino della concretezza delle ragioni indicate.

Posto ciò, calando tali indicazioni direttive nel caso di specie, la Corte sosteneva come fosse emerso il fatto che il ricorrente non contestava che la notifica fosse stata effettuata al difensore presso il quale egli aveva eletto domicilio (con ciò non dubitando del perfezionamento del meccanismo notificatorio di cui all’art. 161 cod. proc. pen.) ma che il difensore, quale suo legale di fiducia e quale suo domiciliatario, avesse potuto prendere effettiva conoscenza del decreto penale: tanto perché gli allegati ai messaggi di posta elettronica, che recavano l’immagine del decreto stesso, non erano leggibili, perché :«.. già corrotti all’atto della spedizione» (così nelle conclusioni della consulenza tecnica di parte, allegata alla richiesta, e nei documenti che giustificavano tale valutazione).

A fronte di ciò, gli ermellini rilevavano come tale “corruzione” costituisse un’anomalia del sistema di spedizione del provvedimento oggetto di notifica verificabile attraverso l’esercizio dei poteri di accertamento del giudice doverosamente da attivare quando emergano in atti o siano dedotte situazioni tali da far ragionevolmente dubitare che, nonostante la ritualità della notifica, non sia stata conseguita l’effettiva conoscenza del provvedimento da parte del destinatario.

Tal che se ne faceva derivare, alla luce di tale interpretazione, che il riferimento effettuato dal giudice censurato all’onere del difensore di attivarsi per venire a conoscenza del contenuto del provvedimento notificato – atteso che gli estremi di questo erano stati comunque indicati nei messaggi di posta elettronica utilizzati per la notifica – risultasse essere inconferente essendo stata documentata una circostanza oggettivamente deponente per la mancata conoscenza del decreto penale da parte del destinatario pur a fronte della regolarità della notifica: circostanza che il giudice investito della richiesta di restituzione nel termine per presentare opposizione avrebbe avuto l’obbligo di verificare.

Di conseguenza, alla stregua dei principi sin qui enunciati, avendo il richiedente regolarmente adempiuto all’onere di allegazione di circostanze impeditive della sua effettiva conoscenza del decreto penale di condanna e non avendo, di contro, il giudice, investito della richiesta, verificato quanto dedottogli, la Corte reputava di dovere annullare l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Modena, Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari, perché provvedesse a nuovo esame della richiesta di restituzione nel termine per proporre opposizione presentata da V. W. in conformità all’indicazione direttiva dianzi enunciata.

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Conclusioni

La sentenza in commento si appalesa assai interessante nella parte in cui si affronta il caso in cui, pur in presenza di una regola notifica a mezzo pec, sia in discussione la leggibilità della documentazione notificata.

Nel caso di specie, difatti, pur in presenza di una notifica regolarmente eseguita, si contestava il fatto che i file allegati non fossero leggibili e dunque si chiedeva di essere rimessi in termine a norma dell’art. 175 c.p.p..

Orbene, la Corte di Cassazione ha giustamente riconosciuto le condizioni di legge per poter applicare questa norma procedurale, e ciò proprio in ragione del fatto, del tutto condivisibile, che si impedisce al destinatario di un atto giudiziario la possibilità di esercitare le proprie prerogative difensive previste dal nostro ordinamento giuridico ogniqualvolta il contenuto di questo atto non giunga a conoscenza del destinatario, pur a fronte di una sua notifica regolarmente effettuata.

Il giudizio in ordine a quanto statuito in tale pronuncia, dunque, non può che essere positivo.

 

 

 

Sentenza collegata

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Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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