Non commette il reato di diffamazione l’amministratore che nell’avviso di convocazione e poi in assemblea informa i condomini della procedura intentata (per loro conto) contro gli ex legali del condominio, ritenuti colpevoli di scorrettezze

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riferimenti normativi: artt.  595 c.p.

precedenti giurisprudenziali: Cass. pen., Sez. V, Sentenza n. 31079 del 22/06/2017

La vicenda

Due ex legali di un caseggiato denunciavano un amministratore di condominio che ritenevano colpevole di averli diffamati nel corso di un’assemblea condominiale.

Questo l’inizio della vicenda.

L’amministratore, su mandato dei condomini, aveva denunciato sia in sede penale sia in sede disciplinare gli avvocati che in passato erano stati legali dello stesso condominio, professionisti poi sostituiti per una serie di irregolarità nell’espletamento del loro incarico. Successivamente il procedimento penale era stato archiviato, mentre in sede disciplinare gli ex avvocati erano stati condannati con decisione confermata dalla Cassazione.

A quanto sopra bisogna aggiungere che il condominio aveva avviato anche cause civili nei confronti dei legali sopra detti.

Alla luce di quanto sopra l’amministratore aveva convocato l’assemblea, dedicando alle azioni legali nei confronti degli ex legali un apposito punto dell’ordine del giorno, spiegando poi in assemblea l’andamento dei diversi procedimenti.

All’avviso di convocazione era stata allegata anche una missiva del nuovo legale del condominio, il quale richiedeva ai condomini il compenso per la redazione dell’esposto a suo tempo presentato all’Ordine degli avvocati e la denuncia rimessa alla Procura della Repubblica di quella città conto i colleghi.

Secondo il Giudice di Pace l’amministratore allegando quella lettera al verbale aveva commesso il reato di diffamazione.

Il condannato si rivolgeva alla Cassazione facendo presente che con la lettera allegata all’avviso di convocazione il suo obiettivo era quello di informare i condomini della richiesta del nuovo legale del caseggiato e della situazione “processuale” in corso.

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La questione

L’amministratore che nell’avviso di convocazione e poi in assemblea informa i condomini della richiesta di compenso del difensore del condominio per la procedura intentata (per loro conto) contro gli ex legali del condominio, ritenuti colpevoli di scorrettezze e irregolarità commette il reato di diffamazione?

La Cassazione ha dato ragione all’amministratore.

Secondo i giudici supremi ha sbagliato il Giudice di Pace ad affermare la natura diffamatoria La soluzione

della comunicazione pervenuta all’attenzione dei numerosi condomini partecipanti all’assemblea. Del resto – ad avviso della Cassazione – l’amministratore non solo ha il diritto ma anche il dovere di informare i condomini in relazione allo stato dei contenziosi instaurati nel loro interesse nei confronti di terzi. E’ vero infatti che l’imputato si era limitato a indicare nella convocazione della assemblea condominiale che si sarebbe discusso anche del compenso da pagare al nuovo legale del condominio per aver avviato i procedimenti nei confronti dei litigiosi ex difensori del palazzo.

Le riflessioni conclusive

Il reato di diffamazione è previsto dall’articolo 595 c.p.

La diffamazione è quell’atto con cui una persona offende la reputazione di un’altra, in sua assenza e davanti ad almeno due altre persone.

L’articolo 595 c.p. prevede, in caso di diffamazione, la reclusione fino a dodici mesi e una sanzione pecuniaria fino a € 1032,91.

Gli elementi affinché si costituisca il reato di diffamazione quindi, sono tre: offesa alla reputazione di una persona; la vittima è assente dalla discussione; gli ascoltatori sono almeno due.

Alla luce di quanto sopra commette il reato di diffamazione l’amministratore che affigge in un luogo accessibile – non già ai soli condomini dell’edificio per i quali può sussistere un interesse giuridicamente apprezzabile alla conoscenza di tali fatti – ma ad un numero indeterminato di altri soggetti il comunicato, redatto all’esito di un’assemblea condominiale, con il quale alcuni condomini siano indicati come morosi nel pagamento delle quote condominiali e vengano conseguentemente esclusi dalla fruizione di alcuni servizi (Cass. pen., sez. V, 12/12/2012, n. 4364).

Si tenga conto infatti che mentre – ad esempio – un’informazione di carattere politico è, almeno in astratto, rilevante  per i cittadini (e, per tal motivo, può essere diffusa, anche se sfavorevole a taluno, attraverso i media), una notizia relativa alle vicende condominiali non può andare oltre il ristretto perimetro rappresentato dalla cerchia dei condomini.

Si deve considerare infatti che la rilevanza della notizia non sempre è assoluta, ma a volte riferibile a un ristretto ambito nel quale la sua diffusione è funzionale al corretto svolgimento delle relazioni interpersonali e dei rapporti sociali.

In altre parole se la notizia relative alla morosità dei condomini morosi e alle conseguenti azioni giudiziarie assunte e da assumere rimane confinata nell’ambito condominiale (ad esempio mediante l’invio del verbale agli aventi diritto assenti e/o l’affissione del comunicato in ambiente accessibile solo ai condomini), la diffusione della relativa informazione deve essere considerata penalmente irrilevante. Al contrario se la predetta notizia viene portata potenzialmente a conoscenza anche di soggetti nei cui confronti nessun valore funzionale può avere, la diffamazione è evidente.

Infatti l’elemento psicologico della diffamazione consiste non solo nella consapevolezza di pronunziare o di scrivere una frase lesiva dell’altrui reputazione ma anche nella volontà che la frase denigratoria venga a conoscenza di più persone.

Pertanto è necessario che l’autore della diffamazione comunichi anche con solo due persone o con una sola persona, ma con tali modalità che detta notizia sicuramente venga a conoscenza di altri ed egli si rappresenti e voglia tale evento.

Risponde del reato di diffamazione anche l’amministratore di condominio che, per evitare il rischio imminente dell’interruzione della fornitura idrica condominiale, affigga sull’ascensore dello stabile l’elenco dei condomini morosi. Nel caso di specie, le modalità adottate dall’amministratore per la comunicazione, ancorché mosse dall’intento di scongiurare il rischio dell’interruzione della fornitura, sono state considerate sproporzionate e, comunque, ingiustificate atteso l’inevitabile pregiudizio recato alla persona offesa, che ben poteva essere informata in altro modo, anche perché l’amministratore era a conoscenza dello stato di insolvenza dei condomini da diverso tempo (Cass. pen., sez. V, 12/12/2012, n. 4364).

Allo stesso la Corte di Cassazione ha confermato la condanna dell’amministratore, per il citato reato, per aver inviato una lettera a tutti i condomini in cui riportava le frasi ingiuriose espresse, nel corso di un’assemblea, da un geometra contro due condomini dicendogli che “non capivano niente ed erano malfattori, gentaglia e delinquenti” (Cass. pen., sez. V, 04/06/2015, n. 44387: uno dei due condòmini offeso era il presidente dell’assemblea che aveva contestato il bilancio predisposto dall’amministratore che si era, successivamente, dimesso).

La Cassazione, nella fattispecie in esame, ha applicato i principi della proporzionalità delle condotte in funzione dello scopo da perseguire.

Al contrario – come affermato nella sentenza in commento – non commette il reato di diffamazione l’amministratore che comunichi, in modo oggettivo e senza commenti, le novità circa un giudizio pendente contro ex legali del caseggiato a cui è stato tolto il mandato per irregolarità.

Del resto, il ruolo dell’amministratore prevede non solo la facoltà, ma l’onere di informare i propri condomini dei processi intentati e coltivati in nome e per conto degli stessi. Se un amministratore omettesse queste informative, infatti, verrebbe meno al dovere di trasparenza e correttezza verso i condomini amministrati.

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Sentenza collegata

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Consulente legale condominialista Giuseppe Bordolli

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