Corte di Cassazione Sezioni unite civili 9/2/2010 n. 2790

Redazione 09/02/10
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(omissis)
Nel corso di taluni giudizi di opposizione a sanzioni amministrative irrogate per violazioni del codice della strada, …., giudice di pace di …., fu ricusato dalla locale amministrazione comunale per grave inimicizia, in quanto il comandante dei vigili urbani lo aveva denunciato per falso in atto pubblico.
I ricorsi per ricusazione, inizialmente disattesi, furono poi accolti dal Presidente del Tribunale di Sassari con ordinanze in data 1 luglio 2008 e 8 ottobre 2008.ù
Contro queste decisioni, qualificate come atti amministrativi adottati in suo danno, …. ha proposto ricorso al T.A.R. Sardegna, che peraltro, nel disattenderne una richiesta di sospensione cautelare dell’esecutività dei provvedimenti impugnati, ha espresso "forti dubbi" circa la tutelabilità dell’interesse fatto valere dal ricorrente.
L’amministrazione convenuta ha comunque eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. E …. ha quindi proposto ricorso per il regolamento preventivo della giurisdizione.

Motivi della decisione
1. Con l’unico motivo d’impugnazione il ricorrente sostiene che il giudice ricusato ha interesse a contestare la decisione di accoglimento del ricorso per ricusazione, in quanto lesiva della sua onorabilità. Sicchè, escluso che una tale decisione possa essere impugnata nell’ambito de processo giurisdizionale in cui viene adottata, deve ritenersi che, attesane la natura sostanzialmente amministrativa, essa possa essere impugnata dinanzi al giudice amministrativo. Sarebbe infatti in contrasto con gli artt. 24 e 103 Cost., la negazione di una qualsiasi tutela della situazione soggettiva del giudice ricusato.
2. Va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario.
…. chiede a questa Corte di risolvere una controversia sull’esistenza della giurisdizione del giudice amministrativo o del giudice ordinario, benché sostenga che la questione dovrebbe essere risolta in favore del giudice amministrativo, perché riconosce che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, le decisioni sulle richieste di ricusazione non sono impugnabili da parte del giudice ricusato.
Tuttavia l’ipotesi di una dichiarazione d’inammissibilità di un’eventuale impugnazione proposta dinanzi al giudice ordinario dal magistrato ricusato, non giustifica affatto il trasferimento della giurisdizione al giudice amministrativo, che verrebbe così assurdamente investito dell’impugnazione avverso una decisione del giudice ordinario.
Va pertanto dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario.
Non v’è pronuncia sulle spese in mancanza di difese degli intimati.
Per quanto sopra motivato
La Corte dichiara la giurisdizione del giudice ordinario.
(omissis)

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