Corte di Cassazione Sezioni unite civili 7/3/2011 n. 5348

Redazione 07/03/11
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(omissis)
Svolgimento del processo
1. Il Comune di Bacoli, con la deliberazione 17 giugno 2003 n. 392 della giunta municipale e con le successive ordinanze del sindaco, 18 giugno 2003 n. 97 e 24 giugno 2003 n. 101, stabilì un sistema di tariffe per l’ingresso di autoveicoli e motoveicoli in determinate aree del territorio comunale.
2. In accoglimento dei relativi ricorsi, questi provvedimenti sono stati annullati dal Capo dello Stato con decreto del 7 luglio 2005 e dal T.A.R. Campania con sentenza 896 del 2005 della V sezione.
3. C. A. ha quindi chiesto il rimborso della somma di 5,00 euro, che aveva pagato per accedere alle predette aree e il Comune con deliberazione 25 novembre 2005 n. 150 della giunta municipale ha respinto la sua richiesta, come anche quelle analoghe di altri cittadini.
4. Il T.A.R. della Campania ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sul ricorso proposto per l’annullamento di tale delibera e l’appello del Comune, inteso ad una pronuncia di rigetto nel merito, è stato a sua volta respinto dal Consiglio di Stato, con la decisione della V sezione, 19 ottobre 2009 n. 6407, che ha confermato il già dichiarato difetto di giurisdizione.
5. Il Comune di Bacoli ha chiesto la Cassazione della sentenza, con ricorso notificato il 3 aprile 2010 a C. A., che non vi ha resistito.

vi della decisione
Le ragioni della decisione impugnata, quanto al diniego di esercizio della giurisdizione, sono le seguenti:
1.1. secondo l’art. 7 della legge 205 del 2000, che ha riscritto l’art. 34 del D.L.gs 80 del 1998, l’urbanistica comprende bensì ogni uso del territorio, ma per uso è da intendere l’attività di trasformazione del territorio, non anche la viabilità;
1.2. chi ha pagato una somma non dovuta, perché il provvedimento amministrativo che ne ha imposto il pagamento è stato annullato, ha un diritto soggetto alla sua ripetizione ed è irrilevante che l’atto, in particolare il provvedimento istitutivo della tariffa d’ingresso nel territorio comunale, abbia concretizzato l’esercizio di un potere pubblico;
1.3. data la natura regolamentare di quell’atto, del suo annullamento, che ha efficacia generale, da un lato tutti si possono avvantaggiare, anche chi come nel caso non l’ha impugnato, dall’altro il diritto alla restituzione non si atteggia come diritto patrimoniale consequenziale.
2. La cassazione della decisione è chiesta per il motivo di violazione delle norme sulla giurisdizione (art. 362, primo comma, cod. proc. civ., in relazione agli artt. 24 e 113 Cost.; 34 e 35 D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 e 7 della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificati dall’art. 7 della L. 21 luglio 2000, n. 205).
3. Il ricorso non è fondato.
4. Il Comune osserva che la Corte, a sezioni unite, con la sentenza 9 marzo 2009 n. 5269, ha considerato rientrare nella materia dell’urbanistica, come disciplina dell’uso del territorio, la modalità di regolamentazione del traffico nell’ambito del territorio comunale, costituita dall’istituzione di una zona a traffico limitato. Il richiamo non è decisivo.
5. L’istituzione di una zona a traffico limitato, che nel quadro della regolamentazione del traffico nei centri abitati, l’art. 7 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 prevede possa essere istituita dal comune, si presta bensì ad essere considerata esercizio di un potere pubblico afferente all’uso del territorio, secondo quanto le sezioni unite hanno già affermato.
6. Ciò non di meno, non ogni controversia suscettibile di nascere dalle previsioni della delibera che la istituisce può essere considerata avere riguardo a tale aspetto e così rientrare nella materia della urbanistica e nella giurisdizione del giudice amministrativo. Ne costituisce certa dimostrazione il dato, che, come nel caso di ogni altra violazione della disciplina comunale del traffico, la giurisdizione sulle sanzioni amministrative comminabili per la violazione delle prescrizioni della relativa delibera rientra nella giurisdizione del giudice ordinario (art. 205 del D.Lgs. 285 del 1992), cui spetta il sindacato incidentale di legittimità a fini di disapplicazione (Sez. Un. 9 gennaio 2007 n. 116). Allo stesso regime – quanto alla giurisdizione – non può non essere riportata una controversia che, come quella all’esame, abbia ad oggetto il diritto alla restituzione della prestazione pecuniaria cui l’utente s’è assoggettato, diritto vantato sul presupposto dell’illegittimità della delibera di istituzione della zona a traffico limitato.
7. Come si trae, infatti, dalla sentenza 28 luglio 2004 n. 204 della Corte costituzionale, le norme che attribuiscono al giudice amministrativo la giurisdizione  esclusiva su una determinata materia si devono interpretare nel senso che non vi rientra ogni controversia che in qualche modo la riguardi, ma solo quelle che originano da atti che sono espressione di potere pubblico.
8. Ora, quante volte l’onere pecuniario imposto al privato lo sia stato in modo illegittimo, a fronte del diritto del privato alla sua restituzione, la posizione della pubblica amministrazione è di obbligo e non di potere e dunque, mancato l’adempimento spontaneo, non si tratta già di accertare la legittimità dell’atto con cui la restituzione è rifiutata, ma di accertare se l’obbligazione esistesse o no.
9. Situazione diversa da quella che si è prospettata nel caso venuto all’esame di questa Corte nel caso deciso con la sentenza 5269 del 2009: lì, oggetto della controversia era stata la collocazione di un parcometro, che i ricorrenti avevano sostenuto fosse di pregiudizio per la loro limitrofa proprietà, ma quella collocazione era stata prevista da una successiva delibera d’attuazione della disciplina di traffico e, dunque, era stata oggetto di un ulteriore atto d’esercizio del potere pubblico di regolamentazione della circolazione.
10. Attiene al merito e non alla giurisdizione il profilo, pur trattato nel ricorso, dell’incidenza del già pronunciato annullamento della delibera di istituzione della zona a traffico limitato.
11. Il ricorso è rigettato. E’ dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario. La causa è rimessa davanti al giudice di pace di Bacoli. Non vi sono spese processuali da liquidare.

P.Q.M.
La Corte, a sezioni unite, rigetta il ricorso, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, rimette la causa davanti al giudice di pace di Bacoli.
(omissis)

Redazione