Corte di Cassazione Sezioni unite civili 29/4/2008 n. 10817; Pres. Carbone V.

Redazione 29/04/08
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Svolgimento del processo

La s.r.l. ******* (già s.r.l. ************) ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della corte d’appello di Ancona resa nel giudizio di impugnazione da essa proposto nei confronti della s.n.c. **** e S., avverso la sentenza del tribunale di Urbino che l’aveva condannata a restituire alla controparte un assegno di L. 8.618.820, perchè indebitamente trattenuto.

La società ******* era rimasta contumace nel giudizio d’appello;

ciononostante il ricorso per cassazione è stato notificato alla controparte nel domicilio eletto nel giudizio di primo grado.

La 2^ sezione di questa corte, con ordinanza 9.1.2007, ha rilevato che la notifica è sicuramente invalida, ma che è pregiudiziale, ai fini della decisione, stabilire se essa sia nulla, per violazione delle prescrizioni in tema di forma, con possibilità di rinnovazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c., ovvero inesistente, per impossibilità di riconoscere nell’atto la rispondenza al modello legale della sua categoria, con conseguente inammissibilità del ricorso, non essendo possibile la rinnovazione della notificazione.

Poichè le sezioni semplici di questa corte hanno espresso ripetutamente orientamenti contrastanti sul punto, la questione è stata rimessa alle sezioni unite per il supermento del contrasto.

Motivi della decisione

Il contrasto che queste sezioni unite sono chiamate a ricomporre è risalente nel tempo e si è sviluppato attraverso decisioni che si sono espresse alternativamente in un senso o nell’altro in modo costante e senza che un orientamento potesse proporsi come prevalente.

Il dibattito sul dilemma nullità-inesistenza non è, ovviamente, limitato all’ambito delle notificazioni, riguardando anche altri atti processuali, anche se con riferimento alla notificazione la rilevanza è massima per gli effetti radicali che si ricollegano all’opzione per l’una o l’altra soluzione. Con riferimento all’ambito delle notificazioni, queste sezioni unite si sono interessate in tempi recenti (sentenza 29.10.2007, n. 22641) della questione concernente, in tema di contenzioso tributario, se sia inesistente o nulla la notifica del ricorso per cassazione effettuata all’Avvocatura dello stato e non all’Agenzia delle Entrate, ed hanno concluso che la notifica è nulla, ponendo a fondamento il rilievo che non può escludersi "l’esistenza di un astratto collegamento tra il luogo di esecuzione della notifica ed il destinatario della stessa, in considerazione delle facoltà, concesse all’Agenzia dal D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, art. 72, di avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura"; ancora, nella sentenza 14.1.2008, n. 627, è stato affrontato il problema – anch’esso in precedenza impostato sull’alternativa tra nullità e inesistenza – del tipo di vizio da individuare nella mancata produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi dell’art. 149 c.p.c. o della raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario da notizia al destinatario dell’avvenuto compimento delle formalità di cui all’art. 140 c.p.c., questioni cui sono state date, peraltro, soluzioni piuttosto articolate, ma estranee alla categoria dell’inesistenza.

Esaminando più specificamente la problematica della notificazione del ricorso per cassazione nel domicilio eletto per il primo grado alla parte che sia stata contumace in appello, si osserva che l’orientamento secondo cui detta notifica sarebbe inesistente, è affermato delle Sezioni unite nella sentenza n. 3947/del 1987, ribadito nella sentenza n. 9539/96, che ricollega la tesi dell’inesistenza al rilievo che "l’elezione di domicilio presso il procuratore spiega effetto limitatamente al grado del giudizio per il quale la procura medesima è stata conferita". L’assunto, tuttavia, non risulta adeguatamente approfondito in ragione della specificità delle fattispecie in esame: nel primo caso la notifica del ricorso per cassazione era stata fatta al domicilio eletto per il giudizio di primo grado, benchè la parte avesse nominato un nuovo difensore ed eletto nuovo domicilio per il giudizio di appello, sicchè i termini della questione erano sostanzialmente diversi dall’ipotesi che interessa il presente giudizio, e potrebbero non consentire di pervenire ad identica soluzione; nel secondo caso la qualificazione della notificazione come "inesistente" assume quasi il valore di un obiter, essendo del tutto irrilevante, ai fini della decisione che la Corte doveva assumere, distinguere tra nullità e inesistenza in relazione al fatto che sussisteva un litisconsorzio necessario e, alle altre parti, la notifica era stata effettuata tempestivamente e ritualmente, sicchè era stato impedito il passaggio in giudicato della sentenza e si imponeva necessariamente l’integrazione del contraddittorio anche nell’ipotesi in cui la notificazione del ricorso alla parte non fosse stata neppure precedentemente tentata.

Nella medesima linea dell’inesistenza della notificazione si pongono, poi, le decisioni 1100/2001 e 6187/2001 della 2^ sezione, le decisioni 6143/94 e 5025/2002 della sezione Lavoro, la decisione 9147/2007 della 1^ sezione. Va, peraltro, specificato che mentre nelle decisioni della 2^ sezione non vi era stata la nomina di nuovo difensore, sicchè la fattispecie è omologa a quella oggetto di scrutinio in questa, sede, nelle altre la situazione era caratterizzata dalla avvenuta nomina in appello di un nuovo e diverso difensore, fattispecie coincidente con quella oggetto della citata pronuncia n. 3947/87. Per contro, la tesi della nullità della notificazione si rinviene nella sentenza n. 9249 del 1995, nella quale si assume a fondamento la distinzione "ontologica" tra elezione di domicilio e conferimento del mandato alle liti, non negandosi che quest’ultimo esaurisce la sua validità nella fase di giudizio per la quale è stato conferito, ma affermandosi che la prima "conserva la sua validità in relazione ad ogni stato e grado del giudizio (genericamente menzionato come tale dall’art. 330 cod. proc. civ., comma 1, e non già in relazione alle articolazioni del medesimo nelle sue varie fasi), esplicando la diversa funzione (del tutto distinta dal conferimento della procura) di individuare il luogo che la parte ritiene più idoneo ai fini della conoscenza degli atti che le sono notificati", con la conseguenza che "la notificazione del ricorso per cassazione ben può avvenire nel domicilio originariamente eletto dalla parte costituitasi nel giudizio di primo grado, ma rimasta contumace in quello di appello, atteso che, da un lato, il suddetto domicilio costituisce uno dei luoghi oggetto delle previsioni alternativamente concorrenti di cui al primo comma dell’art. 330 citato, e, dall’altro, la contumacia è significativa soltanto della volontà della parte di escludere la sua giuridica presenza nel grado di giudizio cui essa si riferisce, e non già di una rinuncia ad avvalersi ancora del luogo originariamente prescelto per avervi cognizione degli atti processuali (come l’impugnazione della sentenza) dei quali debba avere notizia,’" Sulla stessa linea della nullità dell’atto era già la sentenza n. 6947 del 1995, ma a differenza della n. 9249 dello stesso anno, ora citata, pur distinguendo la elezione di domicilio dal mandato alle liti, entrambi contenuti nella procura, afferma che l’elezione di domicilio spiega i suoi effetti per tutto il giudizio solo se ciò è espressamente previsto, il che non era avvenuto nel caso di specie; tuttavia la identica conclusione circa la nullità e non l’inesistenza della notificazione viene ancorata ad un principio più generale, secondo cui la notificazione è nulla tutte le volte in cui "è eseguita in luogo diverso da quello prescritto dall’art. 330 cod. proc. civ., comma 3, ma non privo di qualche riferimento con il destinatario della notifica". Numerosissime sono le pronunce che si pongono negli stessi precisi termini della decisione citata, anche con riferimento ad altre ipotesi di vizi della notificazione (n. 16952/2006, n. 11360/1999; 12717/2000; 10728/2001; 27450/2005).

Alla luce del quadro complessivo della giurisprudenza sopra riferito e delle ragioni di volta in volta addotte, ritengono queste sezioni unite che il contrasto debba essere risolto, per il caso di specie, affermando la nullità della notificazione e, quindi, la possibilità di rinnovazione della stessa ai sensi dell’art. 291 c.p.c..

Non v’è dubbio che l’alternativa tra inesistenza e nullità nell’ipotesi di notificazione del ricorso per Cassazione presso il domicilio eletto per il primo grado, nell’ipotesi di contumacia nella fase di appello, debba trovare soluzione alla stregua di un criterio generale coerente, suscettibile di applicazione anche in ipotesi di altri vizi della notificazione e, più in generale, degli atti processuali.

Sul punto questa corte si era già espressa in passato (Sez. 1^, 28 maggio 1979, n. 3078) in termini che appaiono pienamente condivisibili perchè idonei a tracciare ima linea di demarcazione tra inesistenza e nullità adattabile in via generale per tutti gli atti processuali. Partendo dall’implicito rilievo del carattere residuale della categoria dell’inesistenza giuridica dell’atto processuale (la quale, per la sua radicalità, riceve un ben diverso trattamento giuridico rispetto alla nullità sanabile, potendo l’atto inesistente essere in qualunque tempo investito, in sede di cognizione ordinaria od anche di opposizione all’esecuzione, con azione diretta ad accertare l’inesistenza medesima, a differenza dell’atto nullo, il cui vizio non può che esser fatto valore con gli ordinali mezzi di gravame), la citata sentenza definisce l’atto processuale inesistente come quell’atto che – per la mancanza di uno degli elementi costitutivi indispensabili per la loro identificazione come atti appartenenti ad uno dei tipi previsti dall’ordinamentosono assolutamente inidonei a produrre alcun effetto, sostanziale o processuale, tanto da non poter essere presi in considerazione come atti di un determinato tipo. L’atto nullo, invece, in ciò differenziandosi dall’atto processuale inesistente (o radicalmente nullo), è quell’atto che, pur presentando tutti gli elementi necessari e sufficienti a qualificarlo come atto di un certo tipo, è affetto sotto il profilo sostanziale o formale, da carenze o vizi che incidono sulla sua validità, cioè sull’attitudine a produrre in modo definitivo gli effetti propri del tipo di atto cui appartiene.

Alla stregua di detto principio generale, il vizio della notificazione del ricorso eseguita al domicilio eletto per il primo grado pur nella contumacia della parte in grado di appello, non può che essere valutato come vizio di nullità, perchè è evidente che l’atto – certamente viziato perchè eseguito al di fuori delle previsioni dell’art. 330 c.p.c., comma 1 e 3, – nondimeno può essere riconosciuto come atto appartenente a quella specifica categoria, anche se non idoneo a produrre in modo definitivo gli effetti propri di quel tipo di atto. Peraltro il principio suddetto è coerente con il criterio distintivo adottato in molte delle decisioni citate che avevano ritenuto la nullità in fattispecie omologhe a quella in esame, perchè detto criterio, improntato alla valorizzazione della esistenza di un qualche "riferimento" o "collegamento" tra il luogo in cui è stata tentata la notifica e la persona cui la copia dell’atto avrebbe dovuto essere consegnata, ben può tradursi, in termini generali, nel rilievo che in quei casi l’atto era comunque individuabile come "notificazione" del ricorso, perchè quel determinato "riferimento" o "collegamento" al destinatario consentiva di non escludere a priori che la notificazione potesse raggiungere lo scopo suo proprio, e cioè quello di portare a conoscenza del destinatario il contenuto dell’atto notificato; motivo, questo, sufficiente a ritenere sanato il vizio dall’eventuale costituzione della parte, ovvero sanabile attraverso una nuova rituale notificazione nel termine assegnato dal giudice.

Nel caso di specie, quindi, accertata la nullità della notificazione del ricorso nei confronti della s.n.c. **************** e *********, va ordinata la rinnovazione della notificazione entro il termine di giorni 60 dalla comunicazione della presente ordinanza. La causa va, quindi, rinviata a nuovo ruolo e gli atti rimessi alla sezione di provenienza.

P.Q.M.

La Corte ordina la rinnovazione della notifica del ricorso entro il termine di giorni 60 dalla comunicazione della presente ordinanza, e rinvia la causa a nuovo ruolo, rimettendo gli atti alla 2 sezione.

Redazione