Il termine per la tempestiva comunicazione ai condomini dell’avviso di convocazione dell’assemblea

Scarica PDF Stampa
Il termine di “almeno cinque giorni prima” stabilito dall’art. 66 disp. att. c.c. per la tempestiva comunicazione ai condomini dell’avviso di convocazione dell’assemblea condominiale non è un termine libero che viene calcolato escludendo dal computo il giorno iniziale e quello finale, trattandosi di un’ipotesi eccezionale, limitata a casi espressamente previsti dalla legge

 

riferimenti normativi: art 66 disp. att. c.c.

precedenti giurisprudenziali: Cass. civ., Sez. II, Sentenza n. 995 del 27/03/1969

La vicenda

Un condomino riceveva in data 29 marzo 2006 la raccomandata inviata dall’amministratore contenente l’avviso di convocazione che prevedeva la riunione assembleare di prima convocazione in data 3 aprile 2006. Successivamente il condomino impugnava ex art. 1137 c.c. la delibera assembleare del 4 aprile 2006 (assunta in seconda convocazione), lamentando il mancato rispetto del termine di cinque giorni per la comunicazione dell’avviso di convocazione di cui all’art. art 66 disp. att. c.c.; in particolare denunciava la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 66, comma 3, disp. att. c.c. in relazione all’art. 155, comma 1, c.p.c., sostenendo che non doveva computarsi nel termine il giorno di ricezione della raccomandata. Il Tribunale prima e la Corte d’Appello ritenevano infondata l’impugnazione ex art. 1137 c.c. della delibera atteso che l’avviso era pervenuto al condomino nel pieno rispetto della legge. Il soccombente decideva di sottoporre la questione alla Corte di Cassazione.

Volume consigliato

Il condominio e la privacy

In ambito condominiale vengono trattati molteplici dati personali e sono numerosi i dubbi che possono sorgere sulle modalità con cui gestire tali informazioni nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 e D.Lgs. 196/2003).Il presente volume, rivolto principalmente agli amministratori di condomìnio e a chi partecipa alla compagine condominiale, si pone l’obiettivo di fornire un quadro completo degli adempimenti da osservare per trattare i dati personali nel rispetto della normativa di settore, con esempi pratici legati alla gestione delle attività di maggior rilievo nel contesto condominiale e risposte ai dubbi più diffusi.Roberta RapicavoliAvvocato, Esperto nel settore della Privacy e della Protezione dei dati personali, del Diritto informatico e del Diritto applicato a Internet e alle nuove tecnologie. Svolge da oltre dieci anni attività di Consulenza legale in tali ambiti del Diritto per imprese, enti e professionisti. È Autrice di vari libri dedicati a temi attinenti alla Protezione dei dati personali e si dedica ad attività divulgativa e formativa, pubblicando articoli e approfondimenti su riviste e siti web di settore e partecipando, quale Relatrice e Docente, a eventi e corsi, organizzati in tutto il territorio nazionale, su argomenti relativi alla Protezione dei dati personali e sulle questioni di maggior interesse riguardanti il Rapporto tra diritto e mondo del web e delle nuove tecnologie.

Roberta Rapicavoli | 2021 Maggioli Editore

31.00 €  29.45 €

La questione

Il termine di “almeno cinque giorni prima” stabilito dall’art. 66 disp. att. c.c. per la tempestiva comunicazione ai condomini dell’avviso di convocazione dell’assemblea condominiale è un termine libero? Il termine deve essere calcolato escludendo dal computo il giorno iniziale e quello finale?

La soluzione

La Cassazione conferma le decisioni di primo e secondo grado.

Secondo i giudici supremi il termine ex articolo 66 disp. att. c.c. non si deve considerare termine libero o “di giorni liberi” (che rappresenta un’ipotesi eccezionale, limitata a casi espressamente previsti dalla legge) con la conseguenza che nel calcolo non si deve escludere sia il giorno iniziale sia il giorno finale. Di conseguenza la Cassazione precisa che, quando la legge, per la decorrenza del termine, fa riferimento come a capo o punto fermo, al dies ad quem anziché al dies a quo, il dies finale – a cominciare dal quale il termine decorre all’indietro – viene ad assumere il valore di capo o punto fermo iniziale che, ai sensi della regola generale, sancita nell’art. 155, comma 1, c.p.c.  e nell’art. 2963 c.c., non deve essere computato, mentre va considerato il termine iniziale, che, va perciò computato in conformità alla stessa regola. Alla luce di quanto sopra la Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese sostenute del giudizio.

Le riflessioni conclusive

Secondo il terzo comma dell’articolo 66 disp. att. c.c. l’avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell’ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l’adunanza in prima convocazione, a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano, e deve contenere l’indicazione del luogo e dell’ora della riunione. In caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto, la deliberazione assembleare è annullabile ai sensi dell’articolo 1137 c.c. su istanza dei dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati.

Il termine di cinque giorni non può essere derogato, neanche all’unanimità, potendo solo il regolamento di condominio prescrivere un termine maggiore.

In ogni caso, considerata la possibilità per l’assemblea medesima di poter deliberare in seconda convocazione in presenza delle condizioni stabilite dall’art. 1136, comma 3, c.c. e sul presupposto della regolare convocazione di tutti i condomini alla prima convocazione, ne consegue che l’invito, contenente l’indicazione di entrambe le date di convocazione, prima e seconda, deve pervenire ai partecipanti entro il termine di cui all’art. 66 disp. att. c.c. in relazione alla prima data di convocazione. In particolare, il termine di cinque giorni va computato con riferimento alla data di prima convocazione e va computato a ritroso, escludendo quello in cui deve tenersi l’assemblea ma computando quello in cui la convocazione è ricevuta (Trib. Genova, Sez. III, 05/05/2010). Alla luce dei principi sopra espressi, poiché, dunque, nel calcolo del termine di cinque giorni previsto dall’art. 66 disp. att. c.c., non va conteggiato il giorno iniziale (e, dunque, quello dello svolgimento della riunione in prima convocazione), mentre va computato invece quello finale (cioè quello della ricezione dell’avviso), la sentenza è ineccepibile in quanto nel caso esaminato, a fronte di una riunione dell’assemblea fissata in prima convocazione per il 3 aprile, l’avviso è stato tempestivamente ricevuto dal condomino in data 29 marzo.

Volume consigliato

Il condominio e la privacy

In ambito condominiale vengono trattati molteplici dati personali e sono numerosi i dubbi che possono sorgere sulle modalità con cui gestire tali informazioni nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 e D.Lgs. 196/2003).Il presente volume, rivolto principalmente agli amministratori di condomìnio e a chi partecipa alla compagine condominiale, si pone l’obiettivo di fornire un quadro completo degli adempimenti da osservare per trattare i dati personali nel rispetto della normativa di settore, con esempi pratici legati alla gestione delle attività di maggior rilievo nel contesto condominiale e risposte ai dubbi più diffusi.Roberta RapicavoliAvvocato, Esperto nel settore della Privacy e della Protezione dei dati personali, del Diritto informatico e del Diritto applicato a Internet e alle nuove tecnologie. Svolge da oltre dieci anni attività di Consulenza legale in tali ambiti del Diritto per imprese, enti e professionisti. È Autrice di vari libri dedicati a temi attinenti alla Protezione dei dati personali e si dedica ad attività divulgativa e formativa, pubblicando articoli e approfondimenti su riviste e siti web di settore e partecipando, quale Relatrice e Docente, a eventi e corsi, organizzati in tutto il territorio nazionale, su argomenti relativi alla Protezione dei dati personali e sulle questioni di maggior interesse riguardanti il Rapporto tra diritto e mondo del web e delle nuove tecnologie.

Roberta Rapicavoli | 2021 Maggioli Editore

31.00 €  29.45 €

Sentenza collegata

110267-1.pdf 55kB

Iscriviti alla newsletter per poter scaricare gli allegati

Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Ora puoi scaricare il tuo contenuto.

Consulente legale condominialista Giuseppe Bordolli

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento