Interesse alla decisione: cosa succede se decade al ricorso?

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    Indice

  1. Il fatto
  2. I motivi addotti nel ricorso per Cassazione
  3. Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione
  4. Conclusioni

1. Il fatto

Il Tribunale di Roma rigettava una la richiesta di riesame che aveva confermato l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina il quale, a sua volta, aveva applicato nei confronti nell’indagato la misura degli arresti domiciliari in relazione ai reati di turbativa d’asta contestati ai capi 1) e 2) della imputazione cautelare.

2. I motivi addotti nel ricorso per Cassazione

Avverso il provvedimento summenzionato, proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’indagato che deduceva i seguenti motivi: 1) violazione dell’art. 274, lett. c) cod. proc. pen.; 2) vizio di motivazione sul punto e carenza della motivazione in ordine alle censure svolte dalla difesa in ordine all’insussistenza del pericolo di inquinamento probatorio.


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3. Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione 

Il ricorso era dichiarato inammissibile.

Il ricorrente, infatti, aveva rinunciato, e ciò comportava l’inammissibilità posto che, in tema di impugnazione, anche in ambito cautelare trova applicazione la regola generale di cui all’art. 568, comma quarto, cod. proc. pen., secondo cui per proporre ricorso il soggetto legittimato deve essere portatore di un interesse concreto ed attuale, che deve persistere fino al momento della decisione e che va apprezzato con riferimento all’idoneità dell’esito finale del giudizio ad eliminare la situazione giuridica denunciata come illegittima o pregiudizievole per la parte (Sez. U, n. 20 del 09/10/1996; Sez. 2, n. 4974 del 17/01/2017).

Pur tuttavia, ad avviso del Supremo Consesso, il venir meno dell’interesse alla decisione, sopraggiunto alla proposizione del ricorso per Cassazione, non configura un’ipotesi di soccombenza e, pertanto, alla dichiarazione di inammissibilità non consegue la condanna della ricorrente né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende (Sez. U, n. 7 del 25/06/1997; Sez. 3, n. 29593 del 26/05/2021; Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017; Sez. 6, n. 19209 del 31/03/2013).

Il ricorso in questione, dunque, era dichiarato sic et simpliciter inammissibile, senza che il ricorrente venisse condannato al pagamento della sanzione pecuniaria alla Cassa delle Ammende, né alle spese del procedimento.

4. Conclusioni 

Tale decisione desta un certo interesse essendo ivi chiarito, sulla scorta di un consolidato orientamento nomofilattico, che il venir meno dell’interesse alla decisione, sopraggiunto alla proposizione del ricorso per Cassazione, non configura un’ipotesi di soccombenza e, pertanto, alla dichiarazione di inammissibilità non consegue la condanna della ricorrente né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende.

Dunque, se, dopo la proposizione di un ricorso per Cassazione, venga meno l’interesse alla decisione richiesta con tale ricorso, non è configurabile una ipotesi di soccombenza e, di conseguenza, dichiarato il ricorso inammissibile (in questo caso per rinuncia), ciò non comporta la condanna della ricorrente, né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende.

Il giudizio in ordine a quanto statuito in tale pronuncia, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su codesta peculiare tematica procedurale sotto il profilo giurisprudenziale, pertanto, non può che essere positivo.

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Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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