La Cassazione chiarisce la portata applicativa dell’art. 375 c.p.

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Abstract

Nella sentenza in commento la Cassazione si sofferma sul delitto di frode in processo penale e depistaggio (recentemente introdotto nel nostro ordinamento giuridico per effetto dell’art. 1, co. XI, l., 11 giugno 2016, n. 133 che ha innovato l’art. 375 c.p. introducendo in esso questa nuova figura delittuosa). I giudici di legittimità ordinaria, in particolare, nella pronuncia summenzionata, chiarivano che il delitto in questione è un reato proprio, e per la sua configurabilità, è richiesto il dolo specifico.

 

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Il fatto

Il Tribunale di Napoli respingeva il riesame proposto dagli indagati avverso l’ordinanza emessa dal Gip presso il Tribunale di Napoli con cui erano stati disposti gli arresti domiciliari nei confronti di uno degli indagati, ed imposto il divieto di dimora nel Comune di (…) nei confronti dell’altro, in relazione all’imputazione di cui all’art. 375 c.p..

 

I motivi addotti dalla difesa in sede di legittimità

Avverso questo provvedimento la difesa di uno degli indagati proponeva ricorso per Cassazione adducendo quattro motivi di ricorso ossia: a) violazione di legge penale in relazione all’art. 375 c.p. contestandosi, per un verso, “la possibilità di qualificare i fatti addebitati – aver istigato dei colleghi, vigili urbani, ad offrire dichiarazioni mendaci per favorirla nell’ambito di un procedimento penale riguardante vicende personali – nella fattispecie di reato contestata, posto che la qualifica di pubblico ufficiale considerata dalla norma come essenziale per la configurazione del reato proprio, è connessa all’effettivo svolgimento di funzioni, che non vengono in rilievo, posto che con l’attività che i pretesi istigati avrebbero svolto nella situazione riferita questi non contribuivano a formare la volontà della P.A.”, per altro verso che, stante il fatto che “l’audizione dei VV.UU., tra i quali (…), non è avvenuta nell’ambito di una delega di indagini ad essi attribuita dal P.m., ma è stata disposta a seguito della loro segnalazione in qualità di testi a cura della difesa (…)”, si censurava “la mancata qualificazione dei fatti nel reato di cui all’art. 371-bis c.p., che prevede la consumazione dell’azione da parte di chiunque, posto che la qualifica professionale non interferisce nella realizzazione del fatto specifico contestato”; b) violazione di legge penale e vizio della motivazione, in relazione alla mancata applicazione dell’art. 49 c.p., dato che “le false dichiarazioni rilasciate da (…) riguardano accadimenti dei primi mesi del 2015, mentre l’accusa già formulata nei confronti dell’odierna ricorrente attiene ad episodi del novembre dell’anno precedente, cosicchè tali dichiarazioni, anche se ipoteticamente false, non possedevano alcuna capacità di incidere sull’accertamento dei fatti a carico della (…)”; c) violazione di legge penale e vizio di motivazione in relazione all’accertamento di sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza stante “la mancata valutazione di tali elementi nel provvedimento impugnato, ai fini della verifica della gravità indiziaria”; d) “violazione di legge penale e vizio di motivazione, quanto alla mancata individuazione degli elementi indiziari sul concorso morale della (…) nel reato contestato, che non può esaurirsi nella conoscenza dei propositi dei pretesi concorrenti”. La difesa dell’altro indagato, oltre a richiamarsi ai motivi in precedenza illustrati sub lettere a) e b), ne prospettava un altro con cui si eccepiva la violazione di legge penale e il vizio di motivazione “in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, poichè si contesta che dagli elementi acquisiti possa evincersi la presenza di un accordo teso ad alterare la ricostruzione di fatti, in quanto i (…) dichiaranti hanno offerto elementi ricostruttivi su circostanze autonome, riscontrate dalla verifica dei contesti descritti”.

 

La valutazione giuridica formulata dalla Corte di Cassazione nella decisione in commento

La Corte di Cassazione riteneva fondato il primo motivo del ricorso proposto (non esaminando dunque i successivi comportando ciò “l’assorbimento degli ulteriori profili di impugnazione”) e, nel fare ciò, affrontava diverse questioni giuridiche degne di nota in quanto con esse si trattava di appurare l’ambito applicativo dell’art. 375 c.p. che, come è noto, una volta innovato dall’art. 1, co. XI, l., 11 giugno 2016, n. 133,  ha introdotto il delitto di frode in processo penale e depistaggio. Orbene, una prima tematica affrontata in questa pronuncia consisteva nel fatto di comprendere “se sia possibile che la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio costituisca un elemento essenziale del reato in via di fatto, a prescindere dalla connessione tra tale qualità e le attività a cui si correla l’illecito attribuito, e possa considerarsi rientrante negli elementi tipici della fattispecie, anche in situazioni di totale accidentalità della stessa rispetto all’oggetto dell’indagine”. La risposta che viene data dagli ermellini è positiva essendo stato postulato che, ai fini della configurabilità del reato de quo, assume rilevanza la “connessione tra qualità ed attività caratterizzante la stessa, per un duplice ordine di ragioni” in quanto: I) “deve evidenziarsi che, malgrado la mancata specificazione delle ipotesi di reato in relazione alle quali potrebbe assumere rilievo penale l’attività di false dichiarazioni, l’elevata previsione sanzionatoria guida nel connettere l’obbligo di dire la verità ad un dovere inerente specificamente alla funzione, il cui svolgimento implica una fisiologica convergenza di interessi tra pubblica amministrazione rappresentata e dipendente chiamato a svolgerne le funzioni”; II) “il mancato ampliamento nella novella normativa delle cause di non punibilità inerenti alla necessità di essere costretti di salvare sè o altri dal pericolo ai sensi dell’art. 384 c.p.” implica che l’“indifferenza rispetto ai diritti personali o della considerazione dei vincoli familiari che emerge da tale scelta legislativa” testimonia al contempo come il legislatore, attraverso l’introduzione di questa norma incriminatrice, abbia riconosciuto la “preminenza del dovere di collaborazione che discende dal rapporto professionale, che ulteriormente impone la preesistenza, rispetto al fatto, della qualità di pubblico ufficiale – e ciò esclude dall’applicazione della fattispecie il testimone che acquisisce tale qualifica con l’assunzione della funzione – e la maggiore valenza del vincolo funzionale con lo Stato, rispetto agli interessi personali, considerati pertanto inesorabilmente recessivi rispetto ai doveri derivanti dalla funzione”.

Da ciò la Corte, proprio alla luce del fatto che, per potersi configurare questo delitto, occorre che sia richiesta “la preesistenza della qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, e la sua correlazione funzionale con l’attività di indagine, e dunque con la finalità della condotta” atteso che “deve individuarsi l’elemento tipico del reato nella violazione del dovere di fedeltà connesso alla preesistenza della qualifica rispetto al reato”, addiveniva a formulare il seguente principio di diritto: “L’art. 375 c.p. si configura come reato proprio dell’attività del pubblico ufficiale, o dell’incaricato del pubblico servizio, la cui qualifica preesista alle indagini e sia in rapporto di connessione funzionale con l’accertamento che si assume inquinato, cosicchè la condotta illecita deve risultare finalizzata proprio all’alterazione dei dati che compongono l’indagine o il processo penale, che gli è stato demandato di acquisire o dei quali sia venuto a conoscenza nell’esercizio della sua funzione, e risulti quindi posto in condizione di spiegare il proprio intervento inquinante”.

Altra problematica trattata in questa sentenza ineriva l’elemento soggettivo di questo illecito penale. Sul punto la Cassazione riteneva necessario il dolo specifico essendo espressamente richiesto che le condotte devianti (di cui all’art. 375, co. I, lettere a) e b), c.p.) siano dirette ad impedire, ostacolare o sviare un’indagine o un processo penale e quindi, confermando la tesi che vede questo delitto come reato proprio e non comune, esse non possono che essere logicamente connesse a specifici compiti inerenti allo svolgimento di tale attività posto che, “in caso contrario, atteggiandosi solitamente la finalità dell’intervento inquinatorio in favore di una persona, la conseguenza ricaduta sulla deviazione delle indagini non emergerebbe come necessariamente costitutiva del proposito di agire, e pertanto, pur realizzando formalmente l’elemento caratterizzante del reato, tale estremo risulterebbe di difficile dimostrazione”.

 

Conclusioni

Il provvedimento in esame è sicuramente condivisibile in quanto perfettamente aderente al tenore letterale dell’art. 375 c.p.. Detta norma, difatti, espressamente prevede che questo illecito penale può essere commesso solo da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio e non da altri. Tra l’altro, se è vero che, come correttamente rilevato dalla Cassazione nella pronuncia qui in commento, è “evidente dalla stessa formulazione normativa che la tipizzazione delle condotte risulta del tutto identica a quella che caratterizza gli ulteriori reati – frode processuale, false informazioni al P.m., falsa testimonianza” distiguendosi da esse, oltre per il dolo specifico (che vedremo da qui a poco), anche “per la considerazione della qualifica soggettiva”, è altrettanto vero che sostenere che il delitto di cui all’art. 375 c.p. sia un reato comune andrebbe a far venir meno proprio un elemento caratterizzante di questa fattispecie delittuosa rispetto alle altre appena menzionate. Anche per quel che riguarda il dolo specifico, è condivisibile quanto sostenuto dai giudici di Piazza Cavour in questa decisione. Il chiaro tenore testuale di tale norma incriminatrice, depone in tal senso pure per tale aspetto giuridico essendo stato chiaramente postulato per legge  che le condotte devianti previste dall’art. 375, co. I, lettere a) e b), c.p. rilevano nella misura in cui siano state poste in essere “al fine di impedire, ostacolare o sviare un’indagine o un processo penale” (art. 375, co. I, c.p.). Ebbene, ogni volta il legislatore ha inserito norme penali in cui viene specificato lo scopo a cui deve essere diretta l’azione illecita, viene richiesto che il dolo sia specificatamente volto a questo fine, non essendo sufficiente il mero dolo generico (si pensi ad esempio al delitto di ricettazione e al fine di procurare a sé o ad altri un profitto che deve perseguire questo illecito penale stante quanto espressamente previsto dall’art. 648, co. I, c.p.). Vale infine l’altra considerazione fatta dalla stessa Corte (e citata, perlomeno in parte, già in precedenza) cioè che il dolo specifico previsto nell’art. 375 c.p. contraddistingue detta disposizione legislativa rispetto ai delitti di frode processuale, false informazioni al P.m. e falsa testimonianza ove la finalità menzionata nell’art. 375, co. I, c.p.p. non sussiste. In effetti sostenere al contrario il dolo generico farebbe venir meno uno degli elementi specializzanti di questa fattispecie criminosa rispetto a quelle prevedute dagli artt. 374, 371 bis e 372 c.p..

Sentenza collegata

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Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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