Avvocato: quando può essere condannato alle spese di lite?

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La condanna alle spese ex art. 91 c.p.c., va pronunciata verso la parte soccombente e non del difensore, salvo che questi abbia agito quale rappresentante processuale di un ulteriore soggetto senza essere investito del relativo potere, in ipotesi di inesistenza della procura “ad litem” o falsa o rilasciata da soggetto diverso da quello rappresentato. Lo ha stabilito la sesta sezione civile della Corte di Cassazione ordinanza 23 maggio 2022 numero 16662.

Indice

  1. La condanna in solido dell’avvocato
  2. Quando l’avvocato può essere condannato alle spese
  3. Il principio di diritto

1. La condanna in solido dell’avvocato

Un tribunale aveva condannato in solido la parte, unitamente all’avvocato, al pagamento delle spese di lite, ritenendo che la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato fosse manifestamente infondata. L’avvocato ha interposto ricorso in Cassazione deducendo la violazione dell’articolo 94 del codice di rito civile, per avere il tribunale condannato il difensore in solido con la parte alle spese di lite del giudizio in assenza dei presupposti, quindi, argomentando che l’unica ipotesi di condanna dell’avvocato, sarebbe configurabile in ipotesi di assenza di procura, in quanto inesistente falsa o rilasciata per processi o fasi diverse da quelle per cui l’atto era compiuto. Nella specie, al contrario, l’attività dell’avvocato era avvenuta in base a una valida procura.

2. Quando l’avvocato può essere condannato alle spese

Nell’accogliere il ricorso la Cassazione ha rilevato che solamente nelle ipotesi di azione o di impugnazione promossa dal difensore senza effettivo conferimento della procura da parte del soggetto nei cui nome egli dichiara di agire nel giudizio, o nella fase di giudizio, l’attività del difensore non riverbera alcun effetto sulla parte: solo in tale ipotesi l’attività del difensore resta allo stesso riferibile quanto al pagamento delle spese del giudizio per difetto di procura.

3. Il principio di diritto

La condanna alle spese processuali, ai sensi dell’articolo 91 codice di procedura civile, va pronunciata nei confronti della parte soccombente e non del difensore, salvo che questi abbia agito quale rappresentante processuale di un altro soggetto senza esse essere investito del relativo potere, nel caso di inesistenza della procura ad litem o falsa o rilasciata da soggetto diverso da quello dichiaratamente rappresentato o per processi o fasi di processo diverse da quello per il quale l’atto è speso.

Sentenza collegata

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Avv. Biarella Laura

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