La motivazione “per relationem” di un provvedimento giudiziale è da considerare legittima quando:
1) faccia riferimento, recettizio o di semplice rinvio, a un legittimo atto del procedimento;
2) fornisca la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento;
3) l’atto di riferimento, quando non venga allegato o trascritto nel provvedimento da motivare, sia conosciuto dall’interessato o almeno ostensibile.