La Cassazione favorisce l’affido condiviso a quello alternato

Eleonora Contu 24/02/17
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Lo scorso 15 febbraio la Corte di Cassazione (VI sez.civile) con  ordinanza n. 4060/17 ha confermato il privilegio accordato dal nostro ordinamento all’affidamento condiviso a scapito di quello alternato. Difatti, nel caso sottoposto alla Corte, in seguito alla cessazione della convivenza di TD e CE, veniva redatta una scrittura privata al fine di disciplinare primariamente l’educazione ed il mantenimento della figlia minorenne nata in costanza di convivenza. Si stabiliva quindi l’affido alternato della minore. Tuttavia, in seguito ad una battaglia legale intrapresa dai genitori della ragazza circa il mantenimento e le modalità di affidamento – nonchè successivamente all’audizione dell’adolescente innanzi al Tribunale minorile di Brescia-  i giudici di merito prima e la Corte di Cassazione poi disponevano l’affido condiviso ai fini di poter salvaguardare al meglio le esigenze della giovane che più volte aveva espresso il disagio e la destabilizzazione provocatale dai continui cambi di abitazione e quindi di abitudini oltre al bisogno di un maggiore contatto con la madre.

 

 

VICENDA

Difatti la madre della ragazza, contestando i continui inadempimenti dell’ex compagno a quanto stabilito nella scrittura privata suddetta, adiva il Tribunale minorile di Brescia ottenendo tuttavia  soltanto la riproduzione in titolo giudiziario di quanto già stabilito nella precedente pattuizione tra le parti. Questione irrisolta restava quindi quella concernente le spese straordinarie cui l’ex convivente riteneva di non dover adempiere in quanto non concordate nei passati accordi. Inoltre, a seguito del reclamo promosso dal padre ex art. 739 c.p.c. , il Tribunale minorile di Brescia disponeva:

  •  l’affidamento condiviso della ragazza con collocamento prevalente presso la madre e conseguente regolamentazione delle visite paterne;
  • fissava l’importo mensile dovuto per il mantenimento della minore;
  • ripartiva nella misura del 50% tra i genitori il carico delle spese straordinarie;
  • confermava l’autorizzazione al completamento degli studi delle scuole medie presso l’ istituto privato dove l’adolescente era stata iscritta dalla madre;

Tuttavia TD (padre) non contento della precedente statuizione, impugnava il predetto provvedimento innanzi la Corte d’Appello di Brescia che di contro  confermava la modalità di affido condiviso già disposta dalla precedente giurisdizione adita.

 

TD proponeva quindi ricorso in Cassazione contestando:

  • la decisione della madre di iscrivere la ragazza ad un istituto privato, nonché l’onere impostogli, benché non condividesse la scelta, del pagamento di metà della retta spettante alla scuola privata;  A supporto delle sue argomentazioni ricordava che proprio la legislazione sull’affido condiviso promuoveva l’esercizio concordato della genitorialità;
  • rinnovava il dissenso avverso la modifica del regime di affidamento da alternato a condiviso, lamentando una minore frequenza degli incontri con la figlia;

 

La Corte concludeva quindi non osservando reali violazioni di legge, poiché il ricorrente pur lamentando la violazione di norme di diritto contestava situazioni di fatto a fronte di una decisione impugnata che appariva invece adeguatamente motivata e non illogica (al riguardo si consultino le sentenze n. 19607/11 Cass. sez. I; Cass. sez. VI-I, 16175/15). Difatti, ciò che bisogna assicurare è la tutela del miglior interesse per il minore. Inoltre per quel che concerne il cambiamento di modalità di affidamento, occorre tutelare le “esigenze” primarie dell’adolescente, la quale- già in sede di audizione presso il Tribunale minorile di Brescia- aveva lamentato lo squilibrio prodotto dal continuo cambio di abitazione.

La Corte ha quindi rigettato il ricorso ritenendo condivisibile oltreché adeguatamente motivata la decisione dei giudici di merito.

Sentenza collegata

612585-1.pdf 785kB

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Eleonora Contu

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