Debiti: si può pignorare anche per piccoli importi?

Redazione 31/01/17
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È possibile avviare un pignoramento per il recupero di un debito molto piccolo? Si può iniziare una procedura esecutiva nei confronti di un privato che ha già pagato la quasi totalità del suo debito, ma che ha tralasciato per errore un importo residuo molto basso? La recentissima ordinanza n. 2168 della Corte di Cassazione ha stabilito che in tali casi, ovvero quando la somma da recuperare abbia valore oggettivamente infimo, il pignoramento è illecito.

Vediamo allora in quali casi i beni del debitore non possono essere pignorati.

 

Il pignoramento per piccoli importi è illegittimo

In linea teorica, i creditori privati possono procedere al pignoramento anche per importi molto bassi, senza un limite minimo. Bisogna però che ci sia una convenienza economica.

L’ordinanza n. 2168 della Suprema Corte è intervenuta a stabilire che il pignoramento per importi molto bassi, specialmente quando si tratta di somme residue di pochi euro a fronte di un debito già pagato quasi completamente, è illegittimo perché difetta dell’interesse ad agire.

 

Che cos’è l’interesse ad agire?

L’interesse ad agire è previsto dall’art. 100 del Codice di procedura civile, che stabilisce che per proporre una domanda nell’esercizio dell’azione “è necessario avervi interesse”. Nel caso specifico del pignoramento, ha stabilito la Cassazione, l’interesse ad agire viene negato “qualora il credito, di natura esclusivamente patrimoniale”, sia di entità economica “oggettivamente minima“.

In tal caso viene infatti meno il principio di correttezza e buona fede che assicura che chi avvia un procedimento ha effettivamente interesse a evitare un danno concreto.

 

Pignoramento e tutela dei propri diritti

Nell’ordinanza in esame, la Corte di Cassazione ha comunque specificato che la norma che impedisce al creditore di avviare un pignoramento per importi infimi non va comunque in contrasto con la tutela del diritto di azione.

La facoltà di ogni cittadino di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti, infatti, tutelata dall’art. 24 della Costituzione, va in ogni caso contemperata con le regole di correttezza e buona fede nonché con i principi del giusto processo e della durata ragionevole dei giudizi.

 

Il pignoramento di Equitalia

Le cose cambiano, è bene notare, nel caso in cui il cittadino abbia un debito nei confronti di Equitalia.

L’agente di riscossione, infatti, può iscrivere ipoteca solo per debiti superiori a 20.000 euro, e avviare un pignoramento solo per somme eccedenti i 120.000 euro. Inoltre, come è noto, Equitalia non può pignorare la prima casa del debitore se questa non sia la sua unica abitazione e non appartenga alla categoria delle case di lusso.

Sentenza collegata

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