È nulla la notifica effettuata “ex lege” presso la cancelleria dell’autorità giudiziaria qualora la controparte abbia indicato il proprio indirizzo p.e.c.
La fattispecie. A seguito dell’ordinanza con cui il Tribunale di Treviso dichiarava estinto il giudizio di opposizione al verbale di accertamento di infrazione al Codice della Strada, il soccombente sanzionato ricorreva alla Suprema Corte per ottenere la cassazione del provvedimento. Il ricorso veniva, però, dichiarato inammissibile e l’istante veniva condannato al pagamento delle spese di lite in favore del Ministero dell’Interno, sua controparte. All’uopo, il ricorrente promuoveva revocazione al fine di ottenere la declaratoria di inammissibilità del controricorso notificato presso la cancelleria.
Il quesito. Alla Suprema Corte veniva chiesto, in via preliminare, di esprimersi in merito all’ammissibilità della notifica presso la cancelleria qualora la parte processuale destinataria abbia indicato il proprio indirizzo p.e.c.
Argomentazioni e motivi. Richiamando la sentenza delle Sezioni Unite n. 10143/12, la Corte adita ribadisce la tesi secondo cui gli artt. 125 e 366 codice di rito, così come modificati dalla L. n. 183/11, devono essere interpretati nel senso di ritenere nulla la notifica ai sensi dell’art. 82 R.D. 37/1934, ossia presso la cancelleria, qualora la controparte abbia specificatamente indicato l’indirizzo di posta elettronica certificata nel proprio atto difensivo.
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