Quando i genitori non devono pagare l’Università al figlio?

Redazione 02/05/17
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Il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e aspirazioni purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori”. È questo il principio di diritto sancito dall’ordinanza 26 aprile 2017 n. 10207 della Corte di Cassazione, a proposito della richiesta di riduzione dell’assegno di mantenimento di una figlia da parte di un padre.

 

Il caso di specie

In particolare, ciascun figlio ha il diritto di continuare i propri studi, anche oltre la scuola prettamente dell’obbligo, come quelli universitari grazie al mantenimento da parte dei genitori o del genitore incaricato allo stesso. E questo diritto viene meno solo in caso di incapacità economica del genitore dinanzi alla spesa d’istruzione, o nel caso in cui il figlio percepisca un reddito.

Non esiste un criterio esterno con cui poter pretendere che un figlio si accontenti di aver raggiunto un certo tipo di qualifica o titolo (diploma, laurea triennale, master 1): infatti, ciò che prevale è la sua aspirazione e il percorso formativo ed educativo che ad essa conduce.

 

Diritto allo studio: è inclusa l’Università?

Dal caso di specie affrontato, dunque, per ottenere la riduzione dell’assegno di mantenimento dovuto al figlio a seguito di una decisione giudiziale, il genitore deve necessariamente dimostrare che il figlio abbia raggiunto un’indipendenza economica fattuale. Non basta, infatti, a far decadere il dovere si assistenza genitoriale, il fatto che i figli svolgano lavori saltuari o tirocini, che nulla hanno a che vedere con la vera emancipazione e realizzazione di sé.

L’ultimo escamotage possibile, poi, è dimostrare che il figlio rifiuti appositamente offerte di lavoro congrue al suo percorso di studi, senza una seria motivazione e dimostrando pretenziosità.

 

Rifiuto mantenimento degli studi: quando è legittimo?

Possiamo dire, quindi, che il figlio ha diritto all’università pagata dai genitori solo a tre condizioni:

  • che i genitori (o solo quello tenuto al versamento dell’assegno di mantenimento) hanno un reddito tale da potersi permettere tali spese;
  • che il figlio non abbia un proprio reddito o non abbia rifiutato concrete opportunità lavorative (non basta aver rifiutato un primo lavoro occasionale);
  • che il figlio ha legittimamente scelto di “proseguire il proprio percorso di studi” nell’ottica di “un utile inserimento nel mondo lavorativo conforme alle proprie aspirazioni professionali”.

 

Sabina Grossi

Sentenza collegata

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