Non è ammesso il ricorso per Cassazione per la revoca giudiziale dell’amministratore di condominio

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Non è impugnabile, con il ricorso straordinario per Cassazione, il decreto della Corte di appello che, in sede di reclamo, abbia provveduto sulla domanda di revoca dell’amministratore di condominio, atteso che tale statuizione, adottata all’esito di un procedimento di volontaria giurisdizione, è priva di efficacia decisoria e non incide su situazioni sostanziali di diritti o “status”, potendo il decreto essere impugnato davanti al giudice di legittimità solo limitatamente alla statuizione sulle spese di giudizio.

Indice:

  1. La vicenda
  2. I motivi addotti nel ricorso per Cassazione
  3. La pronuncia della Suprema Corte

La vicenda

I giudici d’appello confermavano il decreto del Tribunale che aveva rigettato il ricorso ex art. 1129, comma 12, c.c. proposto da Tizio per la revoca giudiziale di Caio dalla carica di amministratore del condominio Alfa.

I motivi addotti nel ricorso per Cassazione

A questo punto, Tizio si rivolgeva alla Corte di Cassazione lamentando la carenza e la contraddittorietà della motivazione del provvedimento impugnato, l’errata valutazione del materiale probatorio, nonché l’omesso esame di fatti decisivi del giudizio.

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La pronuncia della Suprema Corte

La Cassazione dava torto al ricorrente ribadendo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “Non è impugnabile, con il ricorso straordinario per Cassazione, il decreto della Corte di appello che, in sede di reclamo, abbia provveduto sulla domanda di revoca dell’amministratore di condominio, atteso che tale statuizione, adottata all’esito di un procedimento di volontaria giurisdizione, è priva di efficacia decisoria e non incide su situazioni sostanziali di diritti o “status”, potendo il decreto essere impugnato davanti al giudice di legittimità solo limitatamente alla statuizione sulle spese di giudizio”.

Pertanto, gli Ermellini dichiaravano il ricorso inammissibile.

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Avv. Giuseppina Maria Rosaria Sgrò

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