Infedeltà e addebito: in che cosa consiste il tradimento virtuale

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In una società come quella attuale, dove i social network rappresentano una sorta di “passaggio obbligato” nei rapporti quotidiani, non è infrequente imbattersi in relazioni via chat.

A questo proposito ci si chiede se simili comportamenti possano integrare un tradimento e la violazione dell’obbligo di fedeltà matrimoniale.

La Suprema Corte di Cassazione, di recente interrogata su questo aspetto, ha fornito delle indicazioni su che cosa s’intenda per tradimento virtuale e quando lo stesso possa essere fonte di responsabilità in caso di separazione della coppia.

L’ordinanza in questione (Cass. ord.17/03/2022 n. 8750) è molto significativa perché spiega quando una relazione platonica, che venga intrattenuta attraverso dei messaggi scambiati via Internet o con lo smartphone costituisca un illecito.

Stabilire che cosa s’intenda per tradimento virtuale, almeno da un lato legale, serve per comprendere quando possa scattare il cosiddetto “addebito della separazione”, vale a dire, la perdita del diritto al mantenimento e del diritto alla quota di legittima da parte del coniuge superstite, che sono le conseguenze che derivano dal tradimento.

Non scaturisce altro dall’adulterio.

In via eccezionale potrebbe derivare una richiesta di risarcimento del danno ma esclusivamente quando l’infedeltà si sia manifestata in pubblico, con determinate modalità che ledano il decoro e la  reputazione del coniuge tradito, considerando che spesso chi viene tradito è vittima di offese sociali.

In questa sede scriveremo che cosa s’intenda per tradimento virtuale e quando possa essere considerato un comportamento colpevole.

Indice:

  1. Il tradimento virtuale
  2. In quali casi c’è tradimento?
  3. In quali casi il tradimento virtuale comporta l’addebito?
  4. In che cosa consiste l’addebito della separazione?

1. Il tradimento virtuale

Non si può essere considerati infedeli per il semplice fatto di chattare con una persona di sesso diverso.

Le amicizie sono compatibili con il matrimonio a patto che  non generino sospetti di infedeltà.

Dalla chat su internet o sullo smartphone non deve risultare un rapporto di affetto anche di pura attrazione.

È necessario investigare sul linguaggio adoprato dai presunti amanti per verificare se e quale tipo di legame ci sia.

Ai fini del tradimento, in senso legale, non è necessario un rapporto fisico.

Si può parlare di adulterio anche quando due persone non si siano mai viste se la conversazione tra le stesse denunci un coinvolgimento di qualsiasi tipo.

Anche un tradimento virtuale è fonte di addebito.

2. In quali casi c’è tradimento?

Si inizia con l’articolo 143 del codice civile a norma del quale, tra i vari doveri del matrimonio, vi è quello di fedeltà.

L’infedeltà è causa di addebito a patto che sia stata l’unica ed effettiva causa della crisi matrimoniale, mentre, se viene dimostrato che il tradimento non è altro che l’effetto di una crisi pregressa, imputabile a molti altri motivi, come ad esempio maltrattamenti, violenze, litigi, abbandono della casa, non costituisce fonte di responsabilità e di addebito.

Il coniuge infedele subisce due conseguenze nel caso nel quale la coppia si dovesse separare.

Perde il diritto a ottenere il mantenimento e perde di partecipare alla successione dell’ex nell’ipotesi nella quale dopo la separazione e prima del divorzio deceda , ricordando che con il divorzio i diritti di successione cessano sempre, indipendentemente dall’addebito.

3. In quali casi il tradimento virtuale comporta l’addebito?

Secondo la Suprema Corte di Cassazione, chattare in modo sfacciato con un altro fa scattare l’addebito della separazione.

Si pensi a una persona che utilizzi WhatsApp a tavola e senza alcuna regola davanti al proprio coniuge per parlare con l’amante.

Un simile comportamento è contrario al bon ton e offende anche la reputazione del coniuge.

A questi fini sono rilevanti anche le infedeltà virtuali.

È sbagliato pensare che per adulterio si intenda solo una relazione affettiva reale e non virtuale. Secondo la Suprema Corte, la relazione di un coniuge con estranei comporta l’addebito della separazione quando gli aspetti esteriori con i quali viene coltivata e nell’ambiente nel quale i coniugi vivono dà luogo a plausibili sospetti di infedeltà e, anche se non si sostanzia in un adulterio “fisico”, comporta offesa alla dignità e all’onore del coniuge (Cass. sent. n. 21657/2017).

4. In che cosa consiste l’addebito della separazione?

Se i coniugi dovessero decidere di procedere alla separazione in modo consensuale, arrivando a un accordo, non si potrà parlare di addebito.

In sede di separazione giudiziale uno dei coniugi può chiedere che la separazione venga addebitata all’altro.

L’addebito consiste nell’attribuire all’altro coniuge la responsabilità della fine del vincolo matrimoniale.

Secondo il codice civile, il giudice, quando pronuncia la separazione, dichiara, se ricorrono le circostanze e venga richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, considerando la sua condotta contraria ai doveri che derivano dal matrimonio (art. 151 c.c.).

5. Le conseguenze dell’addebito della separazione

Le conseguenze che seguono l’addebito della separazione sono due.

Con la prima, il coniuge al quale è stata addebitata la separazione perde il diritto al mantenimento, che l’altro non gli dovrà dare, mentre continuano a spettargli gli alimenti, che si differenziano dal mantenimento perché servono esclusivamente a garantire i mezzi minimi di sussistenza.

Il coniuge al quale viene attribuita la separazione per colpa perde anche i diritti successori nei confronti dell’altro.

Con la seconda, il partner al quale è stata addebitata la separazione non può succedere all’altro nel caso di morte.

Si tratta di una conseguenza negativa che, in assenza di addebito, si verifica esclusivamente dopo la sentenza di divorzio.

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Dott.ssa Concas Alessandra

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