L’assegno di mantenimento per i figli spetta a entrambi gli ex coniugi?

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Quando i genitori si separano accade spesso che quello costretto all’allontanamento dai figli sia il padre, il quale viene condannato dal giudice a pagare il mantenimento in favore degli stessi.

Può accadere che l’ex moglie si senta insoddisfatta e lamenti che la somma versata non sia sufficiente a mantenere i figli.

Da qui deriva il tentativo di appellare la sentenza arrivando sino in Cassazione, per ottenere “qualcosa in più”.

A questo proposito ci si chiede quante possibilità di accoglimento potrebbe avere il tentativo di addossare, sull’uomo, ogni spesa necessaria ai bisogni della prole, e se non sia vero che anche la madre divorziata debba mantenere i figli.

Sulla questione di frequente si formano equivoci e si rende necessario comprendere come funziona la determinazione dell’assegno di mantenimento e a quale genitore spetta l’obbligo di pagare gli alimenti per i figli.

Indice

  1. In che cosa consiste l’assegno di mantenimento per i figli?
  2. L’importo il genitore non convivente deve versare
  3. Chi decide il mantenimento dei figli?
  4. Su chi grava l’obbligo di mantenimento dei figli?
  5. La recente posizione della Suprema Corte di Cassazione in relazione alla questione

1. In che cosa consiste l’assegno di mantenimento per i figli?

L’assegno di mantenimento per i figli ha due componenti.

La prima è costituita da un assegno periodico, di solito annuale, di prole, ed è costituito da un contributo per le spese relative al vitto, all’alloggio, all’istruzione, alla vita di relazione, alle necessità che si presentano ogni giorno e che possono essere previste in anticipo e predeterminate nell’ammontare.

L’assegno in questione viene corrisposto ogni mese.

La seconda componente è costituita da un assegno da versare una tantum, in occasione delle spese straordinarie, quelle impreviste e imprevedibili.

Sono ad esempio quelle relative ai viaggi, tasse scolastiche o universitarie, corsi di specializzazione, corsi di recupero e lezioni private, alloggio presso le sedi universitarie, e altro.

Alcune delle spese straordinarie vanno prima concordate dai genitori, per avere il diritto al rimborso

Ad esempio l’iscrizione a scuole private, corsi di specializzazioni, gite scolastiche con pernottamento.

Altre spese straordinarie non hanno bisogno di un accordo preventivo tra genitori per via della loro necessità.

Si legga anche:

“L’assegno di mantenimento modificato” e “Proposta di legge: l’assegno di mantenimento potrebbe non essere per sempre” pubblicati su diritto.it.

2. L’importo che il genitore non convivente deve versare

In seguito alla separazione o al divorzio, in assenza di un accordo tra ex coniugi che definisca le condizioni economiche e personali del distacco, spetta al giudice stabilire l’importo che il genitore non convivente con i figli dovrà versare all’ex  per il mantenimento degli stessi.

Si tratta di un contributo proporzionale alle sue ricchezze.

A questo proposito, l’articolo 147 del codice civile stabilisce che:

Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l’obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni.

Padre e madre sono entrambi chiamati, sino a quando sono sposati, a concorrere, ognuno in proporzione alle proprie capacità economiche, ai bisogni della prole.

Non esclusivamente quelli alimentari e abitativi, ma anche quelli relativi alla sfera della crescita personale e relazionale, comprendendo anche le spese per il trasporto, per le gite scolastiche, per lo sport, per il computer.

Quest’obbligo alimentare non viene meno neanche in caso di separazione e di divorzio, perché deriva dai rapporti di filiazione e non da quello di matrimonio.

Sino a quando i figli non siano economicamente autonomi e, secondo la più recente giurisprudenza, non a più di 30/35 anni, sia il padre sia la madre, siano essi sposati, conviventi, separati o divorziati, dovranno provvedere alle loro esigenze.

Di recente, la Suprema Corte di Cassazione ha ricordato (Cass. ord. 3/02/2022 n. 3426/22) che, in caso di genitori separati, anche il “meno abbiente” deve mantenere il figlio non autosufficiente dal lato economico.

Leggi anche: 

3. Chi decide il mantenimento dei figli?

All’inizio è compito dei genitori trovare un accordo per determinare l’assegno di mantenimento per i figli, accordo che non può mai andare a danno degli stessi, ad esempio con un importo irrisorio.

Le parti si accordano sulle modalità di mantenimento, di solito prevedendo un assegno periodico e regolando il pagamento e la ripartizione delle spese straordinarie.

Nell’accordo, che deve essere scritto e la quale stesura di solito, anche se non è obbligatorio, viene lasciata agli avvocati, bisogna indicare:

  • L’ammontare dell’assegno ordinario mensile e le modalità di pagamento.
  • Quali sono le spese straordinarie, rispetto al contributo fisso mensile, che i coniugi dovranno corrispondere pro quota, di solito in proporzione ai rispettivi redditi, e le modalità del pagamento.

Prima di sostenere alcune spese straordinarie un genitore è obbligato a consultare l’altro.

Rappresentano eccezioni le spese urgenti o necessarie, con il rispetto della reciproca informazione.

4. Su chi grava l’obbligo di mantenimento dei figli?

L’obbligo di mantenimento grava sia sul padre sia sulla madre, in proporzione alle rispettive capacità economiche.

La disparità tra le rispettive risorse peserà esclusivamente sulla misura del contributo che ognuno dovrà essere tenuto a versare.

Per questo, quando il giudice fissa l’importo degli alimenti che il genitore non convivente dovrà versare all’altro, lo stesso non deve cadere nell’equivoco di ritenere che la somma debba bastare anche per le spese relative alla prole.

Un’altra parte degli sforzi economici dovrà dipendere dal genitore convivente, che non si può limitare esclusivamente alla gestione materiale dei figli, come ad esempio accompagnarli a scuola e  cucinare, ma dovrà, nei limiti del possibile, lavorare per procurare la parte residua del mantenimento.

5. La recente posizione della Suprema Corte di Cassazione in relazione alla questione

La Suprema Corte di Cassazione, nel caso specifico, ha accolto il ricorso formulato dal marito. Secondo i Supremi Giudici:

L’obbligo di mantenimento grava su ambedue i genitori, anche quando si discuta di figli maggiorenni che non abbiano ancora raggiunto l’autosufficienza economica.

(Cass. sent. n. 19299/2020).

La quantificazione specifica delle singole somme di denaro che il padre e la madre dovranno corrispondere richiede un secondo gradino, vale a dire, una valutazione comparata dei redditi di entrambi esaminato alla luce dei fabbisogni attuali del figlio e del tenore di vita goduto prima della crisi familiare ( Cass. sent. n. 32529/2018).

Se il genitore convivente non dovesse avere la possibilità di lavorare, perché anziano o disabile o perché, avendo svolto durante la convivenza matrimoniale attività di casalinga, le spese per i figli graveranno sull’ex.

Ma di questo il richiedente dovrà fornire una valida prova.

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Sentenza collegata

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Dott.ssa Concas Alessandra

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