Particolare tenuità del fatto: il giudice deve necessariamente fissare l’udienza in camera di consiglio

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In materia di opposizione alla richiesta di archiviazione per particolare tenuità del fatto, il giudice deve necessariamente fissare l’udienza in camera di consiglio non potendo decidere de plano. 

 

Abstract

 

   Con la sentenza in argomento, la Cassazione ha postulato che, nel caso di opposizione alla richiesta di archiviazione per particolare tenuità del fatto, il giudice è tenuto a fissare l’udienza in camera di consiglio non potendo decidere de plano.

 

.Il fatto

 

   Il Tribunale di Firenze ha disposto l’archiviazione de plano del procedimento penale, ritenendo da un lato inammissibile l’opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione, perchè non sono state indicate idonee indagini suppletive, valutando dall’altro come fatto di particolare tenuità il furto per cui è sorto il procedimento penale, in considerazione, sia della modesta portata offensiva della condotta in contestazione, sia della esiguità del danno che avrebbe potuto essere arrecato, alla luce della sua dubbia rilevanza oggettiva, dovendosi, inoltre, parametrare il danno alla capacità economica della persona offesa.

 

I motivi addotti dalla difesa in sede di legittimità

 

   Avverso tale decreto, il difensore della parte offesa ha proposto ricorso per Cassazione lamentando violazione di legge, in relazione all’art. 411 c.p.p., comma 1 bis e art. 410 c.p.p., comma 1, asserendo che il provvedimento impugnato avrebbe rappresentato una evidente violazione del principio del contraddittorio.

 

La valutazione giuridica formulata dalla Corte di Cassazione nella decisione in commento

 

   La Corte di Cassazione ha accolto la doglianza succitata alla luce delle seguenti considerazioni. Il Supremo Consesso ha censurato il provvedimento succitato rilevando, alla stregua di quanto previsto dall’art. 411, co. I bis, c.p.p., che “il giudice, ove venga presentata opposizione con cui vengono indicate le ragioni del dissenso, non può decidere sulla richiesta di archiviazione con provvedimento reso de plano, che presuppone la mancanza ovvero l’inammissibilità della suddetta opposizione per mancata indicazione delle suddette ragioni (o perchè presentata da soggetto non formalmente legittimato), ma è tenuto a fissare l’udienza in camera di consiglio, funzionale all’instaurazione del contraddittorio tra le parti, ai sensi dell’art. 409 c.p.p., comma 2”.  Tal che, alla stregua di siffatta argomentazione, gli ermellini hanno rilevato che, in presenza di una formale opposizione della persona offesa, con cui si articolavano censure proprio in ordine alla impossibilità di ritenere il fatto di particolare tenuità, “il giudice per le indagini preliminari avrebbe dovuto, pertanto, fissare l’udienza prevista dall’art. 409 c.p.p., comma 2, risultando del tutto ultroneo da parte sua il riferimento alla mancata indicazione di investigazioni suppletive, perché (…) con l’opposizione si articolavano solo rilievi sulla particolare tenuità del fatto, allo scopo di criticare il contenuto della richiesta di archiviazione del Pubblico Ministero”. Da ciò i giudici di Piazza Cavour sono pervenuti a dedurre la nullità del decreto summenzionato essendosi “verificata una violazione di legge, che, avendo inciso negativamente sul diritto al contraddittorio e, quindi, sul diritto di difesa riconosciuto alla persona offesa dal reato in caso di richiesta di archiviazione, impone l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato” “e la trasmissione degli atti al tribunale di Firenze per il corso ulteriore”.

 

Conclusioni

 

    La sentenza in argomento si palesa, ad avviso di chi scrive, condivisibile. Infatti, in tale decisum, è garantita la parte offesa che può in tale modo addurre le ragioni sul perchè ritenga il fatto contestato non particolarmente tenue. Del resto, ad ulteriore conferma della fondatezza dell’assunto decisorio sin qui esaminato, può osservarsi che sempre la sez. V della Cassazione è giunta recentemente alla stesse conclusioni giuridiche parimenti affermando, in modo non dissimile da quanto dedotto nella pronuncia in commento, che il “provvedimento di archiviazione previsto dall’art. 411 c.p.p., comma 1, anche per l’ipotesi di non punibilità della persona sottoposta alle indagini ai sensi dell’art. 131 bis c.p., per particolare tenuità del fatto, è nullo se non si osservano le disposizioni processuali speciali previste dall’art. 411 c.p.p., comma 1 bis, non garantendo il necessario contraddittorio sul punto le più generali disposizioni previste dall’art. 408 c.p.p. e ss.” (Cass. pen., sez. V, sent. n. 36857/2016).

 

Sentenza collegata

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Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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