Quando opera la preclusione determinata dal “giudicato cautelare”

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     Indice

  1. Il fatto
  2. I motivi addotti nel ricorso per Cassazione
  3. Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione
  4. Conclusioni

1. Il fatto

Il Tribunale di Siracusa, in accoglimento della richiesta di riesame ex art. 324 cod. proc. pen. promossa da un indagato, aveva annullato un decreto con cui il giudice per le indagini preliminari aveva disposto, ai sensi dell’art. 321, comma 2, cod. proc. pen., il sequestro preventivo finalizzato alla confisca facoltativa della somma di euro 4.000 e di due appartamenti a titolo di profitto dei reati di bancarotta preferenziale e bancarotta fraudolenta patrimoniale ipotizzati ai capi 1 e 4 dell’addebito provvisorio.

In particolare, tale decreto di sequestro reiterava analoga misura cautelare reale in precedenza annullata dal medesimo Tribunale del riesame, ai sensi dell’art. 309, comma 9, ultima parte, cod. proc. pen., per mancanza assoluta di motivazione in ordine al periculum in mora.

Orbene, con la nuova decisione, il Tribunale aveva ritenuto come la misura cautelare non potesse essere reiterata, svolgendo il precedente annullamento effetto ostativo in ragione del divieto di bis in idem.

 2. I motivi addotti nel ricorso per Cassazione 

Avverso il provvedimento summenzionato proponeva ricorso per Cassazione la pubblica accusa, che deduceva un unico motivo per violazione di legge, sostenendosi che il principio del ne bis in idem non troverebbe applicazione in caso di annullamento del provvedimento cautelare per vizi formali. 


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3. Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione

Il ricorso era ritenuto fondato.

Gli Ermellini osservavano a tal riguardo prima di tutto che il divieto di secondo giudizio richiede una pregressa pronuncia sul merito e non può mai operare quando la decisione precedente sia di mero rito o comunque di carattere formale, fermo restando che una unica eccezione a tale principio generale è prevista, in materia cautelare, dall’art. 309, comma 10, cod. proc. pen., che detta una specifica disciplina per ipotesi qui non in rilievo (inosservanza dei termini prescritti per la trasmissione degli atti al Tribunale del riesame o per la decisione c per il deposito dell’ordinanza).

Premesso ciò, i giudici di legittimità ordinaria rilevavano come il decreto di sequestro fosse stato annullato dal Tribunale del Riesame – ai sensi dell’art. 324 comma 7 e 309, comma 9, ultima parte, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 18954 del 31/03/2016) – per mancanza di motivazione sul periculum in mora (Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021) e, alla luce di ciò, il Pubblico ministero aveva disposto, sui medesimi beni, il sequestro preventivo di urgenza che il giudice per le indagini preliminari aveva convalidato emettendo un ulteriore provvedimento di sequestro, reiterativo di quello annullato, emendato dal vizio formale riscontrato dal Tribunale, rilevandosi al contempo che il nuovo decreto si occupava di evidenziare le ragioni per le quali il giudice per le indagini preliminari aveva ritenuto concreto il pericolo di dispersione dei beni destinati alla confisca.

Il Tribunale del riesame, adito dall’indagato, a sua volta, aveva annullato anche questo nuovo decreto di sequestro, ritenendolo emesso in violazione del divieto di secondo giudizio in materia cautelare.

Chiarito il modo in cui si era svolta tale vicenda procedimentale, i giudici di legittimità ordinaria evidenziavano come, a loro avviso, la soluzione adottata dal Tribunale contravvenisse ai principi generali cui si ispira l’ordinamento processuale nel sancire la regola del ne bis in idem e si ponesse in contrasto con i consolidati arresti della giurisprudenza di legittimità in tema di c.d. “giudicato cautelare” secondo cui «la preclusione processuale determinata dal cosiddetto “giudicato cautelare” opera solo nel caso in cui via sia stato un effettivo apprezzamento, in fatto o in diritto, del materiale probatorio e dell’imputazione provvisoria, non conseguendo tale effetto, invece, alle decisioni che definiscano l’incidente cautelare in relazione ad aspetti meramente procedurali» (Sez. 6, n. 43213 del 27/10/2010) in guisa tale che, secondo quanto affermato dalla Corte di cassazione in tema di misure cautelari personali, assoggettate, nella materia di interesse, alle medesime regole delle misure cautelari reali (cfr. Sez. II, n. 18954 del 31/03/2016), l’ordinamento consente una nuova emissione del titolo cautelare senza violare il divieto di bis in idem quando l’ordinanza genetica sia venuta meno per ragioni soltanto formali, quali i casi di annullamento per carenza di autonoma valutazione da parte del giudice per le indagini preliminari dei requisiti normativi previsti per l’adozione della misura coercitiva (Sez. 2 del 13/4/2016 n. 18131; Sez. 6, n. 8695 del 9/1/2018; Sez. 1, n. 5444 del 07/11/2019), e ciò in quanto il suddetto divieto opera solo quando il provvedimento sia annullato in conseguenza di una valutazione sul merito della domanda cautelare del pubblico ministero (Sez. U, n. 11 del 01/07/1992; Sez. 5, n. 35931 del 15/7/2010, e in particolare sul tema di sequestri Sez. 3, n. 39332 del 13/07/2009; Sez. 3, n. 29975 del 08/05/2014, che ha ritenuto legittimo il decreto di sequestro probatorio emesso dal Pubblico ministero nonostante un precedente provvedimento avente analogo contenuto fosse stato annullato per carenza di motivazione).

L’errore in cui era incorsa, per la Corte di legittimità, la decisione impugnata, che si era arrestata al rilievo di una preclusione in realtà insussistente, ne comportava quindi l’annullamento con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Siracusa, sezione del riesame.

4. Conclusioni

La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito quando opera la preclusione processuale determinata dal cosiddetto “giudicato cautelare“.

Difatti, in tale pronuncia, sulla scorta di un pregresso orientamento nomofilattico, è affermato che la preclusione processuale determinata dal cosiddetto “giudicato cautelare” opera solo nel caso in cui via sia stato un effettivo apprezzamento, in fatto o in diritto, del materiale probatorio e dell’imputazione provvisoria, non conseguendo tale effetto, invece, alle decisioni che definiscano l’incidente cautelare in relazione ad aspetti meramente procedurali, e ciò in quanto, come appena visto, il divieto di bis in idem ricorre solo quando il provvedimento sia annullato in conseguenza di una valutazione sul merito della domanda cautelare del pubblico ministero.

Tale provvedimento, quindi, deve essere preso nella dovuta considerazione ogni volta si debba appurare la sussistenza (o meno) di tale giudicato.

Il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su siffatta tematica procedurale sotto il profilo giurisprudenziale, dunque, non può che essere positivo.

Sentenza collegata

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Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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