Distribuzione del gas: spetta al Comune il pagamento dell’Iva sul canone per la concessione

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La concessione da parte di un Comune del servizio di somministrazione del gas è un’attività economica attratta nel campo di applicazione dell’IVA – conseguentemente – i canoni corrisposti dalla società concessionaria devono essere regolarmente assoggettati al tributo a prescindere dal mantenimento o meno in capo all’ente locale dei poteri di vigilanza e controllo sulle attività di distribuzione.

 

Ciò è quanto emerge dalla sentenza n.14263 del 13 luglio 2016 emessa dalla Corte di Cassazione, attraverso la quale il supremo organo nomofilattico ha confermato l’interpretazione resa dai giudici tributari sul Decreto Iva (d.P.R. 633/72) secondo cui il Comune riveste la qualifica di soggetto di imposta non solo in caso di svolgimento diretto del servizio, ma anche in caso di delega ad un concessionario attraverso il pagamento di un corrispettivo.

 

In particolare, nel caso sottoposto all’attenzione dei giudici di piazza Cavour, ricorreva per cassazione l’Agenzia delle Entrate censurando le decisioni con cui la CTP e la CTR avevano dichiarato la legittimità di un avviso di accertamento in rettifica della dichiarazione IVA nel quale un ente locale aveva portato in detrazione l’imposta assolta sul canone annuo percepito dalla società concessionaria del servizio di distribuzione del gas.

 

Sosteneva, sul punto, l’amministrazione finanziaria che i canoni de quibus non fossero assoggettabili ad IVA dovendo il Comune rivestire la qualifica di soggetto di imposta solo in caso di svolgimento diretto del servizio.

 

La Cassazione, valorizzando il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, anche alla luce della prassi dell’amministrazione finanziaria di cui alle Risoluzioni n. 361285/1986, n. 460690/1987 e n. 348/E del 2008, ha respinto il ricorso rilevando – già in prima battuta – che tanto nel diritto nazionale, quanto in quello Eurounitario, gli enti pubblici sono soggetti passivi ai fini dell’IVA per l’attività di erogazione del gas nel suo complesso.

 

A sostegno della regola della soggettività Iva dell’ente locale, i giudici di legittimità hanno fornito un’ampia ed articolata motivazione, che può così sintetizzarsi:

  1. ai sensi dell’art. 4 d.P.R. 633/72 (Decreto IVA), sono considerate in ogni caso commerciali, ancorché esercitate da enti pubblici, le attività (tra l’altro) di erogazione del gas;
  2. Operazioni di questo genere hanno natura imponibile a prescindere dal fatto che esse siano rese per concessione degli enti territoriali o contratto con gli stessi e si riferiscano ad un servizio a pagamento che può rientrare nei compiti dell’ente medesimo, in quanto la società concessionaria della distribuzione del gas opera non già  come longa manus del Comune, ma in forza di rapporti contrattuali in virtù dei quali essa versa all’Ente un canone corrispettivo ed incassa dagli utenti i corrispettivi per la fruizione del servizio;
  3. Parimenti è a dirsi secondo la legislazione europea, laddove l’art. 4 della “sesta direttiva” stabilisce che gli enti pubblici sono sempre soggetti passivi IVA per quanto riguarda le attività di “erogazione di acqua, gas, energia elettrica e vapore” quando il loro non assoggettamento provocherebbe una sensibile alterazione concorrenziale del mercato.

 

Peraltro, è stato evidenziato che, secondo il più recente indirizzo giurisprudenziale, l’inapplicabilità dell’IVA può aversi solo in presenza della duplice condizione che l’attività sia esercitata dall’ente pubblico e che sia svolta in veste di pubblica autorità (Corte di Giustizia 12 settembre 2000, in cause C-260/98, C-446/98; C-276/97; C-408/97 ecc.), tale essendo quella svolta dagli enti di diritto pubblico nell’ambito del regime giuridico loro proprio, e non anche quella svolta in base allo stesso regime cui sono sottoposti gli operatori economici privati, a maggior ragione in questi settori nei quali gli enti succitati sono di per sé considerati soggetti passivi, ossia quanto alle attività di “erogazione di acqua, gas, energia elettrica e vapore” (Cass. n. 6234/2015).

 

Sulla scorta di tale ricostruzione esegetica, la Suprema Corte ha poi precisato come in simili fattispecie insorgano ben 3 distinti rapporti:

  1. quello tributario tra Fisco e Comune concedente, che lo rende soggetto passivo di imposta sui canoni riscossi (art. 17 D.P.R. n.633/1972);
  2. quello privatistico tra Comune concedente e concessionario, che rende quest’ultimo tenuto all’imposta in via di rivalsa (art. 18  decreto IVA);
  3. quello risultante tra Fisco e concessionario, che lo abilita alla detrazione d’imposta  (art. 19 decreto IVA).

 

Di qui l’ulteriore chiarimento relativo alla qualificazione, come attività commerciale e, perciò, attratta nel campo IVA, della concessione da parte di un Comune ad una società di capitali di utilizzare in via esclusiva la rete di distribuzione del gas di sua proprietà.

 

Ed invero, ponendo l’attenzione sui rapporti intercorsi tra lo stesso ente e il soggetto concessionario, la Corte ha ritenuto corretto e ben motivato il richiamo da parte dei giudici tributari alla Risoluzione n. 384/E del 2008 secondo cui detta attività di concessione deve ritenersi attratta nel campo di applicazione dell’IVA, trattandosi di un rapporto sinallagmatico instaurato tra il Comune e l’azienda concessionaria del servizio che ha oggetto un’obbligazione di fare.

 

In tal senso, la Cassazione ha precisato che rientrando il rapporto tra il Comune e la società concessionaria nell’ambito di uno schema di tipo contrattuale, ossia privatistico, neppure le prerogative di sorveglianza nascenti da tale convenzione possono ritenersi idonee ad escludere dette operazioni dal campo di applicazione dell’IVA. È stato, infatti, chiarito come la previsione di poteri di indirizzo, vigilanza, programmazione e controllo in capo all’ente pubblico trovi comunque “fonte e regolamentazione nei suddetti rapporti privatistici e in base a patti espressi, trattandosi di assetti negoziali nei quali gli enti locali operano con modalità paritetiche e senza essere titolari di poteri autoritativi”.

 

Sentenza collegata

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Avv. Cusumano Celine

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