Notifica agli “irreperibili”

Redazione 02/11/16
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<<La procedura semplificata prevista dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, lett. e), (deposito dell’atto nella casa comunale e affissione dell’avviso di deposito all’albo del comune) va limitata ai soli casi di “irreperibilità assoluta” conseguenti alla inesistenza della abitazione del contribuente nel domicilio fiscale indicato; nella diversa ipotesi in cui all’indirizzo anagrafico esista l’abitazione dell’interessato, ma questi risulti non reperito senza che ne sia stato accertato il trasferimento in altro luogo, occorre procedere nelle forme previste dall’art. 140 c.p.c., con affissione alla porta della abitazione dell’avviso di avvenuto deposito dell’atto presso la casa comunale e comunicazione della procedura espletata mediante invio della raccomandata con avviso di ricevimento>>.

E’ quanto ha affermato la Suprema Corte Sez. V, con la sentenza del 30 giugno 2016, n. 13399 la quale esprime un principio di diritto che in linea con quanto stabilito, secondo orientamento della sentenza della Corte cost. n. 258 del 2012, ha stabilito che non vi erano i presupposti per l’applicabilità della procedura prevista dall’art. 140 c.p.c., sulla base di un generico riferimento alla “assenza” del destinatario, senza specificare se vi fosse una situazione di fatto corrispondente alla irreperibilità “assoluta” ovvero “relativa“.

In particolare nel contenzioso in esame Equitalia aveva notificato ad un contribuente l’iscrizione ipotecaria su alcuni immobili di proprietà, a seguito del mancato pagamento di due cartelle esattoriali relative ad imposte dirette oltre a cartelle relative a somme dovute per contravvenzioni a codice della strada. Ecco che le cartelle erano state notificate mediante procedura semplificata applicabile ai soli casi di irreperibilità assoluta.

Ed allora per gli Ermellini, in accoglimento del ricorso, la notifica delle cartelle di pagamento al contribuente irreperibile è nulla giacchè andava adeguatamente motivata.

Giova ricordare, infatti, che con la sentenza 22 novembre 2012, n. 258 la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 26, co. 4, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (notifica delle cartelle di pagamento ai soggetti “irreperibili”), nella parte in cui prevede(va) l’applicazione dell’art. 60, co. 1, lett. e) D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 per la notificazione delle cartelle di pagamento anche ai contribuenti “temporaneamente” irreperibili (oltre a quelli “assolutamente” irreperibili) in luogo della (ordinaria) procedura prevista dall’art. 140 Codice di procedura civile.

Pertanto, sussiste l’ipotesi dell’irreperibilità “relativa” (art. 140 c.p.c.) nei casi in cui è nota la residenza, il domicilio o la dimora del destinatario ma la notifica non può essere operata per assenza del destinatario, incapacità o rifiuto a ricevere la copia dell’atto da parte delle persone legittimate alla consegna (persone di famiglia, addette alla casa, ufficio, azienda, portiere dello stabile, vicino di casa). In tali ipotesi la notifica si esegue mediante un iter che prevede:

• deposito, in busta chiusa e sigillata, nel Comune dove la notificazione deve effettuarsi;

• affissione dell’avviso del deposito, in busta chiusa e sigillata, alla porta dell’abitazione o dell’ufficio o dell’azienda del destinatario;

• richiesta e conseguente affissione dell’avviso di deposito nell’albo del Comune;

• comunicazione, al destinatario a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, dell’avvenuto deposito.

La notifica effettuata in base all’art. 140 c.p.c., nel testo risultante a seguito delle pronunce della Corte Costituzionale, si perfeziona per il destinatario con il ricevimento della raccomandata (e non solo con la semplice spedizione) o, comunque, con il decorso del termine di dieci giorni dalla data di spedizione di tale raccomandata.

Ricorre, invece, l’irreperibilità “assoluta” (art. 60, lett. e), D.P.R. 600/1973), laddove vi è inesistenza nel Comune di domicilio fiscale di abitazione, ufficio od azienda del destinatario dell’atto: in tali ipotesi la notifica prevede un iter più agevolato e meno garantista ossia:

• deposito, in busta chiusa e sigillata, nella casa del Comune dove la notificazione deve eseguirsi;

• richiesta e conseguente affissione dell’avviso di deposito, prescritto dall’art. 140 c.p.c., all’albo del Comune.

La notificazione ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell’ottavo giorno successivo a quello di affissione.

A questo punto, emerge chiaramente che tra i vizi di notifica attinenti ad aspetti soggettivi, l’applicazione dell’art. 140 c.p.c. è “normativamente” limitata ai casi di irreperibilità “temporanea”, mentre l’art. 60 (lett. e) D.P.R. 600/1973, che prevede un procedimento notificatorio più agevolato e meno garantista, riguarda le ipotesi di irreperibilità “assoluta”.

Sentenza collegata

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