ICI: estinzione del giudizio catastale se gli atti vengono annullati

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ICI: L’ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DEGLI IMPUGNATI ATTI DI CLASSAMENTO DETERMINA L’ESTINZIONE DEL GIUDIZIO CATASTALE PER CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

 

Quando, nelle more del giudizio, gli atti di attribuzione della categoria catastale vengono annullati in autotutela deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio catastale per cessata materia del contendere con conseguente illegittimità derivata degli avvisi di accertamento ICI emessi sulla base del classamento poi annullato.

 

A stabilirlo è la Corte di Cassazione che, con la sentenza in epigrafe, si è preoccupata non solo di individuare il momento in cui, nell’ambito di un giudizio catastale, possa dirsi cessata la materia del contendere, ma anche di precisarne, per tale via, gli effetti sugli avvisi di accertamento Ici emessi sulla base della nuova rendita poi annullata in autotutela.

 

Nel caso sottoposto all’attenzione della Suprema Corte, invero, una società contribuente aveva impugnato contestualmente sia l’attribuzione di rendita che gli avvisi di accertamento Ici notificatigli dall’ente impositore quanto a due immobili in suo possesso.

 

Nella specie, l’imposta era stata originariamente determinata mediante applicazione delle rendite derivanti dalle categorie D/7 e D/1, così come attribuite dall’allora Ufficio del Territorio; sennonché, intervenendo, nelle more del giudizio di primo grado, un provvedimento di annullamento in autotutela da parte del medesimo Ufficio, attraverso cui procedeva alla rettifica delle categorie in E/3, lo stesso chiedeva che venisse dichiarata la cessata materia del contendere.

 

La CTP, tuttavia, non accoglieva tale istanza ordinando, invece, all’Agenzia del Territorio di produrre la documentazione relativa al procedimento che aveva condotto «alla rettifica delle categorie da D/1 e D/7 a E/3». A quel punto, l’Agenzia del Territorio «rettificava» di nuovo le categorie catastali, nel senso di attribuire alla caserma la cat, B/1 e alla cabina elettrica la cat. D/1, opponendosi inoltre alla declaratoria di cessazione della materia del contendere che aveva in precedenza richiesta.

 

La Commissione adita respingeva, allora, i riuniti ricorsi, ritenendo corretto il classamento di entrambi gli immobili; e, successivamente, anche la CTR si pronunciava a  favore dell’ente impositore osservando che i giudici di primo grado non erano tenuti a dichiarare la cessazione della materia del contendere in modo automatico a causa sia della illegittimità del primo provvedimento di autotutela, sia a causa del suo “superamento”, affermando, così, nel merito di condividere la decisione della CTP che aveva riconosciuto esatte le rendite attribuite.

 

Proponeva, quindi, ricorso per cassazione la contribuente deducendo che a seguito dell’annullamento in autotutela degli impugnati atti di attribuzione delle categorie catastali D/7 e D/1 la CTP avrebbe dovuto dichiarare “l’estinzione del giudizio catastale” per cessazione della materia del contendere ai sensi del D.Lgs n. 546, articolo 46, comma 2, e quindi “riconoscere consequenzialmente l’illegittimità derivata degli avvisi di accertamento comunali che liquidavano l’ICI sulla base del presupposto classa mento annullato”.

 

La Suprema Corte – nel decidere nel merito la controversia così sottoposta alla sua attenzione – ha ritenuto fondato il ricorso annullando le pretese dell’ente impositore.

 

Ed invero, come accennato in premessa, i giudici di legittimità hanno – in primis – focalizzato l’attenzione sul momento in cui si determina la cessata materia del contendere.

 

Al riguardo, la Suprema Corte – pur nell’evidenziare che il Decreto Legislativo n. 546, articolo 46, comma 2, non definisce la fattispecie della cessazione della materia del contendere – ha, tuttavia, rilevato che “esiste sufficiente consenso nel ritenere che la ridetta materia del contendere possa dirsi cessata quando viene a mancare l’oggetto della lite e cioe’ per es.quando l’atto fiscale impugnato viene annullato in autotutela” (Cass. sez. trib. n. 4744 del 2006; Cass. sez. trib. n. 19695 del 2004; Cass. sez. trib. n. 16987 del 2003).

 

Sicchè, stante quanto sopra, è stato rilevato che la CTP avrebbe dovuto dichiarare

l’estinzione dei giudizi “catastali” per cessata materia del contendere, per essere appunto venuti meno gli atti che erano stati impugnati dal contribuente.

 

Sul punto, infatti, è stato precisato che non era rilevante che l’attribuzione della categoria catastale fosse stata in corso di processo successivamente annullata in quanto gli atti di classamento oggetto del giudizio più non esistevano, non potendo gli stessi essere cambiati con altri a causa della struttura oppositiva del processo tributario. Una struttura oppositiva che, come anche implica la previsione della preclusione all’aggiunta di nuovi motivi Decreto Legislativo n. 546 cit., ex articolo 24, comma 2 segg., presuppone che l’atto fiscale delimiti la materia del contendere. E cioè che la materia del contendere non possa essere in corso di processo allargata o cambiata ad libitum (Cass. sez. trib. n. 22019 del 2014; Cass. sez. trib. n. 4145 del 2013; Cass. sez. n. 20516 del 2006).

 

Peraltro, la pronuncia in commento appare particolarmente degna di nota anche nella parte in cui si preoccupa di verificare gli effetti dell’estinzione del giudizio di classamento su quello di impugnazione degli avvisi di accertamento ICI.

 

Al riguardo, la Suprema Corte ha inteso porsi in linea con l’indirizzo interpretativo prevalente richiamando la giurisprudenza dalla medesima resa a Sezioni Unite volta ad escludere che, in un processo dipendente come quello sugli avvisi Ici qui all’esame, il classamento possa essere fatto oggetto di accertamento incidentale ai sensi dell’articolo 34 c.p.c. (Cfr. Cass. sez. un. n. 643 del 2015, che così ha risolto la questione rimessale con le “gemelle” Cass. sez. trib. ord. nn. 7033 s. del 2014; nonché, in senso conforme, Cass. sez. trib. n. 19872 del 2012; Cass. sez. trib. n. 9183 del 2011.

 

Una scelta interpretativa, questa, peraltro recepita anche a livello legislativo con il D.Lgs n. 546 cit., articolo 39, comma 1 bis, che, a seguito dell’aggiunta introdotta dal Decreto Legislativo 24 settembre 2015, n. 156, articolo 9, comma 1, ha consacrato in legge il ridetto istituto della sospensione necessaria per pregiudizialità interna.

 

Di qui, dunque, la finale considerazione per cui la CTP avrebbe dovuto annullare gli avvisi ICI in quanto fondati su prodromici atti di classamento non più esistenti e senza inoltre avere il potere di compiere alcun accertamento “catastale” incidenter tantum ai sensi dell’articolo 34 c.p.c..

Sentenza collegata

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Avv. Cusumano Celine

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