La legittimità dell’iter argomentativo della motivazione della sentenza per relationem

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Secondo la sentenza della Corte di Cassazione, Sez. V Civile, n. 4791 pubblicata l’11 marzo 2016, è illegittima la sentenza per relationem del Giudice di secondo grado se “… il “decisum” non è supportato da alcuna motivazione, difettando la compiuta esposizione degli argomenti logici che sostengono il giudizio conclusivo e che deve poter consentire la verifica “ab externo” dell’esame critico svolto dal Giudice di appello sulle singole censure mosse dall’appellante alla sentenza impugnata…”.

Nel caso di specie, l’Agenzia delle Entrate ricorreva per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana che aveva confermato la decisione del Giudice di prime cure di annullare l’avviso emesso nei confronti di una società per recuperare la presunta maggiore IVA dovuta.

In particolare, la ricorrente denunciava il vizio di nullità della sentenza di appello ex art. 360 comma 1 n. 4) c.p.c. per carenza assoluta di motivazione come requisito di validità del provvedimento giurisdizionale ai sensi dell’art. 36 comma 2 nn. 2-3-4 del D.Lgs. n. 546/1992 in materia di processo tributario, secondo cui “la sentenza deve contenere: … 2) la concisa esposizione dello svolgimento del processo; 3) le richieste delle parti; 4) la succinta esposizione dei motivi in fatto e diritto …”.

Secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza, il motivo di ricorso per cassazione ex art. 360 n. 5) c.p.c. con cui si facciano valere vizi della sentenza impugnata deve indicare:

–         le carenze o le lacune nelle argomentazioni;

–         l’illogicità nell’attribuire agli elementi di giudizio un significato estraneo al senso comune;

–         la mancanza di coerenza tra le varie ragioni esposte e quindi l’assoluta incompatibilità razionale degli argomenti e dell’insanabile contrasto degli stessi.

Quindi, spetta esclusivamente al Giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento, cioè scegliere, assumere, controllare e valutare i mezzi di prova nonché escluderne la rilevanza al fine di dimostrare la veridicità dei fatti di causa.

Pertanto, tale valutazione probatoria deve rispondere ad un criterio logico in riferimento ai principi di completezza, di causalità logica e di non contraddizione e soddisfare l’esigenza di relazionabilità tra le premesse di fatto e le conseguenze di diritto affermate in sentenza, affinché tale provvedimento possa essere oggetto di verifica ab externo.

Perciò, i passaggi logici della motivazione della sentenza sono:

–         definizione del thema decidendum attraverso la ricognizione dei fatti rilevanti della controversia;

–         individuazione degli elementi probatori ritenuti decisivi per la formazione del convincimento del Giudice;

–         le ragioni della applicazione della regola iuris alla fattispecie concreta.

La mancanza di uno di questi momenti logici nella motivazione della sentenza rappresenta una lesione del principio generale sancito dall’art. 111 comma 6 Cost. secondo cui “Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati”.

Dunque, il vizio di carenza di motivazione si configura quando la sentenza non specifica i motivi in diritto sui cui è fondata la decisione e non ne consente la comprensione, impedendo di conseguenza ogni controllo sul percorso logico-argomentativo seguito per la formazione del convincimento del Giudice.

In particolare, “è legittima la motivazione della sentenza di secondo grado “per relationem” a quella di primo grado, a condizione che fornisca, comunque, sia pure sinteticamente, una risposta alle censure formulate nell’atto di appello, attraverso un iter argomentativo desumibile dalla integrazione della parte motiva delle due sentenze di merito, in altri termini a condizione e il giudice di appello dimostri in modo adeguato di avere valutato criticamente sia la pronunzia censurata che le censure proposte” (cfr. Cass., Sez. II, n. 985 del 28 gennaio 2000. Massima consolidata: Cass., Sez. Un., n. 5712 dell’8 giugno 1998; id. Cass., Sez. III, n. 181 del 18 febbraio 2000; id. Cass., Sez. I, n. 2839 del 27 febbraio 2001; id. Cass., Sez. V, n. 3547 del 12 marzo 2002; id. Cass., Sez. V n. 1539 del 3 febbraio 2003).

Nel caso di specie, nella sentenza di secondo grado non sono individuabili né i fatti rilevati né il criterio logico utilizzato per pervenire alla loro valutazione; inoltre, i motivi di appello non sono neppure individuati sommariamente, essendo limitato l’esame del gravame all’inesplicata affermazione secondo cui non è stato addotto alcun nuovo elemento.

Concludendo, la Cassazione ha accolto il ricorso poiché la motivazione della sentenza impugnata non è ex se idonea ad esternare le ragioni poste alla base della decisione del provvedimento ed ha rinviato al Giudice di appello che dovrà emendare il vizio riscontrato.

Sentenza collegata

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Dott. Assenza Carmelo

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