L’impugnabilità del lodo parziale secondo la pronuncia delle Sezioni Unite

Filippo Franze 15/12/16
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Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione – con sentenza n. 23463 del 18 novembre 2016 – hanno affrontato la tematica inerente l’individuazione dei casi in cui il lodo arbitrale, decidendo parzialmente il merito della controversia, può ritenersi immediatamente impugnabile ai sensi dell’art. 827 c.p.c. ovvero necessita di essere impugnato assieme al lodo definitivo.

La problematica esaminata dal Giudice di legittimità ha riguardato, nello specifico, l’asserita violazione degli artt. 827, terzo comma e 279, secondo comma c.p.c. per avere la Corte d’Appello di Napoli escluso l’immediata impugnabilità di un lodo che – circa un anno prima della pronuncia definitiva nel merito – ha affermato la competenza del collegio arbitrale relativamente ad una lite intercorsa tra il committente e un’impresa appaltatrice diversa dal soggetto indicato nel contratto munito di clausola compromissoria.

La Prima sezione Civile della Suprema Corte ha, dunque, rimesso alle Sezioni Unite un caso la cui soluzione richiede l’analisi di due questioni distinte:

“a) se il lodo sia immediatamente impugnabile anche quando decida questioni pregiudiziali o preliminari (Cass., sez. I, 6 aprile 2012, n. 5634, m. 622251, Cass., sez. I, 17 febbraio 2014, n. 3678, non massimata) ovvero solo quando decida nel merito di una domanda (Cass., sez. I, 26 marzo 2012, n. 4790, m. 622240, Cass., sez. II, 24 luglio 2014, n. 16963, m. 631855);

b) se la questione di validità della convenzione arbitrale, che fonda il potere decisorio degli arbitri, sia di merito (Cass., sez. I, 6 aprile 2012, n. 5634, m. 622251, Cass., sez. I, 10 aprile 2014, n. 8457, m. 630882), benché “sol mediatamente incidente sul bene della vita rivendicato dalla domanda” (Cass., sez. I, 17 febbraio 2014, n. 3678), o sia invece di rito (Cass., sez. un., 25 ottobre 2013, n. 24153, m. 627787)”.

Il Giudice di legittimità, nel distinguere tra il lodo che decide su questioni pregiudiziali o preliminari e il lodo che si occupa parzialmente del merito, ha orientato il suo vaglio in conformità al criterio normativo di definizione espresso negli artt. 360, terzo comma e 361, primo comma c.p.c. per cui l’immediata ricorribilità in Cassazione è destinata alle sole sentenze di condanna generica ex art. 278 c.p.c. e alle sentenze che si pronunciano su una o alcune delle domande poste in giudizio. Ricordando come la stessa riforma degli articoli appena menzionati abbia tratto spunto dalla disciplina di cui al novellato art. 827 c.p.c., viene espresso nella parte motiva della sentenza in esame il seguente principio di diritto: “Lodo che decide parzialmente il merito della controversia, immediatamente impugnabile a norma dell’art. 827 comma 3 c.p.c., è sia quello di condanna generica ex art. 278 c.p.c. sia quello che decide una o alcune delle domande proposte senza definire l’intero giudizio, non essendo immediatamente impugnabili i lodi che decidono questioni pregiudiziali o preliminari”.

Con riguardo, invece, alla natura – sostanziale o di rito – delle questioni di validità della convenzione di arbitrato, la Suprema Corte ha seguito in maniera del tutto pacifica l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale la c.d. eccezione di compromesso determinerebbe un fenomeno sostitutivo del collegio arbitrale in luogo del giudice ordinario, pertanto, atterrebbe a profili di giurisdizione e, in altri termini, a questioni di rito (cfr. Cass., sez. un., sentenza n. 24153/2013; Cass., sez. un., sentenza n. 1005/2014;  Cass., sez. VI, sentenza n. 22748/2015). Ciononostante, le Sezioni Unite hanno rimarcato come l’ascrizione di una questione al rito o al merito non sia un’operazione rigidamente predeterminata, bensì dipenda concretamente dalle funzioni che la medesima questione è capace di assumere in ogni singola fase del giudizio. Nel caso dell’impugnazione per invalidità della clausola compromissoria, essa mira all’accertamento di un error in procedendo che, per disposto dell’art. 829, primo comma, n. 1 c.p.c., rileva quale vizio di nullità del lodo (Cass., sez. I, 8 ottobre 2014, n. 21215). Ne consegue che la predetta impugnazione rientra nel novero delle questioni pregiudiziali di rito, in relazione alle quali l’art. 827 c.p.c. esclude l’immediata impugnabilità del lodo che ha modo di pronunciarsi soltanto su di esse.

Da ultimo, la Corte di Cassazione ha statuito che in materia di contratti l’eventuale doglianza per violazione dei criteri legali di interpretazione sfugge al sindacato di legittimità qualora le motivazioni addotte dal ricorrente si concentrino sulla mera possibilità di accogliere – come nel caso di specie – una differente interpretazione delle circostanze di fatto da quelle, pur plausibili, privilegiate dal giudice di merito (Cass., sez. III, 23 maggio 2006, n. 12123; Cass., sez. III, 17 luglio 2003, n. 11193; Cass., sez. I, 24 gennaio 1966, n. 277).

Sentenza collegata

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