Il divieto di restituzione di cui all’art. 324, comma 7, cod. proc. pen. opera anche in caso di annullamento del decreto di sequestro probatorio ma non per tutti i casi di confisca

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(Annullamento senza rinvio)

(Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 324, c. 7)

Il fatto

Il Tribunale di Bologna, sezione delle impugnazioni cautelari penali, annullava, per difetto di motivazione, il decreto del 17 giugno 2018 con cui il pubblico ministero aveva convalidato il sequestro probatorio effettuato d’urgenza dalla polizia giudiziaria ai sensi dell’art. 354 cod. proc. pen., per i reati di cui agli artt. 544-ter e 727 cod. pen., di numerosi uccelli tenuti dall’indagato in isolamento per essere utilizzati come richiami, nonché delle gabbie che li ospitavano e di alcuni bastoni con rivestimento colloso idonei alla cattura di uccelli in libertà.

Per l’effetto il Tribunale aveva ordinato la restituzione all’indagato delle gabbie e dei bastoni, mantenendo tuttavia il vincolo sugli uccelli ai sensi dell’art. 324, comma 7, cod. proc. pen., in quanto suscettibili di confisca obbligatoria, secondo il disposto dell’art. 544-sexies, in relazione al delitto di maltrattamenti di cui all’art. 544-ter cod. pen..

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I motivi addotti nel ricorso per Cassazione

Avverso l’ordinanza l’indagato aveva proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, denunciando l’erronea applicazione dell’art. 324, comma 7, cod. proc. pen., in primo luogo, sul rilievo che tale disposizione – dettata esclusivamente in tema di revoca del sequestro preventivo – non può applicarsi anche all’annullamento di un decreto di convalida di sequestro probatorio e, in secondo luogo, perché essa – nel prevedere il divieto di restituzione di cose soggette a confisca obbligatoria ex art. 240, secondo comma, cod. pen. – non può essere analogicamente estesa in malam partem sino a ricomprendere nel divieto anche cose soggette a confisca obbligatoria in forza di disposizioni diverse.

La questione prospettata nell’ordinanza di rimessione

La terza Sezione penale, cui il ricorso era stato assegnato, rilevava l’esistenza di contrasti nella giurisprudenza di legittimità su entrambi i temi oggetto dei motivi di ricorso e aveva perciò rimesso gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite.

Osservava, in particolare, l’ordinanza di rimessione che, quanto alla questione se l’art. 324, comma 7, cod. proc. pen. fosse applicabile anche al caso di annullamento, da parte del tribunale del riesame, di un provvedimento di sequestro probatorio, ad una tesi (da ultimo rappresentata da Sez. 3, n. 41558 del 19/07/2017) che propendeva per la soluzione positiva, se ne contrappone un’altra (da ultimo rappresentata da Sez. 1, n. 58050 del 10/10/2017), cui, al contrario, l’annullamento di un provvedimento di sequestro probatorio impone sempre l’immediata restituzione delle cose, a meno che il mantenimento del vincolo su di esse discenda dall’eventuale concorso di un provvedimento di sequestro preventivo o conservativo.

L’ordinanza ricordava, sul punto, l’atteggiamento critico di una parte della dottrina rispetto alle pronunce volte ad affermare l’applicabilità del divieto di restituzione previsto dall’art. 324, comma 7, cod. proc. pen. anche in sede di riesame del sequestro probatorio (tra cui, in particolare, Sez. 4, n. 6383 del 18/01/2007); atteggiamento a sua volta basato sul rilievo che la disposizione in parola si riferisce esclusivamente ai casi di revoca del sequestro preventivo, con conseguente impossibilità di estensione anche ai (diversi) casi di annullamento del sequestro probatorio il quale, avendo finalità esclusivamente istruttorie (sotto il profilo dell’agevolazione delle indagini), non sarebbe diretto anche alla prevenzione di ulteriori reati ovvero alla conservazione delle garanzie patrimoniali.

Sotto altro profilo, la richiamata dottrina afferma che diversa è la cognizione del giudice nel riesame del sequestro probatorio rispetto al riesame del sequestro preventivo perché, mentre nel primo il controllo vette soltanto sulla sussistenza o meno del fumus commissi delicti e sulla relazione di immediatezza e pertinenza istruttoria dei beni in sequestro rispetto all’illecito, nel secondo, esso si estende, oltreché alla presenza della necessaria motivazione del provvedimento, altresì all’effettiva sussistenza dei presupposti giustificanti una vera e propria restrizione patrimoniale, e ciò anche perchè il sequestro probatorio differisce da quelli preventivo e conservativo perché, mentre, con riferimento a questi ultimi, la revoca può essere richiesta anche successivamente al riesame, con riferimento al primo, ai sensi dell’art. 262 cod. proc. pen., la restituzione è consequenziale alla non ulteriore necessità di vincolare i beni a fini di prova.

Quanto alla seconda delle questioni proposte dal ricorrente, circa il fatto se il divieto di restituzione delle cose soggette a confisca obbligatoria ai sensi dell’art. 240, secondo comma, cod. pen. – fissato dall’art. 324, comma 7, cod. proc. pen. – debba intendersi limitato alle sole cose intrinsecamente pericolose contemplate dal predetto art. 240, secondo comma, oppure debba essere esteso anche alle cose destinate ad essere oggetto di confisca obbligatoria in forza di previsioni speciali, osservavano le Sezioni Unite, l’ordinanza ricorda come parte della giurisprudenza (Sez. 1, n. 3952 del 06/12/2007) e la dottrina, in relazione alle previsioni speciali di confisca obbligatoria, sia propensa ad evidenziare la subordinazione dell’atto ablativo definitivo ad una sentenza di condanna o pronuncia equiparata; ragione per cui verrebbe ad essere esclusa la qualificazione dei beni interessati come intrinsecamente pericolosi avendo l’ablazione i connotati di una sanzione accessoria e non di una misura special-preventiva sussumibile nel disposto dell’art. 240, secondo comma, cod. pen..

Diversamente – proseguiva l’ordinanza – nulla osta all’estensione dell’art. 324, comma 7, cod. proc. pen. qualora manchi la predetta subordinazione dell’atto ablativo definitivo ad un titolo condannatorio fermo restando che una tale interpretazione, però, alla stregua di una parte della dottrina (che condivide posizioni espresse in talune pronunce di legittimità, tra cui Sez. 3, n. 41200 del 10/10/2008), si porrebbe in contrasto con l’art. 14 disp. prel. cod. civ. giacché il divieto di restituzione configurerebbe un’eccezione alla regola generale secondo cui, venuto meno il provvedimento di sequestro, i beni sequestrati devono rientrare nella disponibilità dell’avente diritto.

Le argomentazioni giuridiche sostenute dalle Sezioni Unite

Le Sezioni Unite – una volta fatto presente che l’art. 324, comma 7, inserito nel capo III del titolo II del libro IV del codice di procedura penale, disciplina il procedimento di riesame avverso le misure cautelari reali, prevedendo che al procedimento si applicano le disposizioni dell’art. 309, commi 9, 9 -bis e 10, e che la «revoca del provvedimento di sequestro può essere parziale e non può essere disposta nei casi indicati nell’articolo 240 comma 2 del codice penale» – delimitavano le questioni sottoposte al suo scrutinio giudiziale nei seguenti termini: “se il divieto di restituzione di cui all’art. 324, comma 7, cod. proc. pen. operi, oltre che in caso di revoca del sequestro preventivo, anche in caso di annullamento del decreto di sequestro probatorio”; “se tale divieto possa riguardare, oltre alle cose soggette a confisca obbligatoria ex art. 240, secondo comma, cod. pen., anche le cose soggette a confisca obbligatoria contemplata da previsioni speciali”.

Premesso ciò, gli ermellini facevano prima di tutto presente come la prima di tali questioni attenesse all’ordinamento processuale, e in tale ambito doveva essere affrontata e risolta.

Dopo avere inquadrato la tematica in tale ottica procedurale, i giudici di piazza Cavour denotavano come, secondo l’ orientamento giurisprudenziale maggioritario, l’art. 324, comma 7, cod. proc. pen. deve essere ritenuto applicabile al sequestro probatorio rilevando al contempo che siffatto approdo ermeneutico valorizza, in primo luogo, il tenore letterale dei richiami operati al rito del riesame nel suo complesso, ivi compreso l’art. 324, comma 7, cod. proc. pen., dagli artt. 257, comma 1, e 355, comma 3, cod. proc. pen., giungendo ad affermare che, pur essendo il sequestro probatorio disposto con la finalità di conservare immutate le caratteristiche del corpo di reato nel tempo necessario all’accertamento dei fatti, la disposizione di cui all’art. 324, comma 7, prevale tuttavia sulle esigenze lato sensu istruttorie trovando l’eccezionalità della previsione una giustificazione nella finalità di evitare che, attraverso la disponibilità del bene la cui pericolosità non è suscettibile di valutazioni discrezionali ma è presunta direttamente dalla legge, si protragga l’illiceità della condotta indipendentemente dalle ragioni che abbiano determinato l’adozione della misura con la conseguenza che il venir meno delle esigenze probatorie, cui la misura cautelare è stata inizialmente sottesa, non può consentirne il dissequestro (argomenti ex Sez. 3, n. 41558 del 19/07/2017).

Tal che se ne faceva conseguire come la finalità tipica del sequestro probatorio, di conservare immutate le caratteristiche del corpo di reato nel tempo necessario all’accertamento dei fatti, si ponga, in secondo piano, perché sulla stessa prevale, ancorché eccezionalmente, quella – sancita dall’art. 324, comma 7, cod. proc. pen. – di evitare che la rinnovata disponibilità del bene sia strumento per la protrazione dell’illecito e di conseguenza, a fronte di cose suscettibili di confisca obbligatoria ai sensi dell’art. 240, secondo comma, cod. pen., le finalità che hanno determinato l’adozione della misura divengono irrilevanti.

Oltre a ciò, gli Ermellini evidenziavano come, all’argomento “letterale” appena esposto, la dottrina maggioritaria affiancasse anche considerazioni di carattere storico evidenziando come il sequestro preventivo e quello probatorio abbiano matrice comune nel codice di rito del 1930 nel quale esisteva un unico tipo di sequestro penale con un’unica forma di impugnazione rappresentata dal riesame (art. 343-bis, introdotto nel codice previgente dalla legge 12 agosto 1982, n. 532) che poteva riguardare sia il decreto di sequestro ai sensi dell’art. 337, che il decreto di convalida del sequestro operato motu proprio dalla polizia giudiziaria ai sensi dell’art. 224-bis, e che ha mantenuto la sua originaria fisionomia anche nel codice attualmente vigente.

In particolare, una volta rilevato che l’art. 343-bis, comma 4, cod. proc. pen. 1930 prevedeva quanto segue: «Si applicano le disposizioni previste dall’ultimo comma dell’articolo 263-bis e dall’articolo 263-ter. La revoca del decreto di sequestro può essere parziale e non può essere disposta nei casi indicati dal secondo comma dell’articolo 240 del codice penale», si osservava altresì che, per comprendere perché il secondo periodo di detto comma 4 iniziasse con il riferimento alla revoca, occorresse richiamare l’art. 263-ter, comma 3, cod. proc. pen. 1930 che prevedeva proprio la revoca come esito demolitorio esclusivo del riesame («Entro tre giorni dal ricevimento degli atti il tribunale, con ordinanza emanata in camera di consiglio, conferma il mandato o l’ordine di cattura o di arresto ovvero lo revoca, anche per motivi diversi da quelli eventualmente indicati nella richiesta, ordinando l’immediata liberazione dell’imputato»).

Dunque, alla stregua di ciò, i giudici di legittimità ordinaria affermavano come il legislatore del 1988 avesse ripreso letteralmente – con l’art. 324, comma 7, cod. proc. – l’istituto del riesame del codice previgente inserendolo nella sistematica del nuovo impianto codicistico in cui il sequestro penale è ormai sdoppiato in probatorio e preventivo cosicché, ad avviso della Corte, il riferimento al divieto di revoca suscitava qualche perplessità in quanto sarebbe stata più appropriata una previsione coerente con la nuova struttura del giudizio di riesame, di permanenza degli effetti del sequestro.

Sempre secondo la dottrina maggioritaria, inoltre, alla comune matrice storica appena evidenziata, si affiancavano elementi di analogia di carattere sistematico: in primo luogo, la circostanza che, come il sequestro preventivo, anche quello probatorio, possa sostanzialmente convertirsi in confisca ex art. 262, comma 4, cod. proc. pen.; in secondo luogo, il fatto che certamente i due sequestri hanno un denominatore comune rappresentato dal vincolo di indisponibilità materiale e giuridica imposto su una determinata cosa.

Ciò posto, la Suprema Corte, a questo punto della disamina, metteva in evidenza il fatto che fossero ascrivibili all’orientamento maggioritario anche quelle pronunce che affermano la natura di principio generale del divieto di restituzione previsto dall’art. 324, comma 7, cod. proc. pen. evidenziandosi, in particolare, che il divieto di restituzione delle cose soggette a confisca obbligatoria opera, non solo in sede di riesame, ma anche in sede di procedimento per la restituzione delle cose sottoposte a sequestro probatorio, ex artt. 262 e 263 cod. proc. pen., ancorché in assenza di una espressa previsione in tal senso, giacché l’esaurimento delle finalità istruttorie – presupposto del venire meno del vincolo di indisponibilità sulla res e della conseguente restituzione – non può, comunque, vanificare o pregiudicare la concreta attuazione della misura di sicurezza obbligatoria dal momento che, in una logica di sistema, non è possibile ritenere che quanto non sia ottenibile nella sede deputata al vaglio della legittimità della costituzione del vincolo possa essere riacquisito in seguito quando la parte si limiti a rappresentare l’inutilità del mantenimento del sequestro a fini di prova (Sez. 2, n. 16523 del 07/03/2017).

Sulla stessa linea, era stato ribadito, sempre in sede di legittimità ordinaria, che le cose, le quali soggiacciono a confisca obbligatoria, non possono essere in nessun caso restituite all’interessato neppure quando siano state sequestrate dalla polizia giudiziaria di propria iniziativa e per finalità esclusivamente probatorie (Sez. 3, n. 17918 del 06/12/2016; Sez. 2, n. 3185 del 06/11/2012; Sez. 4, n. 6383 del 18/01/2007) specificandosi, altresì, che la regola tassativa stabilita dall’art. 324, comma 7, cod. proc. pen., non può subire deroghe neppure nel caso in cui si ravvisi carenza assoluta di motivazione del provvedimento di sequestro sotto il profilo della sussistenza della finalità probatoria trattandosi di ipotesi eccezionale, specificamente disciplinata dalla legge, in analogia con altra previsione normativa, quella contenuta nell’art. 235 cod. proc. pen. – che obbliga l’acquisizione dei documenti costituenti corpo del reato – ma con la particolarità che ex lege il sequestro probatorio è trasformato in sequestro preventivo (Sez. 2, n. 494 del 01/12/2004) tenuto conto altresì del fatto che le cose soggette a confisca obbligatoria, a norma dell’art. 240, secondo comma, cod. pen., non possono essere restituite all’interessato, salvo che si provi la sua estraneità al reato, anche nel caso di decreto di convalida del sequestro dichiarato inefficace dal tribunale del riesame per intempestività della decisione ai sensi dell’art. 309, comma 10, cod. proc. pen. «giacché l’art. 324 cod. proc. pen., al quale espressamente rinvia l’art. 355, comma 3, cod. proc. pen., prevede il divieto di revoca del decreto di sequestro nei casi indicati dal richiamato art. 240 comma 2 cod. pen.» (Sez. 3, n. 8542 del 24/01/2001).

Orbene, a fronte di tale indirizzo interpretativo, le Sezioni Unite, nella decisione in oggetto, facevano presente come ve ne fosse uno minoritario, di segno opposto, che ha la sua più risalente compiuta formulazione nella sentenza Sez. 3, n. 46974 del 29/10/2003, la quale, riferendosi al caso in cui il sequestro probatorio divenga inefficace a norma del comma 10 dell’art. 309 cod. proc. pen., afferma che le cose sequestrate devono essere restituite all’avente diritto quand’anche ricorra uno dei casi di cui al secondo comma dell’art. 240 cod. pen. sul rilievo che il divieto posto dall’art. 324, comma 7, del codice di rito deve intendersi riferito al solo sequestro preventivo e solo alle ipotesi di revoca del provvedimento anche perché il sequestro probatorio non è suscettibile di revoca potendo solo essere disposta, ai sensi dell’art. 262 cod. proc. pen., la restituzione delle cose sequestrate rilevandosi al contempo che tale pronuncia si pone sulla stessa linea della precedente Sez. 6, n. 16 del 10/01/1995, la quale muove anch’essa dall’assunto che, per il sequestro probatorio, non sia prevista la possibilità di chiedere la revoca, vale a dire la linea interpretativa secondo cui la previsione, nella disciplina del sequestro probatorio, di un apposito procedimento ex artt. 262 e 263 cod. proc. pen. esclude un potere di revoca in capo al tribunale del riesame perché non titolare di poteri di restituzione (sviluppata in Sez. 6, n. 41627 del 07/10/2009 e in Sez. 3, n. 39714 del 18/09/2003) fermo restando che, a completamento di questo quadro ermeneutico, le Sezioni Unite richiamavano una isolata sentenza, parzialmente dissonante con quelle sopra richiamate che limitava l’applicabilità del divieto di restituzione ai soli casi di perdita di efficacia del sequestro probatorio per motivi formali collegati all’inosservanza dei termini del procedimento (Sez. 3, n. 40190 del 10/10/2007).

Una volta conclusa la disamina di tale indirizzo giurisprudenziale, gli Ermellini evidenziavano come siffatti principi elaborati avessero trovato riscontro in una dottrina – anch’essa minoritaria – che richiamava una risalente pronuncia (Sez. 6, n. 3395 del 28/11/1990).

In particolare, per tale dottrina, l’applicabilità del richiamato art. 324, comma 7, cod. proc. è da escludere: in primo luogo, perché il sequestro istruttorio è un mezzo di ricerca della prova disposto con provvedimento del pubblico ministero che, essendo atto non giudiziale, non è soggetto a revoca; in secondo luogo, perché la intrinseca pericolosità dei beni sottoposti a sequestro istruttorio non può essere rilevata in sede di riesame dove è consentito vagliare, esclusivamente, le questioni attinenti alla legittimità ed al merito del provvedimento e dell’attività di esecuzione compiuta.

Oltre a ciò, si rilevava come allo stesso orientamento si ascrivesse anche Sez. 1, n. 58050 del 18/10/2017, secondo cui, «in caso di annullamento del decreto di sequestro probatorio, il tribunale del riesame deve disporre la restituzione del bene, salvo che il vincolo non debba permanere in ragione di un distinto provvedimento di sequestro conservativo o preventivo, non potendo trovare applicazione la regola espressa dall’art. 324, comma 7, cod. proc. pen. in tema di sequestro preventivo». La pronuncia prende le mosse dall’assunto che il richiamato art. 324, come risulta dalla collocazione sistematica e dalla relazione preliminare al codice del 1988, va letto in funzione del sistema in cui è inserito e, in particolare, «dei precedenti artt. 322, che indica i soggetti legittimati a proporre la richiesta di riesame, e 321, che delimita l’oggetto del sequestro preventivo».

L’art. 324 c.p.p. è quindi funzionale – prosegue la sentenza appena citata – ad assicurare la tutela avverso i provvedimenti di sequestro preventivo emessi a norma dell’art. 321 quando vi è pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso, ovvero agevolare la commissione di altri reati mentre il comma 3 dell’art. 321 cod. proc. pen. stabilisce che «il sequestro è immediatamente revocato a richiesta del pubblico ministero o dell’interessato quando risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilità previste dal comma 1»; disposizione che trova un parallelo nel primo comma dell’art. 299 che, trattando delle misure coercitive personali, ne prevede l’immediata revoca quando vengono meno le condizioni di applicabilità.

In questo quadro, dunque, alla luce di quanto sin qui enunciato, deve essere inserito l’art. 324, comma 7, cod. proc. pen. il quale contempla la revoca, istituto che è diverso dall’annullamento del provvedimento di sequestro probatorio, dal momento che esso si riferisce a ragioni di opportunità o convenienza e non comporta l’eliminazione dell’atto per motivi di legittimità mentre la vicenda estintiva del vincolo probatorio è collegata anzitutto al venir meno delle esigenze che hanno indotto ad emanare il provvedimento in ordine al quale l’interessato può invocare la restituzione delle cose sequestrate, disciplinata dall’art. 262 cod. proc. pen..

La tesi dell’inapplicabilità al riesame del sequestro probatorio dell’art. 324, comma 7, cod. proc. pen., come emerge dalla giurisprudenza e dalla dottrina analizzate, si basa, dunque, ad avviso della Corte, su un triplice assunto: la limitazione dell’ambito operativo della disposizione solo all’evenienza della revoca; la non predicabilità della revoca anche in relazione al sequestro probatorio, in specie come esito del riesame del provvedimento che lo ha disposto; in ogni caso, la non rilevabilità d’ufficio, nel procedimento di riesame, della riconducibilità di quanto in sequestro alle categorie dell’art. 240, secondo comma, cod. pen..

Orbene, una volta terminata la disamina di questi due diversi orientamenti nomofilattici, le Sezioni Unite affermavano di aderire al primo dei due orientamenti sopra descritti in quanto a loro avviso più coerente con il dato normativo, e ciò per le seguenti ragioni.

Si osservava in primo luogo che l’indirizzo interpretativo recepito in questo arresto giurisprudenziale prende le mosse dal tenore letterale degli artt. 257, comma 1, e 355, comma 3, cod. proc. pen. i quali, nel disciplinare l’impugnazione del decreto di sequestro probatorio emesso dall’autorità giudiziaria e del decreto di convalida, da parte del pubblico ministero, del sequestro probatorio eseguito su iniziativa della polizia giudiziaria, richiamano il procedimento di riesame delle misure cautelari reali, di cui all’art. 324 cod. proc. pen., senza operare alcuna distinzione tra i vari commi di tale articolo; con la conseguenza che il richiamo deve intendersi evidentemente riferito anche al divieto di restituzione di cui al comma 7.

Si evidenziava, in secondo luogo, il fatto che l’identità dei rimedi avverso i due tipi di sequestri derivasse dalla loro comune matrice e dalla predisposizione di un unico mezzo di impugnazione, il riesame, nel sistema del codice del 1930, nell’ambito del quale il riferimento alla revoca del sequestro trovava giustificazione nella generale previsione della revoca come rimedio fisiologico utilizzabile in sede di riesame; previsione, riprodotta in via meramente tralatizia nel nuovo art. 324, comma 7, pur nell’ambito di un sistema in cui la revoca non rientra più fra gli esiti del procedimento di riesame.

Oltre a ciò, si riteneva altresì pienamente condivisibile anche l’affermazione secondo cui il divieto di restituzione fissato dall’art. 324, comma 7, cod. proc. pen. va applicato anche al di fuori del procedimento di riesame, anche in mancanza di una espressa previsione in tal senso, perché la disposizione è espressione del principio generale secondo cui le cose di cui all’art. 240, secondo comma, cod. pen., non possono comunque essere restituite essendo comunque oggetto della misura di sicurezza obbligatoria, in conseguenza della loro particolare natura.

A fronte di ciò, l’orientamento minoritario sopra esposto si prestava, ad avviso della Corte, ad ampie critiche.

Si osservava a tal proposito, in primo luogo, che la limitazione dell’ambito operativo dell’art. 324, comma 7, solo all’evenienza della revoca e l’estraneità dell’istituto della revoca rispetto al sequestro probatorio, che costituiscono il fondamento di tale linea interpretativa, non tengano conto della derivazione storica degli attuali poteri del tribunale del riesame in tutti i settori della cautela, non solo reale, dalla legge n. 532 del 1982 e, proprio tale riferimento, contribuisce a spiegare la ragione, sostanzialmente tralatizia, per cui l’art. 324, comma 7, cod. proc. pen. continui a fare riferimento alla revoca anziché, più appropriatamente, alla caducazione del provvedimento appositivo del vincolo fermo restando che, in ogni caso, la revoca non manifesta, di per sé, un’incompatibilità con il sequestro probatorio sia perché anche nel procedimento di riesame del provvedimento di sequestro probatorio il vaglio del tribunale del riesame, non diversamente da quanto accade per il provvedimento di sequestro preventivo, può estendersi alla valutazione dell’attuale conformità del vincolo ai presupposti legittimanti, sia perché la parzialità della revoca, di cui alla prima parte del comma 7 richiamato, può trovare giustificazione proprio nel caso in cui una parte delle cose sequestrate non possa essere restituita, perché soggetta a confisca obbligatoria.

A tali considerazioni si aggiungeva l’ulteriore constatazione secondo la quale i poteri del tribunale del riesame sono fissati – quanto a ogni tipo di sequestro – dall’art. 309, comma 9, cod. proc. pen. (espressamente richiamato dall’art. 324, comma 7), il cui primo periodo prevede che: «Entro dieci giorni dalla ricezione degli atti il tribunale, se non deve dichiarare l’inammissibilità della richiesta, annulla, riforma o conferma l’ordinanza oggetto del riesame decidendo anche sulla base degli elementi addotti dalle parti nel corso dell’udienza» e questa previsione, che non comprende la revoca tra i poteri del tribunale del riesame, conferma, secondo il Supremo Consesso, il carattere atecnico, meramente tralatizio, del riferimento a tale istituto da parte del comma 7 dell’art. 324.

Quanto all’ulteriore argomento utilizzato dall’orientamento minoritario, basato sulla non rilevabilità d’ufficio, nel procedimento di riesame, della riconducibilità di quanto in sequestro alle categorie dell’art. 240, secondo comma, cod. pen., le Sezioni Unite stimavano evidente come lo stesso si fondasse su una petizione di principio che appariva essere contraddetta proprio dal tenore letterale dell’art. 324, comma 7, cod. proc. pen., che prevede una rilevabilità d’ufficio in tal senso tenuto conto altresì del fatto che, sempre secondo la Cassazione, non vi è ragione per differenziare i poteri che possono essere esercitati dal tribunale, a fronte del chiaro dettato normativo, che prevede un procedimento di riesame uniforme per le diverse tipologie di sequestro.

Tal che se ne faceva conseguire come il divieto di restituzione in parola dovesse essere ritenuto applicabile, oltre che al sequestro preventivo e al sequestro probatorio, anche al sequestro conservativo, perché la materia risulta organicamente disciplinata dagli artt. 324 e 325 cod. proc. pen. – collocati, a livello sistematico, a chiusura della disciplina delle misure cautelari reali – che assurgono, pertanto, a corpus normativo di riferimento ogniqualvolta da parte degli interessati emerga l’esigenza di contestare un provvedimento di sequestro indipendentemente dalle finalità che attraverso quest’ultimo l’autorità giudiziaria abbia inteso perseguire.

Rilevato ciò, venendo a trattare la seconda delle questioni poste che riguardava l’ampiezza del divieto di restituzione di cui all’art. 324, comma 7, cod. proc. pen. il quale a sua volta si riferisce espressamente ai «casi indicati nell’articolo 240 comma 2 del codice penale», ovvero alle cose soggette a confisca obbligatoria ai sensi di tale comma, ma che è stato esteso, da una parte della giurisprudenza di legittimità, anche ad altre categorie di cose soggette a confisca.

Orbene – una volta fatto presente come si trattasse di una questione ascrivibile essenzialmente all’ambito del diritto sostanziale che era resa complessa dall’eterogeneità della casistica di cui all’art. 240, secondo comma, cod. pen., nella formulazione attualmente vigente; eterogeneità che rendeva problematica l’individuazione della ratio del divieto di restituzione perché, al prezzo del reato e alle cose intrinsecamente criminose confiscabili anche senza condanna, si aggiungono ormai cose dotate di caratteristiche che sarebbero riconducibili, sul piano sistematico, a categorie contemplate da altre disposizioni – si evidenziava prima di tutto come, nella formulazione originaria della disposizione penale, fossero ricompresi, infatti, il prezzo del reato (n. 1) e le cose la fabbricazione, l’uso, il porto, la detenzione o l’alienazione delle quali costituisce reato, anche se non è stata pronunciata condanna (n. 2), immediatamente riconducibili, per la loro intrinseca illiceità, alla confisca-misura di sicurezza.

La legge 15 febbraio 2012, dal canto suo, aveva introdotto nel richiamato secondo comma dell’art. 240 cod. pen. il n. 1-bis), con l’effetto di estendere la confisca obbligatoria anche a oggetti puramente strumentali – altrimenti rientranti nella previsione generale di confisca facoltativa di cui al primo comma – qualora si tratti di beni e strumenti informatici o telematici utilizzati per la commissione di alcuni reati informatici e ciò, in attuazione della direttiva n. 2014/42/UE, in materia di confisca e di congelamento dei beni strumentali e dei proventi da reato nell’Unione europea, ed in forza della delega di cui alla legge 7 ottobre 2014, n. 154, il d.lgs. 29 ottobre 2016, n. 202, introducendo un secondo periodo nel disposto dell’art. 240, secondo comma, n. 1-bis), era stata estesa la confisca obbligatoria anche al profitto e al prodotto dei reati sopraindicati ed era stata prevista, in via sussidiaria, la confisca per equivalente di beni di valore pari al profitto o al prodotto di tali reati.

La nuova disciplina, così formulata, ricordavano le Sezioni Unite, aveva creato una indubbia commistione delle categorie dell’attuale secondo comma, non solo con quelle del primo comma dello stesso art. 240, cod. pen., che si riferisce alle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e alle cose che ne sono il prodotto o il profitto, ma anche con quella della confisca per equivalente che ha subito una recente razionalizzazione attraverso l’introduzione nel codice penale dell’art. 240-bis (da parte dell’art. 6, comma 1, del d.lgs. 10 marzo 2018, n. 21).

Ebbene, proprio muovendo dall’evoluzione normativa, un primo orientamento giurisprudenziale, assolutamente minoritario, aveva esteso la portata del divieto di restituzione a tutti i casi di confisca obbligatoria.

In particolare, la sentenza Sez. 2, n. 16523 del 07/03/2017, che si riferiva all’ambito del procedimento di restituzione ex art. 262 cod. proc. pen. e non a quello di riesame, affermava che il riferimento dell’art. 324, comma 7, cod. proc. pen. all’art. 240, comma 2, cod. pen. essendo il primo anteriore al «progressivo arricchimento dell’istituto della confisca obbligatoria» che si è registrato nel tempo, deve intendersi, al di là del dato testuale, all’«impianto concettuale governato dall’art. 240, comma 2, cit. e perciò, in seno a tale impianto, a tutte le forme di confisca obbligatoria previste dal legislatore».

Una volta compiuta questa disamina normativa/giurisprudenziale, ad avviso delle Sezioni unite, tale ricostruzione interpretativa – cui doveva essere riconosciuto il merito di avere posto l’accento sulla problematicità dell’individuazione di una ratio comune nell’ambito della casistica di cui all’art. 240, secondo comma, cod. pen. e, conseguentemente nell’ambito del divieto di restituzione di cui all’art. 324, comma 7, cod. proc. pen. – non poteva essere condivisa atteso che, da un lato, la tendenza all’allargamento dei casi di confisca obbligatoria era già in atto al momento dell’entrata in vigore del codice del 1988, dall’altro lato, l’insieme delle ipotesi di confisca obbligatoria è eterogeneo comprendendo anche res che, non solo non hanno alcuna attitudine criminosa intrinseca, ma neppure denunciano indici di pericolosità in collegamento con la disponibilità che determinati soggetti ne abbiano, ben potendo il vincolo cadere persino su beni non manifestanti il minimo collegamento con il singolo fatto di reato (esemplari sono le ipotesi di confisca ex art. 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, ora 240-bis cod. pen., e di confisca di valore).

Tenuto presente ciò, gli Ermellini facevano presente come il riferimento “ultratestuale” dell’art. 327, comma 7, cod. proc. pen. non all’art. 240, secondo comma, cod. pen. ma all’intero impianto concettuale delle confische obbligatorie, risultasse essere eccessivamente ampio finendo per ricomprendere ipotesi di confisca obbligatoria tuttavia non riconducibili all’alveo della confisca-misura di sicurezza; in altri termini, l’orientamento giurisprudenziale in esame, allargandosi a confische di tipo sanzionatorio, si poneva in contrasto sia con il dato letterale attuale sia con la ratio originaria della norma, limitata al prezzo del reato e alle cose intrinsecamente criminose.

Un secondo orientamento, invece, estendeva l’applicazione del divieto di restituzione di cui all’art. 324, comma 7, cod. pen. ai soli casi di confisca obbligatoria riconducibili quanto meno al primo comma dell’art. 240 cod. pen. e a tale scopo era stata proposta un’interpretazione teleologica e sistematica delle norme che considera come speciali le ipotesi di confisca obbligatoria, previste da disposizioni diverse dal secondo comma dell’art. 240 cod. pen., che sarebbero altrimenti riconducibili a casi di confisca facoltativa di cui al primo comma dello stesso articolo.

Tali ipotesi e quelle del richiamato secondo comma, a loro volta, sarebbero state accomunate dalla ratio della obbligatorietà della confisca, pur differenziandosi sotto il profilo della natura delle cose confiscate: proprio tale ratio comune avrebbe giustificato l’estensione del divieto di restituzione a tutte le ipotesi di confisca obbligatoria, previste da norme speciali, aventi ad oggetto cose che servirono o furono destinate a commettere il reato o cose che ne sono il prodotto o il profitto.

L’assunto di fondo su cui si basa tale interpretazione, rilevavano le Sezioni Unite, è la sostanziale omogeneità di materia tra le discipline del primo e del secondo comma dell’art. 240 cod. pen. negandosi che il primo comma riguardi una confisca a carattere sanzionatorio,priva delle finalità preventive che giustificano nel secondo comma l’inderogabile eliminazione dalla circolazione delle cose di per sé pericolose.

Il ragionamento così sintetizzato veniva fatto proprio, tra le altre, nelle seguenti decisioni: da Sez. 3, n. 17918 del 06/12/2016, che ha ritenuto applicabile il divieto di cui all’art. 324, comma 7, cod. proc. pen. al mezzo utilizzato per il trasporto illecito di rifiuti, soggetto a confisca obbligatoria ai sensi dell’art. 259, comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006 laddove, invece, alla luce dell’art. 240, comma 1, cod. pen., sarebbe soggetto a confisca solo facoltativa; da Sez. 2, n. 35100 del 10/06/2015, che ha ritenuto legittima la mancata restituzione di somme di denaro oggetto dell’ipotizzato reato di riciclaggio siccome sottoposte a confisca obbligatoria ex art. 648-quater cod. pen., intesa quale ipotesi speciale rispetto allo stesso secondo comma dell’art. 240 cod. pen. in quanto «confisca pertinenziale, misura di sicurezza»; da Sez. 2, n. 35029 del 26/05/2010, che ha escluso la restituzione del veicolo utilizzato per il trasporto di prodotti con segni falsi, assoggettato a confisca obbligatoria a norma dell’art. 474-bis cod. pen., viceversa confiscabile solo facoltativamente ai sensi del primo comma dell’art. 240 cod. pen..

Ebbene, le Sezioni Unite ritenevano come l’orientamento appena descritto si prestasse alle stesse critiche già formulate in precedenza trattandosi, infatti, di una soluzione che, pur avendo una portata più circoscritta, era contraria alla lettera e alla ratio della norma perché risulta eccessivo impedire che il venire meno di un sequestro cautelare o probatorio abbia in concreto effetto in relazione a cose prive di intrinseca pericolosità al di fuori dell’elenco contenuto nel secondo comma dell’art. 240 cod. pen., da ritenersi tassativo perché il dissonante rispetto all’originaria ratio della disposizione.

Alle ricostruzioni interpretative appena analizzate, i giudici di legittimità ordinaria evidenziavano la sussistenza di un più restrittivo orientamento maggioritario che interpreta in senso quasi letterale la locuzione «nei casi indicati nell’articolo 240 comma 2 del codice penale», contenuta nell’art. 324, comma 7, cod. proc. pen., consentendo che il divieto di restituzione ivi previsto sia esteso al più alle ipotesi di confisca previste da norme speciali, ma comunque riconducibili, nella sostanza, alla categoria dell’art. 240, secondo comma, cod. pen. (Sez. 6, n. 54792 del 15/11/2018; Sez. 4, n. 34459 del 12/07/2011; Sez. 3, n. 18545 del 07/04/2010; Sez. 3, n. 44279 del 07/11/2007; Sez. 3, n. 2949 del 11/01/2005).

La più risalente delle menzionate pronunce valorizzava, in particolare, la circostanza che, con l’art. 324, comma 7, il legislatore avesse inteso fare richiamo all’art. 240, secondo comma, cod. pen. anziché alla confisca generalmente intesa come nel precedente art. 321, comma 2, cod. proc. pen. puntualizzandosi, altresì, che, per la confisca obbligatoria – nel testo dell’art. 240, secondo comma, cod. pen. all’epoca vigente – l’obbligatorietà trova giustificazione, pur con le innegabili differenze tra le ipotesi indicate al n. 1) e quelle indicate al n. 2), nella circostanza che la misura concerne cose intrinsecamente pericolose in quanto la detenzione o l’uso di esse assume di per sé carattere criminoso.

L’obbligatorietà risponde, dunque, in tali casi, ad una logica preventiva, perché la loro restituzione rappresenterebbe la premessa per la commissione di un nuovo reato mentre, per contro, sul piano generale, si individua come elemento comune alle altre ipotesi di confisca obbligatoria una funzione punitivo-repressiva, che prescinde dalla pericolosità intrinseca della cosa e tale differenza si coglie con evidenza se si considerano i diversi effetti delle disposizioni in esame: solo la confisca delle cose oggettivamente criminose prescinde, infatti, dalla sentenza di condanna e può trovare applicazione anche nel caso di estinzione del reato e l’art. 324, comma 7, cod. proc. pen., a sua volta, si inserisce coerentemente in questo quadro perché ha la finalità di evitare in ogni caso la restituzione di cose oggettivamente criminose comprimendo di fatto l’ambito e gli effetti del riesame, che viene a concentrarsi sull’accertamento dell’illiceità intrinseca del bene in sequestro mentre diviene irrilevante la verifica della motivazione del sequestro o della convalida mentre, viceversa, ben diversa è la situazione negli altri casi di confisca obbligatoria nei quali la confiscabilità del bene dipende pur sempre dall’accertamento dell’esistenza di un’attività vietata.

L’orientamento giurisprudenziale in esame, per di più, chiarisce, sul punto, che postulare il divieto di restituzione per un bene la cui detenzione o il cui uso non presenta profili di illiceità ha l’effetto di privare di rilevanza lo stesso giudizio di riesame; il che si pone in una logica antitetica rispetto a quella che ha spinto le Sezioni Unite (Sentenza n. 5876 del 28/01/2004) ad affermare la necessità che il sequestro, anche se probatorio, sia sempre supportato da adeguata motivazione circa le finalità del vincolo (orientamento più di recente ribadito da Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018) fermo restando che le considerazioni che precedono non valgono nei casi in cui le singole disposizioni prevedano anch’esse la confisca di beni comunque riconducibili nel novero di quelli indicati al comma 2 dell’art. 240 citato.

Orbene, dopo avere illustrato questi approdi ermeneutici, le Sezioni Unite affermavano di far proprio tale ultimo orientamento perché più rispondente alla lettera e alla ratio della disposizione.

Risultava, infatti, ad avviso della Corte, insuperabile, sul piano letterale, il riferimento alle sole confische di cui all’art. 240, secondo comma, cod. pen., aventi ad oggetto, nella formulazione originaria della norma, le cose intrinsecamente pericolose per le quali la restituzione è comunque esclusa ben al di là della fase cautelare e indipendentemente dall’esito del giudizio di merito ed è questa intrinseca pericolosità che distingueva, nell’originaria intenzione del legislatore, tali tipologie di confisca dalle confische obbligatorie previste da altre disposizioni tenuto conto altresì del fatto che il quadro era stata complicato, già in origine, dalla compresenza, nell’ambito del richiamato secondo comma, del n. 1), riferito al prezzo del reato, di per sé normalmente rappresentato da denaro o beni fungibili e, dunque, privo di intrinseca pericolosità.

Sul punto, invero, conformemente a quanto statuito dalle sentenze Sez. U, n. 5 del 25/03/1993, e Sez. U, n. 38834 del 10/07/2008, aveva a lungo dominato l’opinione per cui la confisca del prezzo del reato si distingueva dalla confisca delle cose ai sensi del n. 2) dell’art. 240 cod. pen. esigendo, a differenza di queste, una sentenza di condanna al cospetto della quale scattava la previsione di obbligatorietà.

Tale ricostruzione, dal canto suo, si basava sulla valorizzazione del dato letterale per cui l’utilizzazione dell’avverbio “sempre“, all’inizio del secondo comma dell’art. 240 c.p., intende rendere obbligatoria, diversamente da quanto previsto dal primo comma dello stesso articolo, una confisca che altrimenti sarebbe stata facoltativa mentre, solo nei casi indicati nel n. 2) del secondo comma dell’articolo, l’obbligatorietà è destinata ad operare “anche se non è stata pronunciata condanna“.

A ciò si aggiungeva, per sostenere l’affermazione secondo cui l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione impedisce la confisca delle cose che costituiscono il prezzo del reato, il rilievo che la misura ablativa è prevista non in ragione dell’intrinseca illiceità delle stesse bensì in forza del loro peculiare collegamento con il reato il cui positivo accertamento è necessario presupposto (argomento ex Sez. 1, n. 7860 del 20/01/2015; Sez. 6, n. 8382 del 09/02/2011).

Gli Ermellini facevano però presente come l’orientamento in questione fosse stato, però, superato dalle Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, secondo cui il giudice può applicare, a norma dell’art. 240, secondo comma, n. 1), cod. pen. la confisca del prezzo del reato e, a norma dell’art. 322 ter, cod. pen., la confisca del prezzo o del profitto del reato sempre che si tratti di confisca diretta e vi sia stata una precedente pronuncia di condanna rispetto alla quale il giudizio di merito permanga inalterato quanto alla sussistenza del reato, alla responsabilità dell’imputato ed alla qualificazione del bene da confiscare come profitto o prezzo del reato (in senso conforme, Sez. 2, n. 51088, del 20/10/2017) e tale interpretazione garantisce una maggiore uniformità alle due categorie dei numeri 1) e 2) del richiamato secondo comma giacché, per entrambe, la confisca può prescindere dalla condanna anche se in relazione al prezzo presuppone necessariamente che vi sia stato un accertamento di responsabilità comunque divenuto definitivo.

In tale quadro sistematico, si inserisce nella già delineata evoluzione del testo del secondo comma dell’ad 240 cod. pen. sulla quale il Supremo Consesso riteneva necessario fare una precisazione in questi termini: “Come già evidenziato, si tratta, infatti, di un percorso che non appare del tutto coerente, in quanto, al nucleo essenziale del prezzo del reato e delle cose intrinsecamente pericolose di cui ai nn. 1) e 2), si sono venute aggiungendo cose che certamente presentano caratteristiche diverse (n. 1-bis). Ne consegue un’indubbia tensione rispetto all’originaria ratio della disposizione quanto alla natura di misura di sicurezza della confisca ivi prevista, che giustificava con chiarezza il divieto di restituzione di cui all’art. 324, comma 7. Per contro, deve rilevarsi che l’effetto della riconduzione di categorie eterogenee di cose oggetto di confisca alla disposizione del secondo comma dell’art. 240 cod. pen. è comunque quello di non consentirne la restituzione anche all’esito del giudizio di merito; cosicché, almeno sotto questo profilo, permane un parallelismo con quanto avviene in sede cautelare”.

Ribadendosi dunque come l’orientamento maggioritario meritasse di essere condiviso, le Sezioni Unite evidenziavamo come esso dovesse essere confermato anche nella parte in cui – evidentemente valorizzando la ratio originaria della disposizione – consente di ritenere comprese nel divieto di restituzione anche quelle confische che, pur previste da disposizioni diverse, riguardino cose intrinsecamente pericolose perché tali cose rientrerebbero comunque nell’ambito di applicazione dell’art. 240, secondo comma, cod. pen., se non contemplate da leggi speciali.

A tali rilievi si aggiungeva la considerazione, di carattere generale, secondo la quale l’estensione del divieto di cui all’art. 324, comma 7, cod. proc. pen. a tutti i casi di confisca obbligatoria, diversi da quelli ricadenti nella previsione dell’art. 240, secondo comma, cod. pen., costituirebbe un’applicazione analogica della norma non corretta sul piano ermeneutico perché, pur trattandosi di disposizione processuale, doveva essere considerata la particolare funzione che il divieto di restituzione assolve.

Un ulteriore argomento a favore della tesi qui condivisa veniva ravvisata dalla giurisprudenza in materia di decreto penale di condanna la quale, nella quasi totalità dei casi, interpreta in senso restrittivo l’art. 460, comma 2, cod. proc. pen. che prevede, con una formula sostanzialmente identica a quella dell’art. 324, comma 7, cod. proc. pen., che: «Con il decreto di condanna il giudice […] ordina la confisca, nei casi previsti dall’articolo 240, secondo comma, del codice penale, o la restituzione delle cose sequestrate». Si nega, in particolare, che possa essere disposta con decreto la confisca obbligatoria del mezzo utilizzato per il trasporto abusivo di rifiuti (Sez. 3, n. 43547 del 27/04/2016; Sez. 3, n. 18774 del 29/02/2012; Sez. 3, n. 36063 del 07/07/2009; contra Sez. 3, n. 4545 del 04/12/2007), ovvero dell’area adibita a discarica abusiva (Sez. 3, n. 24659 del 19/03/2009; Sez. 3, n. 26548 del 22/05/2008).

Non si riteneva infine che la soluzione prospettata in tale pronuncia presentasse inconvenienti di carattere pratico perché, al fine di evitare la restituzione di cose soggette a confisca ma non sottoposte al divieto dell’art. 324, comma 7, il pubblico ministero potrà sempre assumere – ricorrendone i presupposti – l’iniziativa di un nuovo sequestro.

Il Supremo Consesso, di conseguenza, alla luce delle considerazioni sin qui esposto, formulava i seguenti principi di diritto: Il divieto di restituzione di cui all’art. 324, comma 7, cod. proc. pen. opera anche in caso di annullamento del decreto di sequestro probatorio; tale divieto riguarda le cose soggette a confisca obbligatoria ex art. 240, secondo comma, cod. pen., ma non anche le cose soggette a confisca obbligatoria contemplata da previsioni speciali, con l’eccezione del caso in cui tali previsioni richiamino l’art. 240, secondo comma, cod. pen. o, comunque, si riferiscano al prezzo del reato o a cose la fabbricazione, l’uso, il porto, la detenzione o l’alienazione delle quali costituisce reato“.

Una volta elaborati tali criteri ermeneutici, venendo a trattare il caso di specie, veniva reputato infondata il primo dei rilievi contenuti nel ricorso perché basato sull’assunto che l’art. 324, comma 7, cod. proc. pen. sarebbe dettato esclusivamente in tema di sequestro preventivo e non anche di sequestro probatorio mentre, all’opposto, era stimata fondata la seconda censura del ricorrente.

Si evidenziava infatti come il Tribunale del riesame avesse mantenuto il vincolo del sequestro sugli uccelli, tenuti dall’indagato in isolamento per essere utilizzati come richiami, in quanto suscettibili di confisca obbligatoria, nel caso di condanna o di applicazione di pena su richiesta delle parti, secondo il disposto dell’art. 544-sexies, cod. pen., in relazione al delitto di maltrattamento di animali di cui all’art. 544-ter cod. proc. pen. trattandosi, evidentemente, di una confisca obbligatoria contemplata da una previsione speciale che non richiama l’art. 240, secondo comma, cod. pen., né è sostanzialmente riconducibile alle categorie di cose contemplate da tale disposizione non avendo per oggetto cose intrinsecamente pericolose, ma animali la cui detenzione è normalmente lecita.

Tal che se ne faceva discendere che l’ordinanza impugnata e il decreto del pubblico ministero dovessero essere annullati senza rinvio con restituzione di quanto residua in sequestro all’avente diritto.

Conclusioni

La sentenza in questione è assai interessante in quanto, con un’articolata argomentazione giuridica, le Sezioni Unite sono addivenute a postulare, da un lato, che il divieto di restituzione di cui all’art. 324, comma 7, cod. proc. pen. opera anche in caso di annullamento del decreto di sequestro probatorio, dall’altro, che tale divieto riguarda le cose soggette a confisca obbligatoria ex art. 240, secondo comma, cod. pen., ma non anche le cose soggette a confisca obbligatoria contemplata da previsioni speciali, con l’eccezione del caso in cui tali previsioni richiamino l’art. 240, secondo comma, cod. pen. o, comunque, si riferiscano al prezzo del reato o a cose la fabbricazione, l’uso, il porto, la detenzione o l’alienazione delle quali costituisce reato.

Gli Ermellini, pertanto, in questa pronuncia, non solo hanno chiarito che il divieto di restituzione di cui all’art. 324, c. 7, secondo capoverso, c.p.p. (“La revoca del provvedimento di sequestro può essere parziale e non può essere disposta nei casi indicati nell’articolo 240 comma 2 del codice penale”) opera anche in caso di annullamento del decreto di sequestro probatorio, ma hanno altresì precisato che tale divieto opera solo in relazione alle cose soggette a confisca obbligatoria ex art. 240, secondo comma, cod. pen., ma non anche le cose soggette a confisca obbligatoria contemplata da previsioni speciali, con l’eccezione del caso in cui tali previsioni richiamino l’art. 240, secondo comma, cod. pen. o, comunque, si riferiscano al prezzo del reato o a cose la fabbricazione, l’uso, il porto, la detenzione o l’alienazione delle quali costituisce reato.

Il giudizio in ordine a quanto statuito in siffatta decisione, pertanto, proprio perché fa chiarezza su tali tematiche processuali, non può che essere positivo.

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