In caso di sentenza di applicazione della pena, a seguito della introduzione della previsione di cui all’art. 448 c.p.p., comma 2-bis, è ammissibile il ricorso per cassazione che abbia ad oggetto l’applicazione o l’omessa applicazione di sanzioni amministrative accessorie ai sensi dell’art. 606 c.p.p.

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(Ricorso dichiarato inammissibile)

(Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 448, c. 2-bis)

Il fatto

 

Il Tribunale di Brescia aveva applicato, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., all’imputato la pena concordata di mesi tre e giorni venti di arresto ed Euro millecinquecento di ammenda, sostituita con la sanzione del lavoro di pubblica utilità da svolgere per centosedici giorni, in relazione al reato di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 186-bis, comma 1, lett. a) e comma 3, seconda ipotesi e art. 186, comma 2, lett. c) e comma 2-sexies, allo stesso contestato perchè, minore degli anni ventuno e titolare di patente di guida conseguita da meno di tre anni, aveva circolato alla guida del veicolo Renault Clio targato (omissis) in stato di ebbrezza alcolica con tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l 1,62 alla prima rilevazione e gli 1,65 alla seconda).

Con la stessa sentenza era stata ordinata nei confronti dell’imputato, ai sensi dell’art. 186, comma 2, stesso decreto, la sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida per la durata di un anno, differendosene l’esecuzione all’esito del lavoro di pubblica utilità.

 

I motivi addotti nel ricorso per Cassazione

 

Avverso detta sentenza, proponeva proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia chiedendone l’annullamento e denunciando, con unico motivo, la inosservanza del D.Lgs. n. 285 del 1992, artt. 186 e 186-bis in relazione al mancato raddoppio della durata della sanzione amministrativa accessoria.

Il Procuratore ricorrente, in particolare, premettendo che il Tribunale non aveva disposto la confisca del veicolo condotto dall’imputato e risultato di proprietà di soggetto terzo, come da informativa dei Carabinieri, aveva dedotto che, non disponendosi la confisca, si sarebbe dovuta comunque raddoppiare la durata della sanzione amministrativa, ai sensi dell’art. 186, comma 2, lett. c), richiamato dall’art. 186-bis stesso decreto, con conseguente non conformità a legge del trattamento sanzionatorio.

 

La questione prospettata nell’ordinanza di rimessione

 

La Quarta Sezione penale rimetteva la decisione del ricorso alle Sezioni Unite rilevando l’esistenza di un contrasto interpretativo nella giurisprudenza di legittimità – dopo l’entrata in vigore dell’art. 448 c.p.p., comma 2-bis introdotto dalla L. 23 giugno 2017, n. 103, art. 1, comma 50, – in merito alla ricorribilità o meno per cassazione delle sentenze di applicazione della pena su richiesta che hanno applicato ovvero omesso di applicare sanzioni amministrative accessorie previste dalla legge.

La Corte, dopo avere premesso che il ricorso del Procuratore generale, tempestivamente presentato e fondato nel merito, presuppone la risoluzione in senso affermativo della questione preliminare della sua ammissibilità, aveva evidenziato la sussistenza di due orientamenti.

Secondo un primo orientamento non è possibile proporre ricorso per cassazione quanto all’applicazione ovvero alla omessa applicazione delle sanzioni amministrative accessorie.
In tal senso si era già pronunciata la Corte di cassazione (Sez. 4, n. 29179 del 23/05/2018,; in senso conforme, Sez. 4, n. 18942 del 27/3/2019; Sez. 3, n. 16782 del 19/2/2019; Sez. 4, n. 7554 del 24/1/2019; Sez. 4, n. 5071 del 28/11/2018) che, in tema di reati aggravati per la violazione o commessi in violazione delle norme sulla circolazione stradale, ha ritenuto ammissibile il ricorso per cassazione proposto dal pubblico ministero ovvero quello proposto dall’imputato avverso la sentenza di “patteggiamento” che abbia omesso di disporre o abbia disposto una sanzione amministrativa accessoria, in considerazione del suo carattere autonomo, non riconducibile alle categorie della pena e delle misure di sicurezza, indicate nell’art. 448 c.p.p., comma 2-bis, e, pertanto, estranea all’ambito di positivizzazione di detta norma, con conseguente impugnabilità della relativa statuizione secondo la disciplina generale dettata dall’art. 606 c.p.p., comma 2.

Un orientamento interpretativo opposto, recentemente manifestatosi (Sez. 6, n. 15845 del 7/1/2019; Sez. 6, n. 14721 del 19/12/2018), esclude, invece, la possibilità di dedurre, con ricorso per cassazione avverso sentenze di applicazione di pena concordata, motivi concernenti le sanzioni amministrative accessorie facendo leva sia sulla valorizzazione della finalità deflattiva perseguita dal legislatore con la riforma normativa, sia sulla asimmetria che si creerebbe, nel regime impugnatorio della sentenza emessa ex art. 444 c.p.p., in dipendenza della convivenza delle “radicali restrizioni, sul piano del vizio di motivazione, per le statuizioni relative al trattamento sanzionatorio e alle misure di sicurezza, nonostante l’estraneità di queste ultime al patto, e (…) il più ampio regime riservato alle statuizioni concernenti le sanzioni amministrative accessorie”.

Sulla base del rilevato contrasto, illustrato in termini critici con riguardo alla lettura restrittiva offerta dal secondo orientamento – la cui adesione peraltro presupporrebbe, nell’analisi svolta, la risoluzione condivisa della individuazione del corretto strumento per far valere vizi della sentenza di applicazione di pena concordata, attinenti alla illegittima ovvero omessa applicazione di sanzioni amministrative accessorie, e il superamento di correlate opzioni interpretative, che individuano detto strumento nella proposizione di incidente di esecuzione ovvero della procedura di correzione di errore materiale – la Quarta Sezione penale riteneva necessario sottoporre alle Sezioni Unite la rilevata questione di diritto.

Con decreto del 22 maggio 2019 il Presidente aggiunto della Corte di cassazione assegnava il ricorso alle Sezioni Unite penali.

 

La posizione assunta dalla Procura generale presso la Corte di Cassazione

 

Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, dal canto suo, depositava requisitoria scritta sostenendo la tesi della ricorribilità per cassazione della sentenza di “patteggiamento“, anche per vizio di motivazione, con riguardo alle “statuizioni escluse dalla transazione e con gradi differenti di afflittività e concludendo, nella specie, per l’ammissibilità e la fondatezza del ricorso per la illegalità della sanzione applicata per una durata inferiore ai minimi edittali e per l’annullamento della sentenza in relazione al relativo capo, non determinante, in quanto autonoma statuizione del giudice, per la validità dell’accordo ex art. 444 c.p.p..

 

Le valutazioni giuridiche formulate dalle Sezioni Unite

 

Le Sezioni Unite, prima di entrare nel merito della questione, procedevano alla loro delimitazione nei seguenti termini: “se, a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 448 c.p.p., comma 2-bis (introdotto dalla L. 23 giugno 2017, n. 103), siano ricorribili o meno per cassazione e, nell’affermativa, entro quali limiti le sentenze di applicazione di pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p. che applicano ovvero che omettono di applicare sanzioni amministrative accessorie”.

Premesso ciò, gli Ermellini notavano come la disamina della indicata questione, strettamente attinente all’ambito applicativo del vigente art. 448 c.p.p., comma 2-bis, introdotto dalla L. n. 103 del 2017, e all’ammissibilità e ai limiti del ricorso per cassazione che attinga la statuizione relativa all’applicazione di sanzioni amministrative accessorie, contenuta nella sentenza di “patteggiamento”, ovvero la loro omessa applicazione, richiedesse una sintetica ricognizione del quadro normativo di riferimento.

A fronte di ciò, veniva osservato che, antecedentemente alla indicata legge, il regime delle impugnazioni avverso la sentenza di applicazione della pena concordata era regolato dal principio dettato dall’art. 448 c.p.p., comma 2, alla cui stregua detta sentenza era inappellabile, salva la sua appellabilità da parte del pubblico ministero dissenziente, e dal principio generale, traibile dall’art. 568 c.p.p., comma 2, della ricorribilità per cassazione, ex art. 606 c.p.p., comma 2, delle sentenze non altrimenti impugnabili.

L’art. 448 c.p.p., comma 2-bis, invece, positivizzando la disciplina della ricorribilità per cassazione della sentenza di “patteggiamento“, dispone che il pubblico ministero e l’imputato possono proporre ricorso contro la stessa “solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza” correlando i previsti motivi a specifiche ipotesi attinenti al contenuto dell’accordo ovvero della sentenza, e segnatamente alla legittima formazione dell’accordo e al suo esatto recepimento in sentenza, alla correttezza delle norme cui sono riferite le fattispecie concrete e al rispetto del canone della legalità della pena e delle misure di sicurezza eventualmente applicate.

Al riguardo della questione devoluta, come già accennato in precedenza, si contrapponevano due orientamenti della giurisprudenza di legittimità dei quali, enunciati nell’ordinanza rimettente, veniva dato conto considerando anche la diversità degli approcci argomentativi delle pronunce emesse.

Un primo orientamento, favorevole alla ricorribilità per cassazione della sentenza di “patteggiamento” quanto alle sanzioni amministrative accessorie, sosteneva, nell’ambito di un’articolata motivazione, con riferimento a fattispecie in cui, applicata la pena concordata tra le parti per il reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale, il ricorso per cassazione proposto dal Procuratore generale atteneva alla mancata applicazione della sospensione della patente di guida prevista dal D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 222 (Sez. 4, n. 29179 del 23/05/2018).

Con detta decisione, che aveva annullato con rinvio la sentenza impugnata limitatamente a tale omessa statuizione, si affermava, in particolare, come da massima ufficiale, che “in tema di reati commessi in violazione delle norme sulla circolazione stradale, nel caso in cui il giudice, accogliendo la domanda di patteggiamento, abbia omesso di disporre la sospensione della patente di guida prevista dall’art. 222 del suddetto decreto (contenente la disciplina del nuovo codice della strada), il pubblico ministero può proporre ricorso per cassazione secondo la disciplina generale dettata dall’art. 606 c.p.p., comma 2, e non ai sensi dell’art. 448 c.p.p., comma 2-bis, introdotto dalla L. 23 giugno 2017, n. 103, in considerazione del carattere autonomo della sanzione amministrativa, non riconducibile alle categorie della pena e delle misure di sicurezza indicate nella richiamata norma”, e si esplica in parte motiva che, in conformità con la sentenza della Corte costituzionale n. 49 del 2015, “le sanzioni amministrative accessorie hanno proprie peculiari caratteristiche che le distinguono dalla pena, a cui non è possibile equipararle, neppure sulla scorta della mera, eventuale ricorrenza di caratteri comuni”, traendosene la conclusione che, “proprio in ragione di tale natura, esse si collocano al di fuori della sfera di operatività dell’accordo che investe il patteggiamento propriamente detto”, e che le determinazioni a esse inerenti non rientrano nell’ambito di “positivizzazione dell’art. 448 c.p.p., comma 2-bis”.

Orbene, una volta fatto presente che, in questo orientamento, si collocano anche Sez. 4, n. 5071 del 28/11/2018, dep. 2019; Sez. 4, n. 7554 del 24/01/2019; Sez. 6, n. 15848 del 05/02/2019; Sez. 4, n. 18942 del 27/03/2019), si evidenziava, viceversa, come l’orientamento contrario risulti essere consapevolmente espresso da Sez. 6, n. 14721 del 19/12/2018, che rimarcava la inammissibilità del ricorso per cassazione, proposto – avverso sentenza di applicazione di pena concordata per il rifiuto del conducente di sottoporsi agli accertamenti per verificare la sua eventuale guida in stato di ebbrezza – per vizio di motivazione in relazione alla durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, applicata in misura superiore al minimo senza alcuna indicazione dei parametri valorizzati.

In particolare, procedendo dal rilievo del mutamento del contesto normativo di riferimento con l’entrata in vigore della L. n. 103 del 2017, si evidenzia il carattere speciale della disciplina introdotta dall’art. 448 c.p.p., comma 2-bis, che, individuando in modo tassativo e derogatorio i casi di ricorso (si richiama, in tal senso, Sez. 6, n. 3819 del 19/12/2018, in tema di omessa motivazione della confisca disposta con la sentenza di “patteggiamento“), non consente di applicare la disciplina generale di cui all’art. 606 c.p.p., comma 1.

Il chiaro dato testuale, nell’analisi svolta, trova coerente riscontro nella ratio dell’intervento riformatore, esplicitata nei lavori parlamentari e segnatamente nella Relazione governativa di accompagnamento dell’originario disegno di legge (A. Euro 2798 – XVII Legislatura) che, con riferimento alla disposizione poi confluita nella L. n. 103 del 2017, art. 1, comma 50, introduttivo dell’art. 448 c.p.p., comma 2-bis, ha espresso un “giudizio di non “meritevolezza” della “attuale troppo ampia ricorribilità per cassazione” (…) sì da imporre un intervento volto a restringere gli spazi d’impugnazione, onde evitare “un inutile dispendio di tempi e di costi organizzativi (…) a fronte della già disposta soluzione negoziale del caso“”.

Oltre a ciò, veniva notato come tale conclusione fosse stata poi riscontrata, sotto il profilo sistematico, dalla espressa previsione di un regime di impugnazione specifico per la pronuncia della sentenza di applicazione della pena su richiesta anche con riferimento a punti della decisione, come quello relativo ai casi di illegalità della misura di sicurezza, “certamente estranei all’accordo delle parti“.

Orbene, ad avviso del Supremo Consesso, tale riferimento conferma, nella prospettata analisi, la specialità della nuova disciplina e la sua conseguente prevalenza rispetto a quella generale di cui all’art. 606 c.p.p., comma 1, escludendo di questa l’applicazione.

La diversa interpretazione, che per le sanzioni amministrative accessorie, atteso il silenzio serbato dall’art. 448 c.p.p., comma 2-bis, consente il rinvio alle disposizioni generali in tema d’impugnazione di legittimità, introdurrebbe, inoltre, per il ripercorso indirizzo interpretativo, una evidente asimmetria nel regime delle impugnazioni della sentenza di “patteggiamento” che sarebbe caratterizzato al contempo dalle restrizioni alla deducibilità del vizio di motivazione per le statuizioni relative al trattamento sanzionatorio e alle misure di sicurezza, pur estranee all’accordo, e dall’assenza di alcuna limitazione per le statuizioni riguardanti le sanzioni amministrative accessorie, avverso le quali, pur accedenti quale automatica conseguenza al reato, la possibilità di reazione sarebbe maggiore rispetto a quella prevista nei confronti del reato.

Da ultimo, le enunciate ragioni, nello sviluppo argomentativo, per la Corte di legittimità, venivano ritenute coerenti con i principi costituzionali e convenzionali.

Premettendo che la scelta del rito alternativo, ove la volontà sia immune da vizi, implica una consapevole accettazione, da parte degli interessati, del peculiare e circoscritto regime d’impugnazione definito dalla nuova norma, anche con riferimento ai punti della sentenza che, pur estranei all’accordo sulla pena, sono, tuttavia, ragionevolmente prevedibili, come l’applicazione di sanzione amministrativa accessoria prevista dalla legge, quanto a specie, oggetto e durata (o ammontare), in relazione alla sussistenza del fatto di reato oggetto della sentenza, il Supremo Consesso osservava che, anche in ragione della previsione di una specifica disciplina transitoria per l’art. 448 c.p.p., comma 2-bis, la soluzione individuata è in linea con l’art. 111 Cost., commi 6 e 7, ed è conforme alle “esigenze di tutela del diritto di difesa e di rispetto dei principi dell’equo processo, di cui agli artt. 3 e 24 Cost. e art. 111 Cost., comma 2, e art. 6 della Convenzione EDU, anche con specifico riferimento ai parametri di ragionevolezza, proporzionalità e ragionevole durata del processo”.

Nel dettaglio, con riguardo alle garanzie dell’equo processo e del doppio grado di giurisdizione, il predetto arresto si sofferma in via conclusiva sulla giurisprudenza della Corte EDU che ha ritenuto che la rinuncia da parte dell’imputato a una serie di diritti e garanzie procedurali, implicata dalla richiesta di “patteggiamento“, faccia apparire ragionevole, ove accompagnata da garanzie minime commisurate alla sua importanza e non contraria al pubblico interesse, la mancata previsione della possibilità di ricorrere a un giudice superiore (tra le altre, Corte EDU, GC, 17/09/2009, Scoppola c. Italia, p. 135-136; Corte EDU, GC, Hermi c. Italia, 18/10/2006, p. 73; Corte EDU, GC, Poitrimol c. Francia, 23/11/1993, p. 31) così come detto percorso logico è ripreso da Sez. 6, n. 15845 del 07/01/2019 che l’aveva ribadito in fattispecie analoga.

Ciò posto, nella risoluzione della questione posta, ad avviso della Suprema Corte, si impongono alcune preliminari considerazioni, indotte dalla necessità di delimitare l’oggetto del quesito, che attiene alle sanzioni amministrative accessorie e alla ricorribilità o meno per cassazione, alla luce dell’art. 448 c.p.p., comma 2-bis, della sentenza di “patteggiamento” che abbia applicato ovvero omesso di applicare dette sanzioni, e di inquadrare l’indicato oggetto nel pertinente più ampio contesto normativo e interpretativo.

Chiarito tale aspetto, veniva innanzitutto precisato che la sospensione della patente di guida, cui si riferisce il ricorso, rientra tra le sanzioni amministrative accessorie che, previste dal codice della strada all’interno del titolo IV dedicato agli “illeciti” e alle “relative sanzioni“, affiancano le sanzioni tipiche previste dalla legislazione penale per le fattispecie penali collegate alla circolazione dei veicoli su strada, trattate nello stesso codice o in quello penale.

La giurisprudenza di legittimità, che ha rimarcato l’obbligatorietà della loro applicazione, dal canto suo, osservavano le Sezioni Unite, ha da tempo affermato che con la sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 c.p.p. devono essere sempre applicate le sanzioni amministrative accessorie che ne conseguono di diritto (Sez. U, n. 8488 del 27/5/1998) ma tali sanzioni, a differenza delle “sanzioni in senso stretto” (che assumono con primarietà la “punizione” del contravventore come quelle pecuniarie), assolvono direttamente o indirettamente una funzione “riparatoria” dell’interesse pubblico violato e sono definite, perciò, “specifiche“, ovvero ripristinatorie, o (…) interdittive (e) si affiancano alle pene criminali, quando il fatto considerato comporti offesa, ad un tempo, del valore tutelato dalla norma penale e dell’interesse pubblico a tale valore correlato, costituendo “un sistema binario di deterrenza (…) volto a dare una risposta, contemporaneamente repressiva e preventiva, rispetto a fatti poli-offensivi dotati di una particolare pericolosità per la convivenza sociale e per gli interessi pubblici” senza che, applicata dal giudice la sanzione accessoria, mutino la sua natura amministrativa e i parametri e i criteri previsti in via generale per la determinazione della sua misura in relazione all’autorità legittimata alla sua applicazione, nè vengano meno la sua estraneità al sistema penale e la compatibilità della sua applicazione con le sentenze di “patteggiamento” seppure prive dell’accertamento del reato (Sez. U, omissis).

I principi affermati, costantemente ribaditi (tra le altre, Sez. 4, n. 50060 del 04/10/2017; Sez. 2, n. 49461 del 26/11/2013; Sez. 6, n. 40591 del 29/05/2008; Sez. 5, n. 12607 del 02/03/2006; Sez. 4, n. 12208 del 09/12/2003), hanno loro volta trovato positivo riscontro nella ordinanza n. 25 del 1999 Corte Cost. che ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 222 C.d.S. che, imponendo al giudice l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida anche con la sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 c.p.p., contrasterebbe, secondo la prospettazione, con gli artt. 3, 24, 25 e 27 Cost..
Con la indicata ordinanza, la Corte, in particolare, riaffermando che la sanzione in oggetto “non costituisce nè una pena accessoria, nè una misura di sicurezza, nè, propriamente, un effetto penale della sentenza di condanna”, in linea con proprie precedenti decisioni (sentenza n. 373 del 1996; ordinanze n. 89 del 1997; n. 184 del 1997; n. 190 del 1997; n. 422 del 1997; n. 235 del 1998; n. 313 del 1998), ha osservato che essa “non presuppone (logicamente o normativamente) la declaratoria di responsabilità penale, attraverso una sentenza di condanna in senso proprio, bastando invece l’accertamento del mero fatto lesivo dell’interesse pubblico” concludendo, richiamata l’interpretazione seguita dal “diritto vivente“, che tale accertamento è di certo compatibile con la pronuncia di cui all’art. 444 c.p.p. e che la diversa natura della sanzione amministrativa rispetto alla pena giustifica, sì come già affermato (con ordinanze n. 184 del 1997 e n. 420 del 1987), la diversità di disciplina legislativa.

Si rilevava, inoltre, come, con riferimento alla sentenza di applicazione di pena concordata, fosse stata affermata nella giurisprudenza la necessaria correlazione dello sviluppo delle linee argomentative della decisione all’esistenza dell’atto negoziale con cui l’imputato dispensa l’accusa dall’onere di provare i fatti dedotti nella imputazione rimarcandosi che l’obbligo di motivazione, imposto al giudice ai sensi dell’art. 111 Cost. e art. 125 c.p.p. per tutte le sentenze, non può non può non essere conformato, rispetto a quella di applicazione della pena concordata, alle sue peculiari caratteristiche formali, strutturali, genetiche e funzionali che la differenziano dall’ordinaria sentenza di condanna, pur senza ridursi il compito del giudice alla semplice presa di atto del patto concluso dalle parti (Sez. U, n. 10372 del 27/09/1995).

A tale riguardo le Sezioni Unite, che hanno sempre sottolineato, intervenendo su istituti specifici, la portata costitutiva dell’indicato accordo vincolato alla tipicità dei contenuti legislativamente predefiniti (tra le altre, Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010; Sez. U, n. 17781 del 29/11/2005; Sez. U, n. 3 del 25/11/1998), hanno giudicato sufficiente una motivazione in termini sintetici in merito alle statuizioni costituenti oggetto del medesimo accordo implicante per l’imputato che ne fa richiesta la rinuncia ad avvalersi della facoltà di contestare l’accusa (Sez. U, n. 20 del 27/10/1999) ovvero l’esonero dell’accusa dall’onere della prova dei fatti dedotti nella imputazione (Sez. U, n. 5777 del 27/3/1992).

La giurisprudenza, antecedente alla entrata in vigore della L. n. 103 del 2017, che si è consolidata su tali condivisi principi (da ultimo, Sez. 6, n. 56976 del 11/09/2017), ha, invece, escluso costantemente che la caratteristica di sinteticità della motivazione tipica del rito potesse estendersi alle statuizioni estranee all’accordo, come quelle relative, per quanto qui interessa, alle sanzioni amministrative accessorie.

Le Sezioni Unite hanno in tal senso puntualizzato, previo esame esegetico delle norme del codice della strada disciplinanti le sanzioni amministrative interdittive della sospensione e della revoca della patente di guida, accessorie a reati in danno della persona e ad alcuni reati contravvenzionali previsti dal medesimo codice, che il contenuto dell’accertamento demandato al giudice, alla pari di quello richiesto all’autorità amministrativa, va ricondotto allo scopo per il quale l’accertamento è strumentale, “cioè quello di costituire presupposto legittimante l’applicazione della sanzione stessa”, ed è diretto, “prescindendo da qualsiasi giudizio di colpevolezza e di responsabilità, del tutto estraneo alla sfera sanzionatoria amministrativa”, a verificare “la violazione commessa, la sua qualificazione secondo le tipologie legali, e la constatazione che relativamente ad essa deve applicarsi “di diritto” la sanzione amministrativa accessoria”, traendone la conclusione che un simile accertamento non è escluso nella procedura di applicazione della pena su richiesta, solo considerando che il giudice è tenuto a controllare la legalità dell’accordo delle parti con l’apprezzamento, nella verifica della corrispondenza del fatto alla fattispecie legale, di “aspetti che la norma speciale tiene in considerazione ai fini dell’applicazione della sanzione amministrativa” e hanno, altresì, rilevato che il giudice, nel determinare la durata delle sanzioni, “deve far riferimento alla gravità della violazione commessa, all’entità del danno apportato ed al pericolo che l’ulteriore circolazione potrebbe cagionare, secondo i criteri fissati in via generale dall’art. 218 C.d.S., comma 2 e cioè deve avvalersi del criterio predeterminato in generale per l’autorità amministrativa (prefetto) che disponga la sospensione della patente” (Sez. U; conformi, tra le altre, Sez. 6, n. 3721 del 12/11/1999; Sez. 6, n. 3400 del 30/10/1998).

Si era, tuttavia, anche affermato che “il giudice che applichi con la sentenza di patteggiamento la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida deve fornire una motivazione sul punto solo allorchè la misura si allontani dal minimo edittale e non già quando sia pari a questo o se ne discosti di poco o sia molto più vicina al minimo che al massimo edittale, casi questi ultimi in cui è sufficiente la motivazione implicita” (tra le altre, Sez. 4, n. 21194 del 27/03/2012; Sez. 4, n. 35670 del 26/06/2007; Sez. 4, n. 8439 del 24/04/1996) ovvero quando “la misura si attesti non oltre la media edittale e non constino specifici (elementi) di meritevolezza in favore dell’imputato” (Sez. 4, n. 21574 del 29/01/2014; Sez. 4, n. 2278 del 20/01/2018) nè si era trascurato di valutare, in relazione alle questioni devolute, la possibilità per le parte di includere nell’accordo processuale le indicate sanzioni fermo restando come si fosse, tuttavia, affermato, che, non essendo l’applicazione di dette sanzioni nella disponibilità delle parti, devono ritenersi come non apposte la clausola con cui le parti condizionano l’accordo alla indicazione del tipo o alla durata di una sanzione amministrativa accessoria obbligatoria per legge e la clausola con cui le parti concordano tale durata, osservandosi, quanto alla prima, che è “relativa all’esercizio di poteri sottratti alle parti e che, se esercitati, si risolverebbero in una disapplicazione della legge” (Sez. 4, n. 18538 del 10/01/2014) e, quanto alla seconda, che l’accordo delle parti sulla durata della sanzione “non è parte integrante della proposta concordata e di conseguenza non vincolante per il giudice che la determina secondo (…) gli stessi criteri fissati dall’art. 218 C.d.S., comma 2 per l’applicazione della medesima sanzione da parte dell’autorità amministrativa, ovvero deve fare riferimento alla gravità della violazione commessa, all’entità del danno arrecato nonchè al pericolo derivante dall’ulteriore circolazione (Cass. Sez. IV n. 862/1999 RV 213150)” (Sez. 4, n. 39075 del 26/02/2016).

Già in precedenza, tra l’altro, si era puntualizzato che, conseguendo la sanzione amministrativa accessoria di diritto alla pronuncia della sentenza applicativa di pena concordata e non potendo la stessa formare oggetto di accordo tra le parti, limitato alla pena, a nulla rileva che nella richiesta di patteggiamento non ve ne sia alcuna menzione (Sez. 4, n. 27931 del 05/05/2005; conformi, tra le altre, Sez. 2, n. 49461 del 26/11/2013; Sez. 4, n. 49221 del 30/11/2012; Sez. 6, n. 45687 del 20/11/2008) e si era, in seguito, chiarito ulteriormente, richiamando quanto affermato dalle Sezioni Unite (Sez. U) che “il divieto previsto dall’art. 445 c.p.p. è (…) limitato alle pene accessorie ed alle misure di sicurezza diverse dalla confisca, sicchè con la sentenza ex art. 444 c.p.p. deve essere disposta la sanzione amministrativa accessoria e non rileva che nella richiesta di patteggiamento non si sia eventualmente fatta alcuna menzione di tale sanzione o che il giudice abbia omesso di motivare l’applicazione della sanzione, sia perchè questa non può formare oggetto dell’accordo tra le parti – limitato alla pena – sia perchè tale sanzione consegue di diritto alla sollecitata pronuncia” (Sez. 4, n. 18081 del 24/03/2015).

Tali posizioni, rilevavano i giudici di piazza Cavour nella pronuncia qui in commento, non si discostano dalle indicazioni offerte dalla giurisprudenza della Corte costituzionale che, con ordinanza n. 264 del 1999, ha dichiarato manifestamente infondata “la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 101, 111 e 24 Cost., del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 222 in relazione all’art. 218, commi 1, 2 e 5, stesso D.Lgs., all’art. 133 c.p. e agli artt. 444 e 445 c.p.p., nella parte in cui prevedono che la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida debba essere applicata dal giudice anche con la sentenza di applicazione della pena emessa ai sensi dell’art. 444 c.p.p., senza che il punto possa formare oggetto dell’accordo delle parti”.

La giurisprudenza di legittimità, dal canto suo, procedendo dalla considerazione che, in tema di “patteggiamento“, il prestato consenso è frutto del generale potere dispositivo riconosciuto dalla legge alle parti e ratificato dal giudice, ha anche affermato, delimitando l’area dei vizi deducibili e parametrati sulle peculiarità del rito (Sez. 5, n. 102 del 18/01/1995) e ha ribadito, con orientamento costante (tra le altre, Sez. 6, n. 28427 del 12/03/2013; Sez. 2, n. 3622 del 10/01/2006; Sez. 6, n. 38943 del 18/9/2003; Sez. 1, n. 6898 del 18/12/1996) che tutte le statuizioni non illegittime, concordate dalle parti e recepite dal giudice, precludono alle parti stesse la proposizione, nella successiva sede dell’impugnazione, che è quella di legittimità, di eccezioni o censure, che attengono al merito delle valutazioni sottese al consenso stesso ovvero si risolvono in un recesso dall’accordo non consentito ad alcuna delle parti per il principio costituzionale di uguaglianza fra le stesse nel processo penale.

Con riguardo alle sanzioni amministrative accessorie si è, invece, ritenuta la deducibilità, con ricorso per cassazione del pubblico ministero o dell’imputato, delle censure relative alla loro omessa applicazione o alla loro applicazione, rimanendo qui sufficiente il richiamo in tal senso alle decisioni summenzionate che hanno, per le enunciate ragioni, rigettato il ricorso ovvero annullato la sentenza con rinvio limitatamente alla omessa applicazione delle stesse, ovvero senza rinvio, previa qualificazione della loro erronea applicazione come errore di diritto rimediabile sulla base di specifici motivi presentati dal pubblico ministero in sede di legittimità (tra le altre, Sez. 4, n. 1880 del 19/11/2015; Sez. 4, n. 27989 del 3/7/2012; Sez. 3, n. 29210 del 13/05/2004) trattandosi di opzioni interpretative volte a individuare strumenti di tutela, alternativi al ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta, a fronte della erronea applicazione delle sanzioni amministrative accessorie ovvero della omessa applicazione di quelle obbligatorie per legge, sono state individuate, come pure argomentato nell’ordinanza di rimessione, nella procedura di correzione dell’errore materiale e nel ricorso al giudice dell’esecuzione.

Detto questo, con la L. n. 103 del 2017, infine, si è introdotto, come anticipato, nel sistema delle impugnazioni nell’art. 448 c.p.p., un nuovo comma 2-bis secondo cui il pubblico ministero e l’imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di “patteggiamento” “solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza”.
La medesima legge, inoltre, ha anche aggiunto all’art. 130 c.p.p. il nuovo comma 1-bis, che prevede che “quando nella sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti si devono rettificare solo la specie e la quantità della pena per errore di denominazione o di computo, la correzione è disposta, anche d’ufficio, dal giudice che ha emesso il provvedimento. Se questo è impugnato, alla rettificazione provvede la Corte di cassazione, a norma dell’art. 619, comma 2”.

Si evidenziava a tal proposito come tali norme, che prevedono specifici motivi di ricorso e un possibile intervento correttivo, in sede di legittimità, di errori materiali estranei ai vizi sindacabili come tali e riferibili solo alla “pena“, siano ritenute da più voci in dottrina espressive della svolta codificazione di alcuni degli approdi più significativi raggiunti dalla giurisprudenza nella individuazione e delimitazione delle ragioni di impugnazione di sentenze, pur rese in esito all’intervenuto accordo sulla pena e nella forma impugnabili per tutti i casi previsti dall’art. 606 c.p.p., comma 1, e coerenti con la ratio della riforma e con la prevista limitazione dei casi di ricorribilità di dette sentenze, quali desumibili dalla Relazione governativa (A. Euro 2798) di accompagnamento del disegno di legge, esitato dopo un lungo iter parlamentare e riprodotto, poi, nel testo definitivo della norma con il solo escluso riferimento all’ipotesi, già prevista, della omessa applicazione della misura di sicurezza.

La giurisprudenza di legittimità, nei suoi plurimi interventi successivi alla indicata novella, si è, in effetti, pronunciata sui vizi ricorribili in continuità interpretativa con pregressi maggioritari orientamenti, che già avevano apprezzato i vizi ricorribili ex art. 606 c.p.p. tenendo conto dell’accordo processuale alla base del rito mentre si è, invece, costantemente ritenuto non più deducibile alla stregua del nuovo regime delle impugnazioni il vizio relativo all’omessa valutazione da parte del giudice delle cause di proscioglimento previste dall’art. 129 c.p.p. sì da considerarsi l’intervento normativo “una ulteriore evoluzione della limitata ricorribilità della sentenza di “patteggiamento” già affermata, nel vigore della precedente normativa, nella giurisprudenza di legittimità, che per indirizzo consolidato disconosceva all’imputato il potere di rimettere in discussione i profili oggettivi e soggettivi della fattispecie su cui era caduto l’accordo in quanto coperti dal patteggiamento, conformando il ridotto obbligo di motivazione in considerazione dell’accordo presupposto dalla decisione (Sez. U, n. 5777 del 27/03/1992, omissis, Rv. 191135-01; Sez. U, n. 10372 del 27/09/1995, omissis, Rv. 202270-01)” (Sez. 6, n. 3819 del 19/12/2018).

A fronte di ciò, veniva sottolineato come maggiori problemi interpretativi fossero insorti, invece, con riguardo alla individuazione della nozione di illegalità della misura di sicurezza alla luce della sua previsione espressa, quale motivo di ricorso, accanto alla illegalità della pena, e all’adottabilità o meno della definizione già utilizzata per configurare come illegale, e censurabile con ricorso per cassazione prima della L. n. 103 del 2017 e successivamente alla stessa, la pena concordata tra le parti e ratificata dal giudice, e ai limiti di applicabilità dell’art. 448 c.p.p., comma 2-bis, (tra le altre, con soluzioni interpretative diverse, Sez. 6, n. 3819 del 19/12/2018; Sez. 3, n. 4252 del 15/01/2019).

Poste tali considerazioni, la questione devoluta trovava per le Sezioni Unite univoca soluzione, in senso concordante con il primo orientamento, nel delineato contesto normativo e interpretativo anche alla luce della recente novella, inducente al tema più generale, sotteso alla stessa prospettata questione, dell’attuale vigenza di un regime di impugnazione unitario della sentenza di applicazione di pena patteggiata, come delineato dall’art. 448-bis c.p.p. ovvero, come si ritiene, della coesistenza con tale regime di quello “ordinario” di cui all’art. 606 c.p.p., azionabile dalle parti per le statuizioni estranee al loro accordo.

Si notava a tal proposito che le Sezioni Unite che, sotto diversi aspetti, si erano occupate della sentenza di “patteggiamento” ponendo la sua motivazione e la sua impugnazione in correlazione con l’accordo delle parti sulla pena del quale la stessa rappresenta l’epilogo decisorio e che ne giustifica le sue, più volte affermate, peculiari caratteristiche avevano da tempo messo in rilievo il rapporto tra il profilo di negozialità di detto accordo e il profilo dei poteri del giudice sulla sua verifica rilevandosi al contempo che l’equilibrio di tale rapporto ovvero il bilanciamento del controllo giurisdizionale e dell’assetto predisposto dalle parti, coinvolgenti anche il tema della natura della sentenza di “patteggiamento“, non richiedono approfondimenti in sede di legittimità ordinaria essendo sufficiente rilevare che, pur a fronte degli interventi normativi che hanno modificato nel tempo l’istituto in esame, sono rimasti immutati, oltre alle modalità dell’accordo sulla pena previsto dall’art. 444 c.p.p. (formato dalla richiesta di applicazione di pena, indicata al comma 1, e dal consenso, indicato al comma 2, della “parte che non ha formulato la richiesta”), i parametri del controllo giudiziario da compiersi sull’intero progetto di decisione che, se è limitato a un accertamento negativo circa la possibilità di pronunciare sentenza di proscioglimento per una delle cause di non punibilità indicate dall’art. 129 c.p.p., è positivo, e bilancia il profilo dispositivo dell’accordo, quanto alla correttezza della qualificazione giuridica del fatto, all’applicazione e alla comparazione delle circostanze prospettate dalle parti e alla congruità della pena nonchè quanto alla sussistenza delle condizioni che giustificano la concessione della sospensione condizionale, alla quale la richiesta sia stata subordinata.

A fronte di ciò, si notava come anche la Corte costituzionale, investita di questioni di legittimità costituzionale in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, abbia affermato che il potere dispositivo delle parti, “concepito in funzione di collaborazione ad una rapida affermazione della giustizia con una effettiva ed immediata applicazione della pena”, si inserisce in un contesto edittale predeterminato dal legislatore in cui il giudice, senza rivestire un ruolo di carattere meramente “notarne“, esercita una funzione giurisdizionale determinante allorchè procede al controllo sull’accordo raggiunto tra le parti e alle ulteriori valutazioni di merito (Corte Cost., sent. n. 313 del 1990) fermo restando il fondamento primario dell’istituto nell’accordo tra pubblico ministero e imputato sul merito dell’imputazione, responsabilità dell’imputato e pena conseguente (sent. n. 66 del 1990) che condiziona, circoscrive e indirizza il compito del giudice (sent. n. 155 del 1996),e la cui componente negoziale è resa evidente anche dalla facoltà concessa al giudice di verificare la volontarietà della richiesta o del consenso (art. 446 c.p.p., comma 5), in un “sistema costruito in modo che l’imputato possa determinarsi alla sua scelta con piena consapevolezza delle conseguenze giuridiche derivanti dall’applicazione della pena su richiesta, così da poterne adeguatamente ponderare i benefici e gli svantaggi” (sent. n. 394 del 2002).

Detto questo, veniva rilevato come l’accordo sulla pena previsto dall’art. 444 c.p.p., unitamente al profilo della sua controllabilità, sia stato pure il dato di riferimento della giurisprudenza che, presupponendolo, ha escluso la estensibilità dei ridetti caratteri di sinteticità della motivazione a profili a esso estranei e alle correlate statuizioni come quelle relative alle sanzioni amministrative accessorie.
A loro volta dette sanzioni – ritenute dal “diritto vivente“, richiamato dalla giurisprudenza costituzionale, compatibili con la sentenza di applicazione della pena, presupponendo “l’accertamento del mero fatto lesivo dell’interesse pubblico” e non soggette al divieto eccezionale previsto dall’art. 445 c.p.p., comma 1, non costituendo nè pene accessorie nè misure di sicurezza – “si affiancano alle pene criminali, quando il fatto considerato comporti offesa, ad un tempo, del valore tutelato dalla norma penale e dell’interesse pubblico a tale valore correlato” (Sez. U, n. 8488 del 27/5/1998) e non possono per la loro natura estranea al sistema penale formare oggetto di accordo ex art. 444 c.p.p., limitato alle pene, detentiva o pecuniaria ovvero alla sanzione sostitutiva e conseguono di diritto, per previsione normativa, alla pronuncia della chiesta sentenza.
Proprio con riguardo alle indicate sanzioni, applicate con la sentenza di “patteggiamento“, si faceva presente come la giurisprudenza, premesso il richiamo alla unicità, per l’autorità giudiziaria e quella amministrativa, dei criteri e dei parametri cui rinvia la specifica normativa di riferimento, abbia delineato i termini e i contenuti dell’espletando accertamento annotandone la strumentalità all’applicazione delle stesse sanzioni e la coerenza del suo oggetto con i poteri cognitivi del giudice del “patteggiamento” e con la natura e il contenuto della sentenza di applicazione della pena concordata dalle parti (Sez. U) con la quale, “anche se non si fa luogo all’affermazione della responsabilità dell’imputato, si procede comunque all’accertamento del reato, sia pure sui generis, fondato sulla descrizione del fatto reato, nei suoi elementi, soggettivo ed oggettivo, contenuta nel capo d’imputazione, e non contestata dalle parti nel formulare la richiesta” (Sez. 4, n. 50060 del 04/10/2017).

Orbene, in correlazione con la estraneità delle ridette sanzioni all’accordo tra le parti limitato alla pena, con la obbligatorietà della loro applicazione e con le valutazioni demandate al giudice del “patteggiamento“, nella verifica dei parametri di riferimento sono state ritenute, con giurisprudenza costante, deducibili, con ricorso per cassazione ex art. 606 c.p.p., censure relative alla loro applicazione o alla loro omessa applicazione con la sentenza ex art. 444 c.p.p., prima della introduzione nel sistema delle impugnazioni disciplinato dal codice di rito, con la L. n. 103 del 2017, dell’art. 448, comma 2-bis.

Precisato ciò, veniva ritenuto coerente, con i ridetti approdi interpretativi, l’opzione ermeneutica che, nella vigenza dell’art. 448 c.p.p., comma 2-bis, ritiene denunciabile con ricorso per cassazione, secondo il regime impugnatorio ordinario, ogni questione pertinente alle sanzioni amministrative accessorie, circoscrivendo l’ambito di applicabilità dell’introdotto regime speciale alle sole statuizioni che riflettono il contenuto dell’accordo.

In particolare, siffatta tesi, movendo dalle caratteristiche delle sanzioni amministrative preclusive della loro equiparazione alla pena e della loro riconducibilità alle categorie della pena e delle misure di sicurezza, ne rimarca l’estraneità alla sfera di operatività dell’accordo e all’ambito di positivizzazione dell’art. 448 c.p.p., comma 2-bis, che non le contempla.

La condivisibilità di tale tesi, ad avviso degli Ermellini, dal canto suo, trova la sua ragione nelle stesse premesse da cui essa muove, confortate sul piano sistematico dalla struttura delle norme che disciplinano l’aspetto negoziale della pena concordata fondato sulla convergenza della richiesta e del consenso e i parametri del controllo riservato al giudice del “patteggiamento“, oltre al regime premiale correlato alla entità delle pene patteggiabili e irrogate (art. 445 c.p.p., comma 1) e sul piano esegetico dal contenuto del neo-introdotto comma 2-bis, che, occupandosi della impugnazione della sentenza di applicazione della pena su richiesta, limita la proponibilità del ricorso per cassazione da parte del pubblico ministero e dell’imputato ai “motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza” mentre nessun riferimento è, invece, traibile dalla pertinente disciplina del titolo II del libro VI del codice di procedura penale alle sanzioni amministrative accessorie anche alla luce delle conclusioni cui le Sezioni Unite sono pervenute, con separata sentenza in data odierna (Sez. U, n. 19/2019) con riguardo alla inseribilità nell’accordo sulla pena della pattuizione riguardante la misura di sicurezza, alla vincolatività dell’accordo ratificato e alla ricorribilità della conseguente statuizione solo per la illegalità della misura concordata posto che le sanzioni amministrative accessorie non entrano nell’accordo delle parti sulla pena, non costituiscono oggetto del controllo, demandato al giudice dall’art. 444 c.p.p., comma 2, e afferente, dopo il preliminare accertamento della non applicabilità dell’art. 129 c.p.p., alla legittimità dell’accordo, e non sono incluse tra le ipotesi di ricorribilità della sentenza di applicazione della pena dal testo normativo vigente.

Del resto, anche la natura e la disciplina delle ridette sanzioni, consegnate secondo costanti linee interpretative dalla giurisprudenza di legittimità e costituzionale, non hanno consentito e non consentono una loro riconduzione nelle categorie delle pene e delle misure di sicurezza mentre la loro applicazione, invece, non esclusa neppure dall’art. 445 c.p.p., comma 1, – riferito, per la fattispecie del “patteggiamento” da cui derivi l’applicazione di una pena non superiore a due anni di reclusione soli o congiunti con pena pecuniaria, alle pene accessorie e alle misure di sicurezza, esclusa la confisca nei casi previsti dall’art. 240 c.p. – consegue di diritto anche alla sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 c.p.p. espressamente, peraltro, prevista come produttiva della diminuzione della prevista sanzione amministrativa dal D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 222, comma 2-bis ed equiparabile, in base al successivo art. 445, comma 1-bis, a una sentenza di condanna in relazione alla tipologia di effetti che derivano dall’accertamento demandato al giudice ove vi sia connessione tra reato e violazione non costituente reato per il quale sia stabilita una sanzione amministrativa.

Orbene, per le Sezioni Unite, l’estraneità delle sanzioni amministrative alla previsione normativa dell’art. 448 c.p.p., comma 2-bis è evidenziata anche dall’opposto orientamento per trarne, innanzitutto, argomento di natura letterale a sostegno della ritenuta inammissibilità del ricorso per cassazione volto a censurare per vizio di motivazione l’erronea applicazione di tali sanzioni richiamandosi il riscontro rinveniente al dato testuale dalla ratio dell’intervento riformatore, espressa nella Relazione governativa di accompagnamento dell’originario disegno di legge (A. Euro 2798 – XVII Legislatura), relativo alla predetta norma.

Il dato testuale, che da solo si presta a diversa lettura, come dimostra peraltro il suo richiamo anche nelle argomentazioni svolte a corredo della diversa opzione, non trova, tuttavia, per la Corte di legittimità, l’evocata favorevole rispondenza nella intenzione del legislatore che, se ha richiamato esigenze deflattive volte “per un verso a scoraggiare i ricorsi meramente defatigatori e per altro verso ad accelerare la formazione del giudicato”, lo ha fatto riferendosi al “modulo consensuale di definizione del processo, proprio del cosiddetto patteggiamento” e, in relazione alla limitazione del regime delle impugnazioni della sentenza di “patteggiamento“, a profili relativi alla formazione legittima dell’accordo, alla sua trasposizione fedele in sentenza e alla legalità del suo contenuto quanto alla qualificazione giuridica del fatto e alle statuizioni concordate in tema di pena o di misura di sicurezza.

Pertanto, ad avviso del Supremo Consesso, tali specifici riferimenti al “modulo consensuale” e all’accordo e al suo contenuto sostengono una ratio legis volta nel segnare i limiti del ricorso per cassazione, a ipotesi specifiche riconducibili all’istituto del “patteggiamento” le cui condizioni sono stabilite negli artt. 444 e segg. c.p.p. senza interferenze con le disposizioni, rimaste immutate, che attengono alla natura e alla disciplina delle sanzioni amministrative accessorie che, mentre conseguono di diritto anche alla pronuncia della sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 c.p.p., devono essere applicate in via autonoma per previsione normativa, senza spazio per la loro negoziabilità, e quindi per la loro includibilità nell’accordo sulla pena quali possibili pattuizioni facoltative sotto alcun aspetto desumibile dalla esegesi della complessiva disciplina dell’istituto.

Detto questo, si osservava come l’ultima enunciata annotazione fosse valorizzabile anche per escludere la valenza dell’ulteriore argomento espresso dall’orientamento, non condiviso nel caso di specie, a sostegno, nella prospettata analisi sistematica dell’intervento legislativo, della specialità della nuova disciplina in rapporto a una casistica individuata “in modo tassativo e derogatorio” e della sua conseguente prevalenza rispetto a quella generale di cui all’art. 606 c.p.p., comma 1, escludendo di questa l’applicazione.

Il richiamo al riferimento, nel vigente art. 448 c.p.p., comma 2-bis, anche “a punti della decisione (…) certamente estranei all’accordo delle parti” operato dalla sentenza che ha dato luogo al contrasto (Sez. 6, n. 14721 del 19/12/2018) e che ha messo in evidenza segnatamente il punto della decisione relativo all’applicazione di misure di sicurezza, espressamente ricorribile solo in caso di illegalità della disposta misura, procede, invero, da una non esatta prospettiva, che è la certa estraneità del punto all’accordo delle parti ma, per le Sezioni Unite, detta certezza non emerge dal testo normativo.

Per contro, con la già richiamata coeva sentenza (Sez. U, omissis, n. sez. 19/2019), era stata affermata la valenza significante del riferimento specifico tra i casi di ricorso alla illegalità della misura di sicurezza, affiancata alla illegalità della pena, in collegamento, e completamento, con un percorso di rimodellamento del procedimento del “patteggiamento“, già intrapreso per pregressi e ripresi interventi normativi, e attuato “introducendosi, con valenza precettiva, un contenuto innovativo nell’oggetto del “patteggiamento”, che è stato ampliato con la possibilità che l’accordo riguardi anche le misure di sicurezza, previste espressamente come applicabili con la sentenza resa ex art. 444, comma 2, alla stregua del disposto dell’art. 445 c.p.p., comma 1, e già ritenute dalla giurisprudenza, antecedente alla novella, inseribili nel perimetro dell’accordo processuale”.
Si era, quindi, puntualizzato che “se le misure di sicurezza sono inserite nell’accordo, la relativa pattuizione è vincolante e non discutibile per le parti processuali, alla pari delle pattuizioni “necessarie” (sulla pena), ove ratificata dal giudice, salva la loro illegalità, che – denunciabile in sede di legittimità ex art. 448 c.p.p., comma 2-bis, – compromette, ove denunciata e ritenuta, la permanente validità della base negoziale sulla quale è maturato l’accordo, viziando la sentenza che lo ha recepito, mentre al fatto stesso della possibile inseribilità nell’accordo di “pattuizioni facoltative” (sulle misure di sicurezza), ulteriori rispetto al nucleo essenziale dell’accordo sulla pena, consegue che se, a seguito della richiesta di misura di sicurezza inserita nell’accordo sulla pena, non vi è il consenso dell’altra parte, non si forma l’accordo e non vi è spazio per la pronuncia della sentenza di patteggiamento “complessa””.

Alla stregua del significato del riferimento nel testo dell’art. 448 c.p.p., comma 2-bis, alla illegalità della misura di sicurezza, individuato in relazione alla statuizione riguardante detta misura se inserita nell’accordo, si era conclusivamente rimarcata la logica coerenza del quadro normativo che “limita a ipotesi specifiche la ricorribilità della sentenza di applicazione della pena, correlandole, sotto l’aspetto strutturale-sistematico, a profili particolari che hanno comunque riguardo all’aspetto negoziale del rito e anche a un oggetto, quale la misura di sicurezza, che, una volta ricompreso nell’accordo, non è “a peso intermedio” ma vincola il giudice a recepire l’intero accordo complesso ovvero a non pronunciare la sentenza di “patteggiamento” e prendere i consequenziali provvedimenti”.
Orbene, dalla positivizzazione del regime delle impugnazioni della sentenza di applicazione della pena concordata, la Corte ne faceva desumere, quindi, la riconosciuta possibilità alle parti processuali di inserire nel perimetro negoziale, accanto a pattuizioni necessarie (quelle sulla pena) per l’esistenza stessa del loro accordo sulla pena, pattuizioni facoltative (quelle sulle misure di sicurezza), non discutibili ove ratificate dal giudice come le altre ma ricorribili per la loro illegalità che, come quella della pena, può incidere sulla permanente validità dell’intero accordo.

Rimaneva, per la Cassazione, sotto questo aspetto, di nuovo confermata l’estraneità delle sanzioni amministrative accessorie all’accordo sulla pena e ai limiti di impugnabilità posti dalla disciplina speciale permanendo per esse quella generale ex art. 606 c.p.p., comma 1, cui rinvia il successivo comma 2 per le sentenze inappellabili.

In relazione a quanto sin qui enunciato, i giudici di piazza Cavour rilevavano come nel ridetto ripercorso contesto neppure avesse fondamento la preoccupazione dell’asimmetria, paventata dall’opzione interpretativa non condivisa, che, nel regime delle impugnazioni della sentenza di applicazione della pena, conseguirebbe, a livello sistematico, alla condivisione di un orientamento che permetta una ricorribilità differenziata e più ampia, del punto concernente le sanzioni amministrative accessorie rispetto a quello concernente il reato cui esse pure ineriscono quale automatica conseguenza in “funzione riparatoria dell’interesse pubblico tutelato correlato al valore primario tutelato dalla norma penale”, e rispetto a quello concernente le misure di sicurezza, pur estranee al perimetro dell’accordo negoziale.

In particolare, veniva ritenuto come l’affermazione svolta in rapporto alla ricorribilità del punto concernente il reato, che si afferma poter essere più limitato rispetto a quello relativo alle sanzioni amministrative accessorie, trascurasse il doveroso confronto con la specificità dell’istituto del “patteggiamento” a fronte della sua riaffermata legittimità, del più volte ribadito giudizio della sua complessiva armonia costituzionale e della riconosciuta aderenza della sua applicazione ai principi CEDU atteso che sono consolidati i già richiamati canoni interpretativi che, sulla base delle peculiari caratteristiche della sentenza di applicazione della pena, correlate all’accordo sotteso con cui l’imputato, dispensa l’accusa dall’onere di provare i fatti dedotti nell’imputazione ovvero rinuncia ad avvalersi della facoltà di contestare l’accusa accettando le diverse conseguenze che da esso discendono affermano che l’obbligo di motivazione deve essere alle stesse conformato, sì che sarà in termini sintetici in merito alle statuizioni costituenti oggetto del medesimo accordo mentre la sinteticità della motivazione tipica del rito non può estendersi alle statuizioni relative alle sanzioni amministrative accessorie, esterne all’accordo, rispetto alle quali, non concordate, nè negoziabili, non vi è da parte dell’imputato la rinuncia ai diritti e alle garanzie che caratterizza, invece, la scelta di accedere al rito del “patteggiamento” così come ugualmente l’impugnazione è collegata con l’atto negoziale sì che, dandosi rilievo al consenso prestato dall’imputato e al ridotto obbligo di motivazione della sentenza in considerazione dell’accordo presupposto dalla decisione, la ricorribilità è limitata per espressa previsione normativa a specifiche ipotesi concernenti profili particolari dello stesso accordo.

Tal che se ne faceva conseguire come fosse evidente di come non potesse parlarsi di asimmetria confrontando punti della decisione che sono presupposto ovvero contenuto dell’accordo e quelli, rispetto ai quali non operano, in assenza di accordo processuale, le peculiari caratteristiche del rito, e confrontando il regime di ricorribilità previsto specificamente per i primi e il regime generale dettato dall’art. 606 cod. proc. pen., coerente con la controllabilità delle statuizioni pertinenti a elementi non contenuti nell’accordo, né si riteneva ravvisabile alcuna possibile asimmetria rispetto al punto concernente le misure di sicurezza la cui pattuizione, inseribile nell’accordo sulla pena, è ricorribile solo per illegalità tenuto conto altresì del fatto che, con riguardo alle misure di sicurezza, che non hanno formato oggetto di accordo, le Sezioni Unite hanno affermato che alla possibilità – che si è individuata come prevista dall’art. 445 c.p.p., comma 1, e sostenuta da approdi giurisprudenziali – che il giudice con la sentenza di applicazione di pena statuisca su profili a esse pertinenti corrisponde, oltre alla necessità di accertamenti motivati circa i previsti presupposti giustificativi, la controllabilità delle disposte statuizioni, riservata, nella perdurante vigenza dell’art. 448 c.p.p., comma 2, alla Corte di cassazione sulla base della previsione generale dei casi di ricorso contenuta nell’art. 606 c.p.p..

Ebbene, per il Supremo Consesso, le argomentazioni spese, in un contesto di armonia sistematica, sono specularmente estensibili alle sanzioni amministrative accessorie dato che esse, estranee all’accordo tra le parti, successivamente ratificato dall’organo giudicante, e accedenti anche alla sentenza di “patteggiamento“, necessitano di un supporto giustificativo non riducibile a quello consentito dal rito premiale e di una possibile sindacabilità delle adottande statuizioni, che la stessa disciplina codicistica dell’applicazione della pena su richiesta delle parti consente, prevedendo tuttora nell’art. 448, oltre al detto nuovo comma 2-bis, al secondo contiguo comma la inappellabilità della sentenza “negli altri casi” diversi dalla ipotesi in cui è il pubblico ministero dissenziente legittimato all’appello, alla quale segue la sua ricorribilità, non ristretta nei neo introdotti limiti, ai sensi del vigente art. 568 c.p.p., comma 2, né, alla piena compatibilità dell’applicazione delle sanzioni amministrative accessorie con la struttura del giudizio definito con la sentenza di cui all’art. 444 c.p.p., affermata dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 8488 del 27/05/1998), potrebbe fondatamente collegarsi, come si oppone, la sufficienza del controllo comunque consentito al giudice di legittimità sulla “espressione della volontà dell’imputato” in funzione della legalità dell’accordo, sul “difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza” e “sulla erronea qualificazione giuridica del fatto”, oltre che sulla legalità della irrogazione delle sanzioni stesse, in relazione al principio di legalità sancito dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 1 osservandosi al riguardo che l’indicato controllo attiene, nei limiti segnati dall’art. 448 c.p.p., comma 2-bis e in vista dell’applicazione della sanzione penale concordata e delle eventuali misure di sicurezza concordate, come già rilevato, a profili relativi alla formazione dell’accordo, alla sua trasposizione in sentenza e al suo contenuto con riguardo alla qualificazione giuridica del fatto e alle statuizioni concordate in tema di pena o di misura di sicurezza.

Per i profili non concordati, quali quelli pertinenti alle sanzioni amministrative accessorie, invece, per il Supremo Consesso, il contenuto dell’accertamento demandato al giudice, alla pari di quello richiesto all’autorità amministrativa, deve estendersi ai parametri che ne giustificano l’applicazione e che possono implicare (nella verifica della violazione commessa e della sua qualificazione secondo le tipologie legali, della inerenza “di diritto” a essa della sanzione amministrativa accessoria e della sua determinazione in concreto) margini di discrezionalità nel quantum ovvero nell’an ove si consideri che ciò è tanto rilevabile, tra l’altro, a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 222, comma 2, quarto periodo, nella parte in cui non prevedeva che, in caso di condanna, ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti, per i reati di cui agli artt. 589-bis e 590-bis c.p., il giudice potesse disporre, valutando le circostanze del caso, in alternativa alla revoca della patente di guida, la sospensione della stessa ai sensi del secondo e terzo periodo dell’art. 222 C.d.S., stesso comma 2 allorchè non ricorresse alcuna delle circostanze aggravanti previste dai rispettivi commi 2 e 3, artt. 589-bis e 590-bis c.p. (Corte Cost., sent. n. 88 del 2019).

L’esercizio del potere discrezionale ovvero la necessità in ogni caso per il giudice di avvalersi dei criteri e dei parametri fissati in via generale dalla specifica normativa per l’autorità amministrativa, a sua volta, comporta poi l’assolvimento di un obbligo motivazionale, non riconducibile a quello demandato al giudice del “patteggiamento” in merito alle statuizioni costituenti oggetto dell’accordo sulla pena, e, similmente, non può essere sottratta a ogni pertinente censura, in sede di legittimità, la omessa o erronea motivazione circa l’entità della sanzione o il tipo adottato così come neppure potrebbe giungersi a diverse conclusioni apprezzando l’affermata compatibilità della lettura dell’art. 448 c.p.p., comma 2-bis, nei termini proposti dall’orientamento confutato con i parametri costituzionali e convenzionali evidenziandosi a tal riguardo che ricorda la sentenza (Sez. 6, n. 14721 del 19/12/2018), che esprime detto orientamento, che la sanzione amministrativa accessoria, in quanto connessa alla sussistenza del fatto di reato oggetto dell’accordo tra le parti e prevista dalla legge che ne indica specie, oggetto e durata, rientra, anche se estranea ai termini dell’accordo sulla pena, in un’area di ragionevole prevedibilità, sì che la scelta processuale, immune da vizi, di accesso al rito alternativo comporta la consapevole accettazione di un circoscritto regime di impugnazione, e, richiamata a ulteriore conforto la specifica disciplina transitoria prevista per l’applicazione dell’art. 448 c.p.p., comma 2-bis, aggiunge che rientra nel libero esercizio delle facoltà difensive la scelta da parte dell’imputato tra il giudizio ordinario, con i previsti ampi mezzi di impugnazione, e il giudizio pattizio, con i suoi benefici e con il previsto limitato regime di impugnazione fermo restando che l’inevitabile margine di prevedibilità delle sanzioni amministrative accessorie e gli operati richiami ai principi costituzionali e convenzionali e alla giurisprudenza della Corte costituzionale e della Corte EDU, quanto alla scelta del “patteggiamento” e alle rinunce o limitazioni in essa implicate a diritti e garanzie procedurali, non possono conferire, come si sostiene, tenuta costituzionale all’indicato restrittivo orientamento dato che a parte l’incerto contenuto e la non agevole controllabilità della categoria della ragionevole prevedibilità del limitato regime impugnatorio delle sanzioni amministrative accessorie all’atto della scelta del rito alternativo, detta opzione interpretativa omette un compiuto confronto, anche nella enunciata prospettiva, con il tema centrale della estraneità delle sanzioni amministrative accessorie all’accordo tra le parti, che solo implica una privazione compensata per l’imputato del giudizio di colpevolezza e dei diritti e delle garanzie assicurati e tutelati nell’ordinario giudizio penale mentre
tale privazione, invece, non è in linea con gli evocati principi costituzionali e sovranazionali quando non è controbilanciata, come evidenziato anche dal Procuratore generale nella sua requisitoria, nè dai vantaggi conseguibili dal rito, nè dai limitati poteri discrezionali di cui è dotato l’organo giudicante al quale è richiesto non un vero e proprio giudizio, ma un controllo sul progetto di decisione derivante dall’accertamento compiuto dal pubblico ministero e dall’imputato e che trova la sintesi nell’accordo delle stesse parti.

La discrezionalità, già evidenziata come implicata nell’apprezzamento dell’applicazione e della determinazione della sanzione amministrativa accessoria, per il Supremo Consesso, può, invece, essere anche ampia e determinare conseguenze anche incidenti sulle esigenze di vita dell’imputato e comunque afflittive, in diverso grado, a suo carico, in contrasto con disposizioni di legge e/o in mancanza di un apparato argomentativo ovvero in presenza di argomentazioni illogiche o contraddittorie.

Da ciò si giungeva alla conclusione secondo la quale, per esigenze di tenuta del sistema secondo postulati di unitarietà e completezza, è esigibile un controllo di legittimità in relazione alla statuizione relativa alla disposta sanzione amministrativa accessoria, non recettiva di una non sussistente pattuizione e applicata, e legittimamente anche di ufficio, senza la interlocuzione dell’interessato, in un complesso, articolato e interconnesso sistema ordinamentale in cui il principio del diritto al ricorso di legittimità, oltre che nel contenuto essenziale imposto dall’art. 111 Cost., comma 7, trova ampia tutela nell’art. 568 c.p.p., comma 2, in combinato disposto con l’art. 111 Cost., comma 6, e nella regula iuris della ricorribilità delle sentenze inappellabili (art. 444 c.p.p., comma 2) per i motivi di cui al comma 1, fissato dall’art. 606 c.p.p., comma 2.

Le conclusioni cui si erano pervenuti circa la ricorribilità per cassazione, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, delle sanzioni amministrative accessorie che siano state applicate con la sentenza di “patteggiamento“, per le Sezioni Unite, dunque, vanno estese anche alla ipotesi della omessa applicazione delle sanzioni amministrative che, previste per la fattispecie penale giudicata, seguono di diritto alla sentenza di condanna e a quella di “patteggiamento” salve le possibili alternative tutele offerte dall’ordinamento la cui natura e i cui limiti trovano la loro disciplina nelle pertinenti disposizioni che le prevedono.

Le argomentazioni sin qui svolte inducevano pertanto le Sezioni Unite a formulare il seguente principio di diritto: “In caso di sentenza di applicazione della pena, a seguito della introduzione della previsione di cui all’art. 448 c.p.p., comma 2-bis, è ammissibile il ricorso per cassazione che abbia ad oggetto l’applicazione o l’omessa applicazione di sanzioni amministrative accessorie ai sensi dell’art. 606 c.p.p.“.

 

Conclusioni

 

La decisione in questione è assai interessante in quanto con essa viene risolto un contrasto giurisprudenziale affermandosi, come visto poco prima, che, in caso di sentenza di applicazione della pena, a seguito della introduzione della previsione di cui all’art. 448 c.p.p., comma 2-bis, è ammissibile il ricorso per cassazione che abbia ad oggetto l’applicazione o l’omessa applicazione di sanzioni amministrative accessorie ai sensi dell’art. 606 c.p.p..

Tal che ne discende che ben si potrà ricorrere per Cassazione ove si verifichi una situazione procedurale di tal genere.

Il giudizio in ordine a quanto statuito in siffatta pronuncia, proprio perché fa chiarezza su cotale tematica procedurale, dunque, non può che essere positivo.

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Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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