Assegno non trasferibile spedito per posta ordinaria costituisce concorso di colpa del mittente

Redazione 11/06/20
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La previsione del secondo comma dell’art. 43 legge assegni, in virtù della quale colui che paga malamente l’assegno non trasferibile ne assume responsabilità, letta in combinazione con le norme dettate dal comma precedente in ordine ai soggetti in favore dei quali l’assegno deve essere pagato, sta appunto a significare che la responsabilità del banchiere dipende dalla violazione di quelle norme.

La natura della responsabilità

È bensì vero che l’ordinamento conosce anche casi di responsabilità aquiliana contemplati da norme specifiche, che costituiscono attuazione del principio generale posto dall’art. 2043 c.c., ma deve pur sempre trattarsi di situazioni nelle quali la responsabilità si manifesta primariamente nell’obbligo risarcitorio. Qui, invece, in capo al banchiere presso cui l’assegno non trasferibile è posto all’incasso sorge, prima d’ogni altro, un obbligo professionale – derivante dalla sua stessa funzione, in considerazione della quale la legge stabilisce, appunto, che l’assegno possa esser girato per l’incasso solo ad un banchiere – di far sì che il titolo sia introdotto nel circuito di pagamento bancario in conformità alle regole che ne presidiano la circolazione e l’incasso. E la responsabilità deriva appunto dalla violazione di un siffatto obbligo di protezione, che opera nei confronti di tutti i soggetti interessati alla regolare circolazione del titolo ed al buon fine della sottostante operazione: obbligo preesistente, specifico e volontariamente assunto. Il che, per le ragioni dianzi chiarite, necessariamente conduce fuori dall’ambito della responsabilità aquiliana, non permette di configurare un caso di responsabilità ex lege (intesa come responsabilità da atto lecito) e porta invece a concludere per la natura (lato sensu) contrattuale della responsabilità ricadente sulla banca a norma del citato art. 43. comma 2, l. assegno.

La responsabilità contrattuale

La conclusione cui si è pervenuta circa la natura della responsabilità di cui si discute ha un’ovvia, quanto immediata, conseguenza in ordine al termine di prescrizione cui è soggetta l’azione di risarcimento proposta dal danneggiato.
Esclusa la natura aquiliana di detta responsabilità, è infatti evidente che nessuno spazio può trovare, in un caso come questo, la disposizione dell’art. 2947 c.c., secondo cui il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato. Resta invece applicabile, in difetto di altra disposizione che più specificamente si attagli alla fattispecie, il regime della prescrizione ordinaria decennale stabilito dall’art. 2946 c.c
Ciò detto il prenditore danneggiato è legittimato ad esperire l’azione di responsabilità contrattuale nei confronti della banca negoziatrice (Sez. Unite Civili, 26/6/2007, n. 14712; Cass. civ. Sez. III, 22/05/2015, n. 10534).

Sezioni Unite sul concorso di colpa del mittente di un assegno non trasferibile

Le Sezioni unite civili, pronunciando su questione di massima di particolare importanza, hanno affermato il seguente principio di diritto: «La spedizione per posta ordinaria di un assegno, ancorché munito di clausola d’intrasferibilità, costituisce, in caso di sottrazione del titolo e riscossione da parte di un soggetto non legittimato, condotta idonea a giustificare l’affermazione del concorso di colpa del mittente, comportando, in relazione alle modalità di trasmissione e consegna previste dalla disciplina del servizio postale, l’esposizione volontaria del mittente ad un rischio superiore a quello consentito dal rispetto delle regole di comune prudenza e del dovere di agire per preservare gl’interessi degli altri soggetti coinvolti nella vicenda, e configurandosi dunque come un antecedente necessario dell’evento dannoso, concorrente con il comportamento colposo eventualmente tenuto dalla banca nell’identificazione del presentatore».

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