Via libera in Italia alla trascrizione dei provvedimenti stranieri di adozione per una coppia dello stesso sesso

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Va trascritta in Italia la sentenza straniera che riconosce il bambino come figlio adottivo di una coppia omosessuale. Lo ha deciso la Corte di Cassazione che, per la complessità anche giuridica della questione affrontata, si è espressa a Sezioni Unite (sentenza n. 9006/21, pres. Pietro Curzio, estensore Maria Acierno). Il caso era sorto dopo che un sindaco lombardo in qualità di titolare della funzione di ufficiale dello stato civile si era rifiutato di trascrivere l’atto opponendo la competenza del Tribunale dei Minori ma è stato bocciato il ricorso proposto dal sindaco dopo che la Corte d’Appello, competente in unico grado, ha riconosciuto lo status acquisito dal minore per mezzo di un “adoption order” (provvedimento giurisdizionale emesso dalla Surrogate Court dello Stato di New York che attribuisce ad una coppia omosessuale lo status di genitori adottivi di un minore), dopo aver preventivamente acquisito il consenso del “birth father” e della “birth mother” , aver valutato in concreto l’idoneità della coppia alla adozione e aver verificato la conformità della stessa al “best interest of the child”. Quindi le Sezioni Unite della Corte di Cassazione creano un precedente importante nel campo delle trascrizioni delle adozioni straniere nel nostro Paese convalidando la trascrizione, nell’anagrafe italiana, dell’adozione di un bambino da parte di una coppia dello stesso sesso con il “riconoscimento degli effetti di un provvedimento giurisdizionale straniero di adozione di minore da parte di una coppia omoaffettiva maschile che attribuisca lo status genitoriale secondo il modello dell’adozione piena o legittimante” .

Il superamento dello scoglio dell’omogenitorialità in mancanza di un accordo di maternità surrogata

E’ stato possibile superare lo scoglio dell’omogenitorialità del nucleo familiare in quanto alla base del caso di specie non è stato riscontrato un accordo di surrogazione della maternità fra la coppia e i genitori biologici del piccolo. Il provvedimento emesso dal giudice estero non risulta quindi in contrasto con i principi di ordine pubblico internazionale ma anzi conforme all’interesse del minore. La Corte inoltre ha rilevato che l’adozione legittimante da parte di una coppia dello stesso sesso in Italia non è consentita tuttavia essendo una coppia di cittadinanza americana, con provvedimento emesso da un’autorità straniera, può ritenersi valida anche in Italia.

No alle adozioni da parte di coppie omosessuali in Italia

Resta immutata la disciplina italiana in materia di adozioni in quanto l’adozione da parte di coppie omosessuali non è riconosciuta a livello legislativo. La Legge n. 184 del 1983 all’articolo 6 prevede che l’adozione piena sia consentita solo ai coniugi uniti in matrimonio, che nell’ordinamento italiano è consentito solo a persone di sesso diverso. Nuovi diritti sono stati riconosciuti alle coppie omosessuali con la Legge del 20 maggio 2016 n. 76 (c.d. Legge Cirinnà) che ha istituito le unioni civili omosessuali equiparandole al matrimonio, escludendo tuttavia l’applicazione delle disposizioni contenute nella legge n. 184/1983 sull’adozione.
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Sentenza collegata

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Sebastian Ciancio

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