Proposta di legge: l’assegno di mantenimento potrebbe non essere per sempre

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La sentenza della Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite (Cass. S.U. sent. 05/11/2021 n. 32198) secondo la quale l’assegno di divorzio spetta ancora in caso di altra convivenza dell’ex coniuge beneficiario, sia pure in misura limitata, ha avuto un’eco molto rilevante.

A questo proposito, è ritornata di attualità la questione relativa alla possibilità di un assegno temporaneo.

Anche la Suprema Corte si è posta questa domanda, facendo una carrellata sull’attuale normativa e sulle posizioni della giurisprudenza più recenti, per arrivare a studiare una proposta di legge, attualmente all’esame del Parlamento, che presto potrebbe rappresentare un’autentica rivoluzione.

Nel riconoscere il diritto al mantenimento anche se esistesse un’altra relazione stabile dell’ex coniuge beneficiario, i Supremi Giudici non trascurano gli aspetti pratici e riconoscono che “una corresponsione che abbia funzione esclusivamente compensativa mal si concilia con la periodicità dell’assegno”.

In altre parole, il mantenimento non dovrebbe essere per sempre, se non quando svolga una funzione di assistenza, in modo da non avere la natura di un’inammissibile rendita parassitaria per vivere a spese dell’ex coniuge.

La sentenza fornisce alcune modalità che renderebbero modo possibile l’assegno divorzile temporaneo.

Sempre secondo la Corte, una simile soluzione potrebbe essere raggiunta anche oggi, con l’accordo delle parti a un assegno versato “in unica soluzione o distribuito su un numero limitato di anni», in modo da garantire «all’ex coniuge economicamente debole, in funzione compensativa, una somma equitativamente determinata, un piccolo capitale di ripartenza” in modo da affrontare la vita insieme al compagno.

Da parte di chi paga l’assegno periodico comporterebbe il beneficio di non dovere pensare più alle spese di mantenimento di una persona con la quale il legame è finito e che ha avviato una relazione duratura con un altro compagno di vita.

SOMMARIO

  1. Quando spetta l’assegno di mantenimento in presenza di convivenza
  2. Quando non spetta l’assegno di mantenimento in presenza di convivenza
  3. La proposta di legge sull’assegno divorzile a carattere temporaneo

1. Quando spetta l’assegno di mantenimento in presenza di convivenza

L’assegno di mantenimento deve garantire un sostegno economico all’ex coniuge privo di mezzi e incapace di procurarseli per l’età avanzata, la scarsa istruzione o le cattive condizioni di salute che gli precludono di avere un lavoro remunerato.

L’assegno divorzile, come ha stabilito la Suprema Corte di Cassazione, ha una funzione di assistenza, compensazione e perequazione.

Se non dovesse essere riconosciuto, o revocato, quando l’ex coniuge è, o diventa, in grado di mantenersi autonomamente da sé, con i propri redditi o altre disponibilità patrimoniali.

Se l’ex coniuge beneficiario dell’assegno di divorzio intraprende un’altra relazione stabile e duratura con un altro compagno, l’assegno potrà essere ridotto oppure eliminato.

La recente sentenza della Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite (Cass. S.U. sent. 05/11/2021 n. 32198) afferma che resta necessario erogare “all’ex coniuge, che non fruisca di mezzi adeguati e non sia in grado di procurarseli autonomamente e non per sua colpa, un assegno di divorzio commisurato anche al contributo prestato alla formazione del patrimonio familiare e dell’ex coniuge”, per compensarlo dei sacrifici fatti durante il matrimonio.

La funzione compensativa dell’assegno di divorzio resta anche con un’altra convivenza, sempre che il beneficiario sia sempre privo di mezzi economici adeguati, mentre cessa la componente assistenziale, essendo venuto meno, a causa del legame instaurato dall’ex, ogni vincolo di solidarietà coniugale che deriva dal precedente matrimonio.

Spetterà al giudice quantificare l’ammontare dell’assegno, evitando automatismi nell’eliminarlo a causa della convivenza e considerando il contributo dato dall’ex coniuge alla formazione del patrimonio familiare anche attraverso il lavoro domestico, dedicandosi alla casa e ai figli, se questo ha consentito l’accrescimento della ricchezza e del successo professionale dell’altro coniuge.

È l’esempio frequente della moglie casalinga, che per anni si è impegnata nelle attività domestiche e ha sacrificato le sue aspettative professionali e personali.

Questo impegno deve essere riconosciuto a livello economico dando diritto al mantenimento dell’assegno nella sua componente compensativa.

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2. Quando non spetta l’assegno di mantenimento in presenza di convivenza

L’attuale legge sul divorzio (art. 5, co. 10, L. n. 898/1970) non dispone niente in relazione ai casi di un’altra convivenza dell’ex coniuge beneficiario del mantenimento.

Restano i principi affermati con la più volte menzionata sentenza della Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite, che salva la componente compensativa dell’assegno nei casi descritti in precedenza.

La proposta di legge stabilisce che l’assegno divorzile non dovrà essere più dovuto nei casi di unione civile o di una stabile convivenza di fatto, che è disciplinata, a partire dal 2016, dalla Legge Cirinnà (art. 1, comma 36, L. n. 76/2016).

L’obbligo di versamento dell’assegno divorzile non esisterà più se la convivenza si dovesse  interrompere e dovesse cessare, oppure venga dichiarato lo scioglimento dell’unione civile.

Coloro che decidono di rifarsi una vita con un altro compagno, intraprendendo un’altra convivenza, perderanno il mantenimento versato dall’ex coniuge, a meno che non venga riconosciuto il contributo offerto alla vita familiare con il lavoro casalingo compiuto negli anni di matrimonio, che resta valutabile in senso economico.

4. La proposta di legge sull’assegno divorzile a carattere temporaneo

La proposta di legge della quale stiamo scrivendo (Senato della Repubblica, Ddl n. 1293, approvato dalla Camera dei deputati il 14.05.2019, proposta di legge C. 506) contiene un’altra importante modifica, che è la possibilità per il giudice di riconoscere un assegno divorzile temporaneo, destinato a una durata provvisoria e limitata, sino al superamento di situazioni contingenti di difficoltà economica.

La norma dispone chetenuto conto di tutte le circostanze» che ti abbiamo indicato al paragrafo precedente «il tribunale può predeterminare la durata dell’assegno nei casi nei quali la ridotta capacità reddituale del richiedente sia dovuta a ragioni contingenti o comunque superabili”.

In attesa che il Parlamento approvi in via definitiva la riforma, la Suprema Corte, nella sentenza a Sezioni Unite, suggerisce la via dell’intesa tra i coniugi per determinare l’importo dell’assegno di mantenimento e le modalità di versamento, ritenendo che “l’assegno temporaneo non possa, allo stato attuale della normativa, essere imposto per provvedimento del giudice”.

In questo modo i Supremi Giudici segnalano “l’importanza di un comportamento proattivo dei coniugi per trovare un accordo sul punto”, anche attraverso il contributo degli avvocati in fase di negoziazione assistita e degli esperti di mediazione dei conflitti familiari.

Secondo il Collegio “un assegno concentrato nel tempo, e quindi più congruo nell’ammontare mensilmente corrisposto rispetto ad un assegno atto a protrarsi indefinitamente, potrebbe forse essere anche più utile a dare all’ex coniuge più debole una spinta di partenza per reimmettersi nel circuito lavorativo e produttivo”.

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