La disattenzione del danneggiato preclude il diritto al risarcimento del danno

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Qualora un comportamento improntato alla cautela sarebbe stato più che sufficiente a superare la possibile situazione di pericolo – comunque determinatasi da un oggetto di per sé non intrinsecamente pericoloso – deve escludersi il diritto al risarcimento del danno in favore del danneggiato, atteso che lo stesso non può ritenersi prodotto dalla cosa bensì mera occasione dell’evento, evenienza che integra il caso fortuito.

Detto principio, che si inserisce in un orientamento giurisprudenziale oramai consolidato, è stato di recente ribadito dalla Corte di Cassazione, nella sentenza n. 12895, pubblicata in data 22 giugno 2016.

La vicenda giudiziaria trae origine dall’incidente occorso ad una signora che, nell’apprestarsi ad uscire da un ascensore, inciampava nel dislivello (circa 20 cm.) creatosi a cagione del malfunzionamento del predetto ascensore, arrestatosi più in basso rispetto al piano selezionato dalla danneggiata che, conseguentemente, cadeva rovinosamente in terra.

Convenuto in giudizio il condominio, custode dello stesso, questi a sua volta chiamava in garanzia la ditta manutentrice e la compagnia assicuratrice, per essere eventualmente manlevato dall’eventuale risarcimento a cui sarebbe stato condannato.

La domanda della danneggiata veniva accolta in primo grado ma, tuttavia, disattesa dalla Corte d’Appello successivamente adita dal condominio.

Il giudice di secondo grado, infatti, per motivare la totale riforma del Tribunale, riteneva versarsi in una ipotesi di caso fortuito, rinveniente dal comportamento negligente della danneggiata e, in particolare, dalla disattenzione della stessa, idonea ad interrompere il nesso di causalità tra l’evento ed il danno.

Tanto anche in considerazione delle condizioni del teatro del sinistro, in primo luogo l’idonea illuminazione nonché la doppia apertura delle porte dell’ascensore, che rendevano il dislivello facilmente avvistabile con un minimo di cautela.

Ricorre per cassazione la danneggiata eccependo la violazione e falsa applicazione dell’art. 2051 c.c. nonché l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione.

La Corte di Cassazione, esclusa sin dall’inizio la prospettata omessa, apparente e contraddittoria motivazione, ritiene la sentenza impugnata esente da errori.

A tal proposito riferisce, infatti, che la Corte d’Appello avrebbe fatto corretta applicazione della giurisprudenza di legittimità, per la quale “ai sensi dell’art. 2051 cod. civ., allorché venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l’adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell’evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito. (Cass. n. 23584 del 2013)”.

Coerentemente con quanto sostenuto dalla Corte di merito, il Giudice di legittimità afferma che l’anzidetto dislivello sarebbe potuto risultare solo potenzialmente pericoloso ma, tuttavia, le condizioni di illuminazione e la presenza della doppia porta, avrebbero agevolmente reso superabile il pericolo che, comunque, si è creato proprio a cagione del comportamento disattento della danneggiata, privo della necessaria e ordinaria cautela, quindi sufficiente ad interrompere il nesso causale tra cosa ed evento.

Sentenza collegata

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Avv. Accoti Paolo

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