La facoltà dell’indagato/imputato di rinunciare alla sospensione ex lege dei termini per proporre il ricorso per cassazione richiede una richiesta espressa dell’interessato di rinunciare ad avvalersi della sospensione dei termini processuali “per le impugnazioni”

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(Ricorso dichiarato inammissibile)

Il fatto

La Corte d’appello di Bologna rigettava la richiesta di revoca della misura cautelare applicata a fini estradizionali.

A fondamento della decisione, il Collegio di merito premetteva che, in data 27 marzo 2020, l’estradando ed il difensore avevano richiesto – ai sensi dell’art. 83, comma 3 lett. b), d.l. 17 marzo 2020, n. 18 – la trattazione dell’udienza ex art. 704 cod. proc. pen. rinunciando ad avvalersi della sospensione dei termini processuali prevista dall’art. 83, comma 2, stesso decreto legge e che, con sentenza depositata e notificata il 16 aprile 2020, era stata dichiarata la sussistenza delle condizioni per l’estradizione richiesta dalla Repubblica dell’Argentina ma la sentenza non era stata impugnata con conseguente attestazione dell’irrevocabilità in data 27 maggio 2020, nel rispetto della sospensione del relativo termine processuale previsto dall’art. 83, comma 2, stesso decreto.

Così ricostruiti i fatti processuali, la Corte d’appello aveva rilevato come la richiesta di trattazione del procedimento a carico dell’estradando detenuto, nonostante la sospensione dei termini processuali disposta dall’art. 83, comma 2, d.l. n. 18/2020, fosse funzionale ad ottenere una decisione in tempi brevi sulla richiesta di estradizione ma non ad annullare, implicitamente, la posticipazione dei termini fissati a suo vantaggio, come quello per impugnare la sentenza resa sulla richiesta di estradizione, non potendo la volontà di rinunciare ai termini per proporre il ricorso per cassazione desumersi – implicitamente ed astrattamente – dalla volontà, precedentemente esternata dall’estradando, che avesse corso l’udienza di trattazione ex art. 704 cod. proc. pen..

Da ciò se ne faceva conseguire che, essendo la sentenza sulla richiesta di estradizione passata in giudicato in data 27 maggio 2020 e non, come sostenuto dal difensore, il 10 maggio 2020, non risultava ancora decorso il termine di quarantacinque giorni perché il Ministro della Giustizia dovesse decidere in merito all’estradizione ai sensi dell’art. 708, comma 1, cod. proc. pen. fermo restando che, in ogni caso, il termine previsto dall’art. 708, comma 1, cod. proc. pen. non era comunque scaduto atteso che detta norma individua il dies a quo di decorrenza dei termini di quarantacinque giorni dalla “notizia della scadenza del termine per l’impugnazione”, notizia che il Ministero aveva appunto ricevuto in data 27 maggio 2020.

 

I motivi addotti nel ricorso per Cassazione

 

Avverso questa decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’estradando chiedendo l’annullamento del provvedimento per violazione di legge in relazione agli art. 83, comma 2 e 3, d.l. n. 17 marzo 2020, n. 18 (convertito «a legge 27 aprile 2020, n. 24), 708, commi 1 e 2, cod. proc. pen. e 19 I. 9 febbraio 1992, n. 219 (Ratifica ed esecuzione della convenzione di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina) e per motivazione illogica, carente, contraddittoria in relazione alle medesime disposizioni.

Il ricorrente, in particolare, si doleva dell’interpretazione fornita e quindi dell’applicazione fatta dalla Corte d’appello delle norme su indicate rimarcando come la sua rinuncia ad avvalersi della sospensione dei procedimenti prevista per fare fronte all’emergenza COVID-19 avrebbe dovuto intendersi riferita non soltanto alla fissazione dell’udienza di decisione sulla richiesta di estradizione da parte dello Stato argentino ma anche alla disciplina dei termini per impugnare la correlativa decisione resa dalla Corte d’appello.

A fronte di ciò, la difesa sottolineava quindi che, applicati i termini ordinari per l’impugnazione della sentenza dichiarativa dei presupposti per l’estradizione, la decisione era divenuta irrevocabile il 1° maggio 2020 con conseguente inefficacia sopravvenuta della misura cautelare a fini estradizionali ex art. 708, comma 2, cod. proc. pen. stante l’inutile decorso del termine di quarantacinque giorni per le determinazioni del Ministro di Giustizia.

Il ricorrente, inoltre, aggiungeva che l’errore procedurale in cui era incorsa la Corte d’appello in ordine all’ambito della rinuncia alla sospensione formulata aveva comportato il ritardo nella comunicazione al Ministero della giustizia “della scadenza del termine per l’impugnazione” ex art. 708, comma 1, stesso codice.

 

Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione

 

Il ricorso veniva dichiarato inammissibile per le seguenti ragioni.

Si osservava a tal proposito prima di tutto che la procedura, tesa all’accertamento dei presupposti dell’estradizione da parte della repubblica dell’Argentina, si era svolta sotto la vigenza delle regole processuali introdotte con il decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020 (entrato in vigore lo stesso giorno), per la gestione dell’attività processuale durante l’emergenza COVID-19.

Ciò posto, veniva fatto presente che l’art. 83, comma 1, di tale decreto-legge prevede che “dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d’ufficio a data successiva al 15 aprile 2020” mentre lo stesso articolo dispone, al comma 2, che nel medesimo arco temporale “è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali”, con riferimento espresso a taluni atti ed attività processuali (“per la fase delle indagini preliminari, per l’adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni”) nonché “in genere”, a “tutti i termini procedurali”, dettando una disciplina quanto al calcolo del termine iniziato a decorrere durante il periodo di sospensione.

Il comma 3 del medesimo art. 83, a sua volta, fissa le eccezioni alla regola generale del rinvio delle udienze e della sospensione dei termini procedurali e, in particolare, alla lett. g) stabilisce che le ricordate disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 83 non operano – fra i diversi casi – “quando i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda” nel caso di “1) procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi dell’articolo 51-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354; 2) procedimenti in cui sono applicate misure caute/ari o di sicurezza”.

Orbene, sulla scorta di tale quadro normativo, per la Suprema Corte, non era revocabile in dubbio che il ricorrente, in quanto sottoposto ad un provvedimento limitativo della libertà personale, potesse legittimamente chiedere che – a norma del citato art. 83 – fosse comunque trattata la procedura di suo interesse (segnatamente quella concernente la richiesta di estradizione per l’estero), con conseguente inoperatività della sospensione ex lege dei termini processuali.

La doglianza mossa dal ricorrente, inoltre, sempre ad avviso degli Ermellini, risultava essere nondimeno generica là dove, a fronte dell’argomentare della Corte territoriale secondo la quale l’estradando formulava la richiesta di “trattazione dell’udienza ex art. 704 cod. proc. pen.”, non si era confrontato con tale passaggio motivazionale e non aveva offerto alcun elemento concreto atto a comprovare che la richiesta di trattazione ex art. 83 riguardava non soltanto il procedimento davanti alla Corte d’appello regolato dal menzionato art. 704 cod. proc. pen. ma doveva intendersi riferita e dunque estesa anche alla successiva fase impugnatoria da celebrare dinanzi alla Cassazione ex art. 706 cod. proc. pen. con conseguente inapplicabilità della sospensione de iure al termine per impugnare incidente sulla data d’irrevocabilità della decisione cui appunto si correlava l’inefficacia della misura cautelare adottata a fini estradizionali prevista dall’art. 708, comma 2, cod. proc. pen..

Per di più, secondo i giudici di piazza Cavour, non era nemmeno sostenibile, come invece ritenuto dal ricorrente, l’argomentazione secondo la quale dalla richiesta di “trattazione dell’udienza ex art. 704 cod. proc. pen.” avrebbe potuto comunque desumersi implicitamente la rinuncia ad avvalersi della sospensione de iure dei termini di legge anche in relazione all’impugnazione della sentenza resa dalla Corte distrettuale sulla richiesta di estradizione posto che la facoltà dell’indagato/imputato di rinunciare alla sospensione ex lege dei termini per proporre il ricorso per cassazione – concernendo la tempistica dell’esercizio del diritto all’impugnazione e, più precisamente, riducendo l’intervallo cronologico per la presentazione del ricorso – costituisce atto dispositivo direttamente incidente sul diritto di difesa e non può, pertanto, non postulare una richiesta espressa dell’interessato di rinunciare ad avvalersi della sospensione dei termini processuali “per le impugnazioni” tenuto conto altresì del fatto che è consolidato l’orientamento nomofilattico nella materia consimile della sospensione ex lege dei termini processuali nei comuni colpiti da eventi sismici prevista dal d.l. 17 ottobre 2016, n. 189 (convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229) là dove si è affermato il principio secondo il quale la parte o il difensore possono rinunciare alla sospensione ex art. 49, comma 8, dello stesso decreto-legge soltanto in forma espressa e non tacita (v. da ultimo, Sez. 5, n. 55240 del 28/09/2018).

 

Conclusioni

La decisione in esame è assai interessante nella parte in cui è postulato che la facoltà dell’indagato/imputato di rinunciare alla sospensione ex lege dei termini per proporre il ricorso per cassazione costituisce atto dispositivo direttamente incidente sul diritto di difesa e non può, pertanto, non postulare una richiesta espressa dell’interessato di rinunciare ad avvalersi della sospensione dei termini processuali “per le impugnazioni”.

Pertanto, alla stregua di questo approdo interpretativo, la rinuncia alla sospensione prevista per legge per ricorrere per Cassazione implica necessariamente una richiesta espressa, e non quindi meramente tacita, in tal senso.

E’ dunque consigliabile, ove si voglia rinunciare in tali termini, richiederlo espressamente.

Il giudizio in ordine a quanto statuito in siffatta pronuncia, proprio perché fa chiarezza su tale tematica procedurale, dunque, non può che essere positivo.

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Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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