Riconosciuto il compenso incentivante anche al lavoratore che fruisce dei permessi della Legge 104

Iovino Elena 09/12/16
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La Suprema Corte, Sezione Lavoro, con sentenza n. 20684, emessa in data 13.09.2016 e depositata in data 13.10.2016, ha respinto il ricorso presentato dall’INPS avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Genova e successivamente confermata della Corte d’appello territoriale in merito alla possibilità di A.Z., dipendente dello stesso Istituto, di fruire dei permessi per assistenza a persona con handicap ex art. 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992, percependo i compensi incentivanti di cui all’art. 18 della legge n. 88 del 1989.

 

L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ritiene che tali compensi incentivanti non dovrebbero esser corrisposti nei giorni di permesso retribuito previsti dalla Legge 104, attese le peculiarità del settore pubblico rispetto a quello privato.

Sostiene infatti che nel settore privato, per il lavoratore che fruisce dei permessi previsti dalla Legge 104, è previsto il pagamento di una indennità sostitutiva della retribuzione da parte dell’ente previdenziale (soggetto quindi diverso dal datore di lavoro), con relativa riduzione delle ferie e della tredicesima mensilità, ed con riconoscimento della contribuzione figurativa.

Al contrario, nel settore pubblico, per tali permessi, il dipendente percepisce le normale retribuzione dal proprio datore di lavoro ed il versamento della contribuzione effettiva.  L’Inps sottolinea inoltre la diversità della funzione dei compensi incentivanti in tale settore, connessi alla valutazione dell’effettivo impiego profuso nel conseguimento degli obiettivi fissati dall’ente.

 

La Corte, rigettando tale ricorso, conferma i precedenti orientamenti sul punto (cfr. Corte di Cassazione n. 688/2014) ed equipara anche nel settore pubblico i tre giorni al mese di riposo concessi al lavoratore che beneficia della Legge 104/1992 ai riposi per le lavoratrici madri. Pertanto tali giorni di riposo devono esser considerati come ore lavorative a tutti gli effetti e, conseguentemente, deve esser riconosciuto il trattamento corrisposto in caso di effettiva prestazione lavorativa, come previsto dal D.L. n. 324/1993, art. 2, comma 3 ter, convertito con modificazioni in L. n. 423/1993.

Da ciò consegue che, al contrario di quanto sostenuto dall’Inps, detto trattamento include non solo la prevista retribuzione ma anche i compensi incentivanti la produttività riconosciuti per specifici progetti fissati dall’Ente, previa valutazione e verifica dei risultati effettivamente conseguiti, non limitata al numero di ore e giorni effettivamente lavorati, come previsto da contrattazione collettiva con il CCNL 1998-2001.

Sentenza collegata

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