L’opponibilità al trasferimento da parte del lavoratore con permessi

Scarica PDF Stampa
Il lavoratore che giova dei permessi retribuiti per assistenza ai familiari disabili (ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 – Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) non può essere trasferito senza il proprio consenso anche qualora la disabilità della persona assistita non risulta debitamente provata o grave. Sicché, il licenziamento intimato dal datore di lavoro come sanzione disciplinare in risposta al rifiuto di trasferimento, è illegittimo.

     Indice

  1. Il caso concreto
  2. La decisione della Corte di Appello
  3. La decisione della Cassazione 

1. Il caso concreto

La vicenda in scrutinio riguarda una lavoratrice, beneficiaria dei permessi per assistenza ai disabili (Legge 5 febbraio 1992, n. 104), che rifiutando il trasferimento da una sede di lavoro all’altra (nello specifico da Roma a La Spezia) veniva pertanto licenziata. Conseguenzialmente, la lavoratrice provvedeva ad impugnare il licenziamento sostenendo che in quanto lavoratrice beneficiata dei permessi per assistenza ai disabili non possa essere traferito, anche se il soggetto assistito è affetto da disabilità non grave. Testualmente, l’art. art. 33, c. 5, L.N. 104/92 dispone che: “Il lavoratore di cui al comma 3  ha  diritto  a  scegliere,  ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio  della  persona da assistere e non può essere trasferito senza il  suo  consenso  ad altra sede”.


Potrebbero interessarti anche


2. La decisione della Corte di Appello

I giudici di secondo grado premettendo che la garanzia di cui all’art. 33, c. 5, L.N. 104/92 non richiede una situazione di gravità dell’handicap del familiare assistito. Nondimeno, ha ritenuto che la dipendente non avesse adempiuto all’onere di documentare la serietà e rilevanza dell’handicap e ha respinto, sulla base delle documentazioni prodotte, che la madre della dipendente si trovasse, già all’epoca del trasferimento in una condizione di limitata autonomia personale tale da rendere necessaria un assistenza di natura continuativa. La Corte di Appello ha constatato la sussistenza di ragioni di natura produttiva e organizzativa posta a fondamento del trasferimento ed ha dimostrato l’esigenza del datore di lavoro di spostare la ricorrente presso la sede di La Spezia. Infine, sempre ad avviso della Corte di Appello, il godimento di ferie e permessi non autorizzati, l’assenza ingiustificata dinanzi all’invito a prendere servizio nella nuova sede nonché le assenze per congedo straordinario non autorizzato (condotte poste in essere dalla dipendente dopo il rifiuto al licenziamento) comportano la giusta causa del licenziamento, come sanzione adeguata.

3. La decisione della Cassazione

La Corte di Cassazione, nel valutare il ricorso proposto dalla lavoratrice, si ricollega al principio secondo cui il trasferimento del lavoratore è vietato anche quando la disabilità del familiare, che viene assistito, non si configuri come grave, a meno che il datore di lavoro, a fronte della natura e del grado di infermità psico-fisica del familiare, provi la sussistenza di esigenze aziendali effettive ed urgenti, che non possono essere diversamente soddisfatte. I Giudici di Piazza Cavour hanno censurato la sentenza di secondo grado per non aver ritenuto provata la severità e la consistenza dell’handicap, e pertanto la necessità di assistenza della madre.

Tutto ciò osservato, invero, la Corte di Cassazione ha ritenuto inammissibile il ricorso presentato dalla dipendente in quanto carente dei necessari requisiti di specificità.

Volume consigliato

La cessazione del rapporto di lavoro

L’opera affronta, con approccio tecnico ma chiaro e lineare, tutta la disciplina relativa all’estinzione del rapporto di lavoro, dalle cause di cessazione agli aspetti processuali legati all’impugnazione del licenziamento. L’esperienza e le conoscenze dei Coautori hanno dato forma ad una trattazione sistematica e approfondita della materia, facendo del volume uno strumento di lavoro per quanti, da diversi punti di vista, si trovino ad occuparsi di questioni legate al licenziamento, individuale o collettivo, sia sul piano stragiudiziale che nell’ambito del processo vero e proprio; pertanto, senza pretese di esaustività, l’opera si rivolge ad avvocati, magistrati ed anche consulenti del lavoro. Particolare attenzione è dedicata alle diverse tipologie di licenziamento, nonché alle motivazioni per le quali il rapporto lavorativo arriva a cessazione, con trattazione delle ricadute specifiche di ciascuna fattispecie. Chiara Colosimo Magistrato, giudice del lavoro presso il Tribunale di Milano, referente per la struttura di formazione decentrata della Scuola Superiore della Magistratura, relatrice e autrice sui principali temi del diritto del lavoro. Monica Bertoncini Magistrato, giudice del lavoro e coordinatrice della Sezione Lavoro del Tribunale di Bergamo, relatrice e docente in corsi di aggiornamento professionale e convegni. Riccardo Ponticelli Magistrato, giudice del lavoro presso il Tribunale di Cagliari, relatore in convegni in materia di diritto del lavoro. Alessandro Tonelli Avvocato giuslavorista del Foro di Milano, cassazionista, socio AGI, membro della Commissione Lavoro dell’Associazione Giovani Avvocati Milanesi. Nicola Roberto Toscano Avvocato giuslavorista del Foro di Bari, cassazionista, cultore di diritto del lavoro presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Bari, autore, docente del master post-laurea in “Gestione del lavoro e delle relazioni sindacali”.

A cura di Chiara Colosimo | 2021 Maggioli Editore

52.00 €  49.40 €

Sentenza collegata

125791-1.pdf 159kB

Iscriviti alla newsletter per poter scaricare gli allegati

Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Ora puoi scaricare il tuo contenuto.

Avvocato Rosario Bello

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento