Somme non percepite dal lavoratore: il datore le può richiedere?

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“La ripetizione delle somme indebitamente erogate al dipendente, quale “ripetizione dell’indebito” ai sensi dell’art. 2033 c.c., riguarda esclusivamente le somme da quest’ultimo effettivamente percepite, sicché il datore di lavoro non può pretendere di ottenere la restituzione delle somme al lordo delle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali, posto che le stesse non sono mai entrate nella disponibilità patrimoniale del lavoratore”.

    Indice

  1. La vicenda
  2. La censura
  3. La questione
  4. La pronuncia della Suprema Corte

1. La vicenda

I giudici d’appello, confermando la decisione del Tribunale, accoglievano solo parzialmente la domanda proposta dall’INPS nei confronti di Tizio, ex dipendente, volta al recupero delle somme versate allo stesso, a titolo di risarcimento del danno da licenziamento illegittimo, di retribuzione relativa al periodo di riammissione in servizio e di spese legali a seguito dell’ordinanza dichiarativa dell’illegittimità dell’intimato licenziamento disciplinare recante l’ordine di reintegra di Tizio, ordinanza successivamente riformata dal Tribunale, che stabiliva la restituzione delle somme liquidate a Tizio a titolo risarcitorio, al netto delle ritenute fiscali, previdenziali ed assistenziali, nonché a titolo di spese legali. I giudici di merito avevano ritenuto ripetibili, a seguito della riforma dell’ordinanza dichiarativa dell’illegittimità del recesso, le somme versate al lavoratore a titolo di risarcimento del danno, mentre irripetibili le retribuzioni maturate e riscosse fino all’atto della riforma; infine, avevano ritenuto ammissibile la domanda riconvenzionale di Tizio riguardante il pagamento del TFS, ma insuscettibile di compensazione ex art. 1243 c.c. per non essere liquido il relativo credito.

2. La censura

L’INPS si rivolgeva alla Suprema Corte, deducendo la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2099 e 2033 c.c., 38 d.P.R. n. 602/1973, come modificato dal d.lgs. n. 143/2005, 23 d.P.R. n. 600/1973 e 10 d.P.R. n. 917/1986, come modificato dal d.lgs. n. 314/1997. Parte ricorrente lamentava la non conformità a diritto della pronunzia resa dalla Corte d’Appello in relazione alla ripetibilità delle somme indebitamente erogate a Tizio al netto delle ritenute su queste operate dal datore di lavoro, dovendosi ritenere il diritto di questi alla restituzione delle somme al lordo coerente con il sistema normativo che ammette in capo al lavoratore/contribuente la deducibilità delle somme restituite al soggetto erogatore o il rimborso dell’imposta corrispondente all’importo non dedotto.


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3. La questione

Il datore di lavoro può pretendere la restituzione delle somme al lordo delle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali se non percepite dal dipendente?

4. La pronuncia della Suprema Corte

La Cassazione, ritenendo la censura infondata, stabiliva che “La ripetizione delle somme indebitamente erogate al dipendente, quale “ripetizione dell’indebito” ai sensi dell’art. 2033 c.c., riguarda esclusivamente le somme da quest’ultimo effettivamente percepite, sicché il datore di lavoro non può pretendere di ottenere la restituzione delle somme al lordo delle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali, posto che le stesse non sono mai entrate nella disponibilità patrimoniale del lavoratore”.

Pertanto, il Tribunale Supremo rigettava il ricorso e condannava parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio.

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Avv. Giuseppina Maria Rosaria Sgrò

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