Il Giudice del Rinvio e la violazione del diritto di difesa

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La sentenza della Suprema Corte di Cassazione, Sez. Quarta Penale, n. 52511[1] del 12/12/2016, fa tornare in mente l’importanza che riveste la posizione di garanzia[2], nei vari livelli aziendali, ed il grado di disvalore che lo stesso Collegio conferisce a chi, pur avendo avuto modo di potersi ravvedere, nulla fece se non arrecare danno all’intera comunità Italiana.

Il Supremo Collegio, non ha fatto altro che confermare il giudizio espresso dal Giudice di Appello Penale del Rinvio che si era limitato a recepite le censure svolte dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite Penali, n. 38343 del 2014, in merito alla mancata pena <<in ordine al reato doloso di cui al primo comma dell’art. 437 cod. pen. (che) dovranno essere nuovamente determinate. Tale illecito ha ora piena autonomia rispetto agli altri, anche sotto il profilo sanzionatorio[3]>>. Lo stesso Supremo Collegio a Sezione Unite Penali ha escluso la possibilità di prescrizione del reato nella diversa e nuova qualificazione.

Il Giudice del Rinvio, dunque, aveva poco spazio di manovra e, al rigoroso esame del Collegio della IV Sezione Penale della Corte di Cassazione, è uscito indenne da ogni censura mossa dai Difensori degli imputati che si sono visti riconosciuto ogni addebito delibato dal Giudice del Rinvio. Giudice che non ha ammesso, ai fini della decisione, il rinnovo del dibattimento mediante l’assunzione di prove testimoniali, mentre ammetteva la produzione dei documenti di cui era richiesta l’acquisizione.

Come ogni appello penale, anche se disposto con rinvio della Suprema Corte di Cassazione a Sezione Unite Penali, è un nuovo giudizio, con vincolo relativo al punto di diritto deciso del Supremo Collegio. In detto nuovo giudizio, sono le regole del Codice di Procedura Penale a poter/dover conferire un ruolo di imparzialità del Giudice.

Nel nuovo giudizio, pur se ristretto al campo disposto dalla Cassazione, entrano in gioco tutte le strategia processuale che sono in capo a ogni difensore di ciascun imputato, nella liceità dell’azione, giusta parità di armi disposta dalla Corte Costituzionale[4], che nell’<<idea sinergica per la concreta attuazione delle previsioni normative[5]>> ,  si gioca la sorte del processo. Vi è di più: <<La scelta di evidenziare, nell‘ordine espositivo dei princìpi, il diritto di difesa subito dopo il principio del contraddittorio origina evidentemente dalla considerazione che i due termini si pongono in un necessitato rapporto di mezzo a fine, risultando evidente come il contraddittorio risulta essere la «condizione essenziale» per la piena attuazione del diritto di difesa[6]>>.

Nella sentenza 117/2007, è la Corte Costituzionale che afferma la fondamentale correlazione del contraddittorio prospettate dal disposto del rinvio; mentre la medesima Corte Costituzionale, nella sentenza n. 311/2009, rievoca che <<La stessa Corte europea ha ricordato, inoltre, che il requisito della parità delle armi comporta l’obbligo di dare alle parti una ragionevole possibilità di perseguire le proprie azioni giudiziarie, senza essere poste in condizione di sostanziale svantaggio rispetto agli avversari[7].>>

Il Giudice del Rinvio ha le stesse norme processuali di ogni altro Giudice delle impugnative. Esse sono ravvisabili nel Rito del Procedimento Penale. L’art. 627[8], Codice Procedura Penale,  dispone sulle competenze del Giudice del Rinvio. Norma di procedura che mentre assicura la funzione nomofilattica della Suprema Corte di Cassazione, nonché l’osmosi tra giudizio rescindente e giudizio rescissorio,[9] né  genera un nuovo giudizio. Migliore Dottrina[10],  nell’ indicare  in “controversa” la  disciplina dell’art. 627, c.p.p., sia ante che post riforma, ne richiama i pregevoli poteri, del Giudice, sull’ampiezza del nuovo giudizio. Poteri forti e penetranti in capo al detto Giudice del Rinvio, vincolati solo al principio di diritto enucleato dal Supremo Collegio, e mantenente la <<piena autonomia di giudizio nella ricostruzione del fatto, nell’individuazione e valutazione dei dati e conserva, altresì, il potere di desumere il proprio convincimento anche aliunde, e, dunque, eventualmente sulla base di elementi trascurati dal primo giudice, colmando in tal modo i vuoti motivazionali segnalati ed eliminando le incongruenze rilevate  (Cass., V, 18 gennaio 1999, Munari )[11].    
La decisione del Supremo Collegio a Sezioni Unite Penali del 2014, vincolò il giudizio di rinvio sulla nuova qualificazione giuridica del fatto. La nuova valutazione dei fatti così come accertati nel provvedimento cassato dal Supremo Collegio, non vincolavano il Giudice del Rinvio ad ammettere prove, riaprendo il dibattimento, poiché solo con la parità delle armi, principio cardine elaborato e riconosciuto dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, (caso Ekbatani § 30),  possono essere prese in considerazioni le “apparenze” e l’accresciuta ”sensibilità del pubblico”, rispetto alle garanzie di una buona giustizia (casi: Piersack c. Belgio §30; e Campbell et Fell c. Regno Unito § 18)[12].

Il diritto di dover essere riascoltato in dibattimento per l’acquisizione della prova testimoniale, rigettato dal Giudice del Rinvio, non ha certamente dato spazio a ciò che la difesa avrebbe potuto portare a prova finale. Essere esclusi a priori, pur avendo il diritto di essere riascoltati, demotiva ogni principio di difesa riconosciuta non solo dal sistema giudiziale italiano ma da quello comunitario e internazionale.

Ad avviso di chi commenta, il Supremo Collegio a Sezione Unite Penali, nel 2014, errò nel rinviare ad altro Giudice della stessa Corte di Assise di Appello il caso in esame,  poiché il nuovo Giudice, nel decidere, venne anche  condizionato dall’ambiente in cui visse. 

Ora se  << I processi vengono anticipati, accompagnati, minati e commentati sui media in modo del tutto incontrollati, dimentichi o incuranti che le indagini ed i dibattimenti mediatici sono la negazione più grossolana di qualunque garanzia[13]>> c’è da dubitare sulla terzietà del Giudice del Rinvio che appartenne ed era incardinato nella stessa Corte di Assise di Appello di Torino, luogo dove si consumò l’evento dannoso.  

Non poter avere la possibilità di rivedere, in dibattimento, la prova per essere escussa, ha limitato la difesa di uno degli imputati. E se il giudizio si formula nel processo, la violazione del proprio diritto ad essere riascoltato pare un evento di enorme gravità.  

 

 


[1] http://www.filodiritto.com/documenti/2016/sentenza-chilosi-martelli-cass.-pen.-sez.-iv-12-dicembre-2016-ud.-13-maggio-2016-n.-52511.pdf

[2]www.dirittoeprocesso.com  LA DELEGA DI FUNZIONI COME FONTE DI RESPONSABILITÀ PENALE . DIRITTO E PROCESSO, ISSN: 2038-2030.

[3] http://www.giurisprudenzapenale.com/2014/09/18/sentenza-thyssenkrupp-depositate-le-motivazioni-delle-sezioni-unite/ , Così al punto 58, 3° capoverso sentenza.

[4] http://www.cortecostituzionale.it/documenti/

[5] http://www.cortecostituzionale.it/documenti/convegni_seminari/RI_Madrid2011_B.pdf, (a cura di P. GAETA) Corte Costituzionale – Servizio Studi: PRINCIPI COSTITUZIONALI IN MATERIA PENALE (DIRITTO PROCESSUALE PENALE ) – Quaderno predisposto in occasione dell’incontro trilaterale delle Corti costituzionali italiana, spagnola e portoghese Madrid 13 – 15 ottobre 2011, pag. 10

[6] http://www.cortecostituzionale.it/documenti/convegni_seminari/RI_Madrid2011_B.pdf, (a cura di P. GAETA)  op. cit. , pag. 28.

[7] http://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2009&numero=311

[8]Codice di Procedura Penale, (a cura di G. TRANCHINA – con il coordinamento di S. GIAMBRUNO – M. C. RUSSO- M. BOLOGNA), Tomo II (artt. 438-746), Milano 2008, pag. 4615 :<< 1. Nel giudizio di rinvio non è ammessa discussione sulla competenza attribuita con la sentenza di annullamento, salvo quanto previsto dall’articolo 25. 2. Il giudice di rinvio decide con gli stessi poteri che aveva il giudice la cui sentenza è stata annullata, salve le limitazioni stabilite dalla legge. Se è annullata una sentenza di appello e le parti ne fanno richiesta, il giudice dispone la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale [603] per l’assunzione delle prove rilevanti per la decisione.
3. Il giudice di rinvio si uniforma alla sentenza della corte di cassazione per ciò che concerne ogni questione di diritto con essa decisa.
4. Non possono rilevarsi nel giudizio di rinvio nullità, anche assolute, o inammissibilità, verificatesi nei precedenti giudizi o nel corso delle indagini preliminari [591, 4].
5. Se taluno degli imputati, condannati con la sentenza annullata, non aveva proposto ricorso, l’annullamento pronunciato rispetto al ricorrente giova anche al non ricorrente, salvo che il motivo dell’annullamento sia esclusivamente personale [587]. L’imputato che può giovarsi di tale effetto estensivo deve essere citato e ha facoltà di intervenire nel giudizio di rinvio.

[9] http://www.cortecostituzionale.it .  sentenze n. 50/70, e 11/99. Vedasi anche Spangher, La pratica del processo penale, Le impugnazioni, vol. I.

[10] Codice di Procedura Penale, (a cura di G. TRANCHINA – con il coordinamento di S. GIAMBRUNO – M. C. RUSSO- M. BOLOGNA), Tomo II (artt. 438-746), Milano 2008, pag.4617, punto 1  Natura del giudizio del rinvio:<<Già controversa sotto il vigore del c.p.p. abr., la questione della natura del giudizio di rinvio rimane tale anche sotto la vigenza del nuovo c.p.p. Ed invero, ora si sostiene che siffatto giudizio si configuri  come fase ulteriore del precedente giudizio di merito (Cass., I, 30 ottobre 1996, Perraca, in Cass. pen. 1998, 874; Id. V 29 ottobre 1992, Gerotti, in Riv. Pen. 1994, 74), ora si afferma, invece, che esso, anche  quando è conseguente ad una sentenza di annullamento parziale, non consiste nella pura e semplice prosecuzione del giudizio pregresso , <<ma rappresenta una fase a sé stante, caratterizzata dal condizionamento  che scaturisce dalla sentenza della corte di cassazione che lo ha disposto>>: il suo oggetto, pertanto, <<non può essere diverso o più ampio rispetto a quello devolutogli o di quello che è attratto per effetto della connessione essenziale con la parte annullata; esso, inoltre, non può svilupparsi al di fuori del paradigma che il giudice di legittimità ha tracciato attraverso l’enunciazione dei principi di diritto applicabili all’ipotesi esaminata>> (così Cass. S.U.  23 novembre 1990, Agnese ed altri, in Cass. pen. 1991, I, 728, in motiv. 732, nota M. VESSICHELLI; G. CANZIO, Il ricorso, cit. 506; F.R. DINACCI, La rilevabilità, cit. 86 s.; ID., L’inquadramento, cit. , 709 s.; Id. Il giudizio di rinvio, cit., 1 ss;A. NAPPI, Giuda, cit., 987). 

[11] Codice di Procedura Penale, op. cit. pag. 4623.

[12]http://www.ordineavvocatitorino.it/sites/default/files/principi_diritto_processo_penale_giurisprudenza_CEDU.pdf

[13] G. SILVESTRI, Lo Stato senza principe La sovranità dei valori nelle democrazie pluraliste, Torino, 2005, pag. 137 e s.

Sentenza collegata

612373-1.pdf 3MB

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Giarrizzo Mauro

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