Per la caduta sulla scala mobile nel centro commerciale, ma di proprietà di un condominio, non sono responsabili i condomini ma il supermercato esclusivo utilizzatore

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riferimenti normativi: art 2051 c.p.

precedenti giurisprudenziali: Trib. Como, Sentenza del 11/01/2017

La vicenda

Nell’ambito di un centro commerciale una donna cadeva su una scala mobile di proprietà di un condominio all’interno del complesso immobiliare. La caduta era dovuta all’inaspettata inversione di marcia di una delle due scale mobili rimasta in funzione, solitamente utilizzata in salita, invece che in discesa; la persona offesa appena poneva i piedi sulla pedana cadeva a terra, procurandosi delle lesioni agli arti. Il Giudice di Pace condannava il rappresentante legale del supermercato per il reato di lesioni colpose commesso a danno della donna in quanto non aveva segnalato ai clienti l ’inversione di marcia della detta scala mobile. Il Tribunale confermava la decisione di primo grado. Al condannato non rimaneva che ricorrere in cassazione. A sostegno delle sue ragioni il rappresentante legale del supermercato sottolineava che la scala mobile era di proprietà condominiale, con la conseguenza che la vigilanza sulla stessa o, comunque, la sua gestione non competeva al titolare del centro; inoltre cercava di “scaricare” la colpa sull’addetto alla vigilanza, che – in esecuzione di un suo ordine – aveva materialmente invertito il senso di marcia della scala mobile senza segnalare tale situazione; infine sosteneva una qualche responsabilità della stessa persona offesa nella causazione dell’evento, per non aver la stessa usato la massima diligenza nell’accingersi a salire sulla piattaforma mobile.

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La questione

Per la caduta sulla scala mobile nel centro commerciale di proprietà di un condominio sono responsabili i condomini o il centro commerciale esclusivo utilizzatore?

La soluzione

La Cassazione ha confermato le decisioni dei giudici di primo e secondo grado, dichiarando inammissibile i motivi del ricorso. In particolare i giudici supremi hanno correttamente ritenuto irrilevante che la scala mobile non fosse di proprietà della società che gestiva il supermercato, ma del condominio, atteso che essa era comunque ad esclusivo servizio dell’esercizio commerciale e gestita dal rappresentante legale del centro commerciale. Di conseguenza quest’ultimo era il solo obbligato ad assicurare la sicurezza e l’incolumità delle persone che frequentavano il supermercato, predisponendo i cartelli che segnalavano l’utilizzo corretto delle scale mobili; del resto la pedana della scala mobile, sino al giorno dell’infortunio, aveva funzionato in una certa direzione e, quindi, i clienti del supermercato potevano ragionevolmente attendersi che la direzione di marcia fosse rimasta la stessa. Pertanto, secondo la Cassazione nessuna responsabilità poteva addebitarsi alla vittima, né all’addetto alla vigilanza, privo di alcun ruolo nella tutela della sicurezza del luogo di lavoro.

Le riflessioni conclusive

Secondo l’orientamento ormai prevalente e consolidato della giurisprudenza, l’art. 2051 c.c. individua un’ipotesi di responsabilità oggettiva e non una presunzione di colpa, essendo sufficiente, per l’applicazione della stessa, la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all’evento lesivo, nonché il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che assuma invece alcun rilievo la condotta del custode e l’osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, in quanto la nozione di custodia non presuppone né implica uno specifico obbligo di custodia analogo a quello del depositario. Funzione della norma è infatti quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, dovendo pertanto considerarsi custode chi di fatto ne controlla le modalità d’uso e di conservazione, con la conseguenza che tale responsabilità viene esclusa solo dalla prova del caso fortuito, inteso come fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile, ma al profilo causale dell’evento, riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno (compreso lo stesso comportamento del danneggiato), recante i caratteri dell’imprevedibilità e dell’inevitabilità.

Tale essendo la struttura della responsabilità ex art. 2051 c.c., l’onere probatorio gravante sul danneggiato si sostanzia nella duplice dimostrazione dell’esistenza (ed entità) del danno e della sua derivazione causale dalla cosa, residuando, a carico del custode l’onere di dimostrare la ricorrenza del fortuito (Cass. civ., Sez. III, 16/02/2021, n. 4035).

D’altra parte, la responsabilità ex art. 2051 c.c. esige solo la dimostrazione di una relazione di custodia, prescindendo dal titolo della stessa (proprietà, locazione, comodato, etc.)

Nel caso esaminato il condomino non aveva la custodia della scala mobile (di cui era proprietario il condominio) in quanto l’esclusivo utilizzatore era il supermercato.

In ogni caso l’esclusione della responsabilità del custode implica un duplice accertamento: a) che la vittima abbia tenuto una condotta negligente; b) che quella condotta non fosse prevedibile (Cass. civ., sez. III, 27/06/2016, n. 13222).

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Sentenza collegata

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Consulente legale condominialista Giuseppe Bordolli

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