Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti: interventi della Cassazione

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La Cassazione chiarisce taluni aspetti del delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti: vediamo come

Indice

  1. Il fatto
  2. I motivi addotti nel ricorso per Cassazione
  3. Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione
  4. Conclusioni

(Riferimento normativo: Cod. pen., art. 452-quaterdecies)

1. Il fatto 

La Corte di Appello di Milano, in parziale riforma della sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano che, all’esito di giudizio abbreviato, aveva dichiarato gli gli imputarti responsabili dei reati di cui agli artt. 416., 110, 452-quaterdecies, 484, 512-bis, cod. pen, 110 cod.pen-256, commi 1, 3, 4 d.lgs 152/2006 come rispettivamente contestati e li aveva condannati alle pene ritenute di giustizia, escludeva per tutti la continuazione interna relativamente al capo 2) dell’imputazione, assolveva A. M. dal reato di cui al capo 16) dell’imputazione, rideterminando la pena.

2. I motivi addotti nel ricorso per Cassazione 

Avverso il provvedimento emesso dai giudici di seconde cure proponevano, per il tramite dei difensori, ricorso per Cassazione gli imputati.

In particolare, uno di essi deduceva, con un unico motivo, vizio di motivazione in relazione al primo motivo di appello mentre un altro adduceva le seguenti doglianze: 1) violazione dell’art. 452-quaterdecies cod. pen. e vizio di motivazione; 2) violazione dell’art. 416 cod. pen. e vizio di motivazione; 3) violazione degli artt. 62-bis e 133 cod. pen. e vizio di motivazione.

Ciò posto, un altro imputato ancora prospettava i susseguenti motivi: I) violazione di legge, vizio di motivazione e travisamento del fatto in relazione all’affermazione di responsabilità per il reato associativo di cui all’art. 416 cod. pen.; II) violazione di legge, vizio di motivazione e travisamento del fatto in relazione all’affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo 4) dell’imputazione; III) violazione degli artt. 62 bis, 81 cpv, 132 e 133 cod. pen. e vizio di motivazione.

3. Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione

Per quanto riguarda l’unico motivo del primo ricorso e i primi due motivi del secondo, essi erano ritenuti inammissibili posto che, ad avviso del Supremo Consesso, nei motivi in esame, si esponevano censure le quali si risolvevano in una mera rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, sulla base di diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, senza individuare vizi di logicità, ricostruzione e valutazione, quindi, precluse in sede di giudizio di cassazione (cfr. Sez. 1, 16.11.2006, n. 42369; Sez. 6, 3.10.2006, n. 36546; Sez. 3, 27.9.2006, n. 37006), ribadendosi, a tale proposito, che, anche a seguito delle modifiche dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. introdotte dalla L. n. 46 del 2006, art. 8 non è consentito dedurre il “travisamento del fatto” stante la preclusione per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 6, n. 27429 del 04/07/2006; Sez. 5, n. 39048/2007; Sez. 6, n. 25255 del 2012) ed in particolare di operare la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (cfr. Sez. 6, 26.4.2006, n. 22256), tanto più se si considera che la Corte di Cassazione deve circoscrivere il suo sindacato di legittimità, sul discorso giustificativo della decisione impugnata, alla verifica dell’assenza, in quest’ultima, di argomenti viziati da evidenti errori di applicazione delle regole della logica, o fondati su dati contrastanti con il senso della realtà degli appartenenti alla collettività, o connotati da vistose e insormontabili incongruenze tra loro, oppure inconciliabili, infine, con “atti del processo“, specificamente indicati dal ricorrente e che siano dotati autonomamente di forza esplicativa o dimostrativa, tale che la loro rappresentazione disarticoli l’intero ragionamento svolto, determinando al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua la motivazione (Sez. 4 08/04/2010 n. 15081; Sez. 6 n. 38698 del 26/09/2006; Sez. 5, n. 6754 del 07/10/2014).

Oltre a ciò, era altresì fatto presente che, in ordine al secondo ricorso summenzionato, la doglianza, afferente al mancato assorbimento del reato di cui al capo a) nel reato di cui al capo 1), era stimata generica perché (reputata) priva di confronto critico con le argomentazioni esposte sul punto dai Giudici di Appello, trovando, dunque, applicazione il principio, già affermato dalla stessa Corte di Cassazione, secondo cui, in tema di inammissibilità del ricorso per Cassazione, i motivi devono ritenersi generici non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. 2, n.19951 del 15/05/2008; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013; Sez. 2, n.11951 del 29/01/2014) visto che la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell’art. 591 comma 1 lett. c), all’inammissibilità del ricorso (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492).

Chiarito ciò, sempre a proposito del secondo ricorso summenzionato, anche la terza doglianza ivi enunciata era stimata manifestamente infondata dato che, per gli Ermellini, avendo la Corte territoriale denegato l’applicazione delle circostanze attenuanti generiche evidenziando l’assenza di elementi positivi valorizzabili a tal fine, una motivazione di tal fatta era conforme alla costante giurisprudenza della Cassazione secondo cui l’applicazione delle circostanze attenuanti generiche, oggetto di un giudizio di fatto, non costituisce un diritto conseguente all’assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle circostanze in parola; l’obbligo di analitica motivazione in materia di circostanze attenuanti generiche qualifica, infatti, la decisione circa la sussistenza delle condizioni per concederle e non anche la decisione opposta (Sez. 1, n. 3529 del 22/09/1993; Sez.6, n.42688 del 24/09/2008; sez. 2, n. 38383 del 10.7.2009; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014).

Detto questo, per quanto invece riguardava la censura mosse alla sentenza impugnata relativamente alla mancata irrogazione di una pena contenuta nei minimi edittali, era richiamato il principio consolidato per il quale la motivazione in ordine alla determinazione della pena base, ed alla diminuzione o agli aumenti operati per le eventuali circostanze aggravanti o attenuanti, è necessaria solo quando la pena inflitta sia di gran lunga superiore alla misura media edittale, ipotesi che, per la Corte di legittimità, non ricorreva nel caso di specie visto che, fuori di questo caso anche l’uso di espressioni come “pena congrua“, “pena equa“, “congrua riduzione“, “congruo aumento” o il richiamo alla gravita del reato o alla capacità a delinquere dell’imputato, sono sufficienti a far ritenere che il giudice abbia tenuto presente, sia pure globalmente, i criteri dettati dall’art. 133 cod. pen. per il corretto esercizio del potere discrezionale conferitogli dalla norma in ordine al “quantum” della pena (Sez.2, n. 36245 del 26/06/2009).

In riferimento invece al terzo ricorso di cui sopra, i giudici di piazza Cavour notavano – dopo essersi fatto presente che, per il reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, tale delitto era contemplato nell’articolo 260 del d.lgs. 152/06, che sanzionava, appunto, la condotta di “chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l’allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni” e che tale norma è stata trasposta, in attuazione del principio di “riserva di codice“, nell’articolo 452-quaterdecies del codice penale dal d.lgs. 1 marzo 2018 n. 21 e, quindi, il reato di cui all’art. 260 d.lgs 152/2006 è ora disciplinato, ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21, dall’art. 452-quaterdecies cod. pen. con assoluta continuità normativa – che il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti è reato abituale che si perfeziona soltanto attraverso la realizzazione di più comportamenti non occasionali della stessa specie, finalizzati al conseguimento di un ingiusto profitto, con la necessaria predisposizione di una, pur rudimentale, organizzazione professionale di mezzi e capitali, che sia in grado di gestire ingenti quantitativi di rifiuti in modo continuativo (Sez. 3, n. 52838 del 14/07/2016; Sez. 3, n. 16036 del 28/02/2019) fermo restando che la gestione dei rifiuti integrante il reato in esame deve concretizzarsi in una pluralità di operazioni con allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, ovvero attività di intermediazione e commercio (cfr. Sez. 3, n. 40827 del 6/10/2005; Sez. 3, n. 28685 del 04/05/2006) e tale attività deve essere “abusiva“, ossia effettuata o senza le autorizzazioni necessarie (ovvero con autorizzazioni illegittime o scadute), o violando le prescrizioni e/o i limiti delle autorizzazioni stesse (cfr. Sez. 3, n. 40828 del 6/10/2005; Sez. 4, n. 28158 del 02/07/2007).


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Ciò posto, delineati i tratti salienti che connotano questa fattispecie criminosa, la Corte di legittimità rilevava altresì che il reato di cui all’art. 452-quaterdecies cod. pen. concorre con il reato di cui all’art. 416 cod. pen. posto che la Cassazione ha affermato che il reato di cui all’art. 452-quaterdecies cod. pen. non richiede, per la sua configurazione, una pluralità di soggetti agenti, trattandosi di fattispecie mono-soggettiva, sebbene sia richiesta una pluralità di operazioni, in continuità temporale, relative ad una o più delle diverse fasi in cui si concretizza ordinariamente la gestione dei rifiuti e, quindi, in coerenza con la struttura del reato, è stata riconosciuta la possibilità di concorso con il reato di cui all’art. 416 cod. pen., ritenendo necessaria la presenza degli elementi costitutivi di entrambe le fattispecie, con la conseguente impossibilità di ricavare la sussistenza del reato associativo dalla mera sovrapposizione della condotta con quella richiesta per l’associazione per delinquere, prevedendo tale ultimo reato la predisposizione di un’organizzazione strutturale, sia pure minima, di uomini e mezzi, funzionale alla realizzazione di una serie indeterminata di delitti, nella consapevolezza, da parte dei singoli associati, di far parte di un sodalizio durevole e di essere disponibili ad operare nel tempo per l’attuazione del programma criminoso comune, che non può certo essere individuata nel mero allestimento di mezzi ed attività continuative organizzate e nel compimento di più operazioni finalizzate alla gestione abusiva di rifiuti indicate dall’art. 260 d.lgs. 152/06, richiedendosi, evidentemente, un’attiva e stabile partecipazione ad un sodalizio criminale per la realizzazione di un progetto criminoso (Sez. 3, n. 4503 del 16/12/2005; Sez. 3, n. 15630 del 12/1/2011; Sez. 3, n. 36119 del 30/6/2016), precisandosi al contempo che è configurabile il concorso tra i reati di associazione per delinquere (art. 416 cod. pen.) e di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 d.lgs. n. 152 del 2006) in quanto tra le rispettive fattispecie non sussiste un rapporto di specialità, trattandosi di reati che presentano oggettività giuridiche ed elementi costitutivi diversi, caratterizzandosi il primo per una organizzazione anche minima di uomini e mezzi funzionale alla realizzazione di una serie indeterminata di delitti in modo da turbare l’ordine pubblico, e il secondo per l’allestimento di mezzi e attività continuative e per il compimento di più operazioni finalizzate alla gestione abusiva di rifiuti così da esporre a pericolo la pubblica incolumità e la tutela dell’ambiente (Sez.3, n. 5773 del 17/01/2014).

Orbene, declinando tali criteri ermeneutici rispetto alla fattispecie qui in esame, la Suprema Corte evidenziava che la Corte territoriale aveva evidenziato come le emergenze probatorie comprovassero che dopo il marzo 2018 era stata costituita tra gli imputati un’associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito dei rifiuti mediante la stabile predisposizione di un’organizzazione strutturale di uomini e mezzi, funzionale alla realizzazione di una serie indeterminata di delitti, costituito dalle società di cui all’imputazione che operavano in sinergia avvalendosi delle stesse persone, nella consapevolezza, da parte dei singoli associati, di far parte di un sodalizio durevole e di essere disponibili ad operare nel tempo per l’attuazione del programma criminoso comune; in particolare, i Giudici di appello rimarcano come l’organizzazione del sodalizio era stata attuata con la messa a disposizione da parte dei sodali, attraverso un’attività di investimento di denaro, delle società di cui avevano la disponibilità, di competenze specifiche in materia di consulenza ambientali, capacità operative, di contatti con società di autotrasporti, di preziose contiguità con la locale criminalità organizzata, di una comune copertura legale per reagire con immediatezza alle azioni di contrasto delle forze dell’ordine.

Ebbene, per il Supremo Consesso, siffatte argomentazioni erano congrue e logiche ed in linea con i suesposti principi di diritto, sottraendosi in tal guisa al sindacato di legittimità.

Terminata la disamina di questa doglianza, il secondo motivo era ritenuto inammissibile ritenendosi richiamabile nel caso in esame il principio di diritto secondo cui il concetto di “gestione” di una discarica abusiva deve essere inteso in senso ampio in quanto nello stesso deve infatti includersi qualsiasi contributo, sia attivo che passivo, diretto a realizzare od anche semplicemente a tollerare e mantenere il grave stato del fatto-reato, strutturalmente permanente (cfr. Sez.3, n. 12159 del 15/12/2016), così come il terzo motivo non era parimenti ritenuto fondato, stimandolo manifestatamente infondato poiché l’applicazione delle circostanze attenuanti generiche, oggetto di un giudizio di fatto, non costituisce un diritto conseguente all’assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle circostanze in parola; l’obbligo di analitica motivazione in materia di circostanze attenuanti generiche qualifica, infatti, la decisione circa la sussistenza delle condizioni per concederle e non anche la decisione opposta (Sez. 1, n. 3529 del 22/09/1993; Sez. 2, n. 38383 del 10.7.2009; Sez.3, n. 44071 del 25/09/2014), tenuto conto altresì del fatto che, secondo la giurisprudenza consolidata della Cassazione, il giudice nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione, individuando, tra gli elementi di cui all’art. 133 cod. pen., quelli di rilevanza decisiva ai fini della connotazione negativa della personalità dell’imputato (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010; Sez. 2, 11 ottobre 2004, n. 2285).

L’obbligo della motivazione, per la Corte di legittimità, di conseguenza, non è certamente disatteso quando non siano state prese in considerazione tutte le prospettazioni difensive a condizione però che in una valutazione complessiva il giudice abbia dato la prevalenza a considerazioni di maggior rilievo, disattendendo implicitamente le altre, fermo restando che la motivazione, fondata sulle sole ragioni preponderanti della decisione non può, purché congrua e non contraddittoria, essere sindacata in Cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell’interesse dell’imputato.

Ebbene, nella specie, per la Cassazione, la Corte territoriale, con motivazione (considerata) congrua e logica, aveva negato la concessione delle circostanze attenuanti generiche a cagione degli innumerevoli precedenti penali dell’imputato, ritenendo, pertanto, elemento ostativo preponderante la personalità negativa dell’imputato, quale emergente dal certificato penale (cfr. in merito alla sufficienza dei precedenti penali dell’imputato quale elemento preponderante ostativo alla concessione delle circostanze attenuanti generiche, Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016; Sez. 1, n.12787 del 05/12/1995).

Infine, era ritenuta del tutto generica, nonchè manifestamente infondata, la doglianza relativa alla eccessività degli aumenti disposti a titolo di continuazione giacché la Corte territoriale, nel rideterminare la pena, aveva indicato specificamente l’aumento di pena da apportare sulla pena base per la continuazione con gli ulteriori reati, ha espresso sul punto dell’entità dell’aumento applicato dal primo giudice, nella misura di mesi tre, una valutazione di congruità, così adempiendo correttamente all’obbligo di motivazione, rilevandosi al contempo che, secondo il dictum delle Sezioni Unite, per un verso, in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l’aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021), per altro verso, il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all’entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall’art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene (conf. Sez. U, n. 7930/94, Rv 201549-01).

Si è infatti osservato quanto segue: “il reato continuato non è strutturalmente un reato unico; l’unificazione rappresenta una determinazione legislativa funzionale alla definizione da parte del giudice di un trattamento sanzionatorio più mite di quanto non risulterebbe dall’applicazione del cumulo materiale delle pene. Per tale motivo essa non può spiegare effetto oltre il perimetro espressamente individuato dal legislatore. Ne consegue che dal punto di vista della struttura del reato continuato non vi è ragione di ridurre l’obbligo motivazionale ritenendolo cogente unicamente per la pena relativa al reato più grave”. E si è sottolineato che: “L’autonomia dei reati satellite si salda all’obbligo di motivazione, che accede all’esercizio del potere discrezionale attribuito al giudice per la determinazione del trattamento sanzionatorio, sì che deve essere giustificato ogni risultato di quell’esercizio (art. 132, primo comma, cod. pen.); e che: “In conclusione, il valore ponderale che il giudice attribuisce a ciascun reato satellite concorre a determinare un razionale trattamento sanzionatorio; e, pertanto, devono essere resi conoscibili gli elementi che hanno condotto alla definizione di quel valore.”

Si è, inoltre, evidenziato che “l’obbligo motivazionale richiede modalità di adempimento diverse a seconda dei casi”.

In particolare, si è osservato quanto sussegue: “la associazione di una pena base determinata nella misura minima edittale ed un aumento per la continuazione di entità esigua esclude l’abuso del potere discrezionale conferito dall’art. 132 cod. pen. e dimostra, per implicito, che è stata operata la valutazione degli elementi obiettivi e subiettivi del reato risultanti dal contesto complessivo della decisione. Quando, invece, la pena per il reato più grave è quantificata a livelli prossimi o coincidenti con il minimo edittale ma quella fissata in aumento per la continuazione è di entità tale da configurare, sia pure in astratto, una ipotesi di cumulo materiale dei reati, l’obbligo motivazionale del giudice si fa più stringente, dovendo egli specificare dettagliatamente le ragioni che lo hanno Indotto a tale decisione”.

La Suprema Corte, di conseguenza, alla luce delle considerazioni sin qui esposte, dichiarava i ricorsi proposti tutti inammissibili.

4. Conclusioni

La decisione in esame è assai interessante in quanto, con essa, si chiariscono taluni aspetti del delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti.

Difatti, sulla scorta di quanto affermato dalla Cassazione in relazione al previgente art. 260 d.lgs 152/2006 che, rispetto all’“attuale” art. 452-quaterdecies cod. pen., si pone in un rapporto di continuità normativa, il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti è reato abituale che si perfeziona soltanto attraverso la realizzazione di più comportamenti non occasionali della stessa specie, finalizzati al conseguimento di un ingiusto profitto, con la necessaria predisposizione di una, pur rudimentale, organizzazione professionale di mezzi e capitali, che sia in grado di gestire ingenti quantitativi di rifiuti in modo fermo restando che la gestione dei rifiuti integrante il reato in esame deve concretizzarsi in una pluralità di operazioni con allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, ovvero attività di intermediazione e commercio e tale attività deve essereabusiva“, ossia effettuata o senza le autorizzazioni necessarie (ovvero con autorizzazioni illegittime o scadute), o violando le prescrizioni e/o i limiti delle autorizzazioni stesse.

Tale pronuncia, quindi, deve essere presa nella dovuta considerazione ogni volta si debba verificare la ricorrenza dei presupposti di legge affinché possa ritenersi configurabile siffatto illecito penale.

Il giudizio in ordine a quanto statuito in tale sentenza, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su tale tematica giuridica, dunque, non può che essere positivo.

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Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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