Istanza di concordato in appello: giudizio di rinvio

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Nel giudizio di rinvio ex art. 627 cod. proc. pen. è inammissibile la proposizione dell’istanza di concordato in appello

     Indice

  1. La questione
  2. La soluzione adottata dalla Cassazione
  3. Conclusioni

(Riferimenti normativi: Cod. proc. pen., art. 599-bis, 627)

1. La questione

La Corte di Appello di Catania, nel giudizio di rinvio a seguito di una sentenza emessa dalla Corte di Cassazione 2020 di parziale annullamento con rinvio di quella emessa sempre dalla Corte di Appello di Catania, rideterminava la pena per i ricorrenti.

Ciò posto, avverso il provvedimento summenzionato gli imputati, per il tramite dei loro legali, proponevano nuovamente ricorso per Cassazione e, tra i motivi addotti da uno di essi, si deducevano vizi di erronea applicazione della legge penale e di mancanza di motivazione sul rigetto della richiesta di concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen. nel giudizio di rinvio.


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2. La soluzione adottata dalla Cassazione

La Suprema Corte riteneva il motivo summenzionato infondato sulla scorta di quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, nel giudizio di rinvio ex art. 627 cod. proc. pen., è inammissibile la proposizione dell’istanza di concordato in appello, anche con rinuncia ai motivi, in quanto, essendo ormai avvenuto lo svolgimento dei giudizi di secondo grado e di legittimità, ciò si pone in contrasto con la finalità deflattiva propria dell’istituto previsto dall’art. 599-bis cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 22774 del 22/06/2020).

3. Conclusioni

La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi asserito, alla luce di un pregresso indirizzo interpretativo elaborato sempre dalla Cassazione, che, nel giudizio di rinvio ex art. 627 cod. proc. pen., è inammissibile la proposizione dell’istanza di concordato in appello, anche con rinuncia ai motivi, in quanto, essendo ormai avvenuto lo svolgimento dei giudizi di secondo grado e di legittimità, ciò si pone in contrasto con la finalità deflattiva propria dell’istituto previsto dall’art. 599-bis cod. proc. pen..

E’ dunque sconsigliabile, perlomeno in relazione a tale approdo ermeneutico, proporre una istanza di questo di genere in sede di rinvio.

Il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su siffatta tematica procedurale sotto il profilo giurisprudenziale, dunque, non può che essere positivo.

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Sentenza collegata

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