Aumento illegittimo della bonus malus se l’assicuratore non prova di aver agito in buona fede

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Grava sulla impresa assicuratrice, che stipula una transazione con il terzo, fornire la prova delle condizioni al cui verificarsi opera la variazione in aumento del premio e, quindi, di avere agito con la diligenza del buon padre di famiglia.

Il fatto.

Il Tribunale, in sede di appello, aveva accolto la domanda di una impresa assicuratrice che aveva assegnato una classe di merito maggiore di quella originaria appartenente all’assicurato, con conseguente ricalcolo dei premi da versare in aumento. L’assicurato  ricorreva in Cassazione.

La decisione.

In tema di oneri della prova, sussiste un orientamento dettato dal Supremo Collegio, a Sezioni Unite del 30.10.2001 n. 13533, secondo cui anche nel caso in cui sia dedotto, non il totale inadempimento dell’obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell’inesattezza dell’adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell’obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando sul debitore l’onere di dimostrare l’avvenuto, esatto adempimento (la Cassazione spiegò che un siffatto onere distributivo era dettato dal principio della presunzione di persistenza del diritto desumibile dallo stesso art. 2697 c.c., dal principio di ragionevolezza; dall’esigenza di non rendere eccessivamente difficile l’esercizio del diritto del creditore a reagire all’inadempimento).

Dall’indicato schema giuridico deriva che, al fine della corretta applicazione della clausola del contratto di assicurazione della responsabilità civile per la circolazione di veicoli a motore, la quale preveda, in conformità del dettato legislativo (art. 133 d. lsg 209/2005 e art. 12 legge n. 990 del 1969, applicabile ratione temporis), la variazione in aumento o diminuzione del premio applicato all’atto della stipulazione, in relazione al verificarsi o meno di sinistri in dato periodo di tempo (cosiddette clausole “bonus-malus”), la variazione “in pejus” opera esclusivamente nel caso in cui sussista la prova della responsabilità dell’assicurato per un danno risarcibile a terzi.

Pertanto, qualora la compagnia assicuratrice abbia ricevuto una richiesta di risarcimento di un danno asseritamente cagionato da un suo assicurato, e quest’ultimo venga tempestivamente a contestarne 1’esistenza (trasmettendo denuncia cautelativa ai sensi dell’art. 1913 comma 1 c.c.) al fine di evitare il maggiore onere economico, grava sulla impresa assicuratrice che ritenga, invece, opportuno stipulare una transazione con il terzo, ignorando o considerando infondata l’opposizione dell’assicurato, fornire la prova della esistenza delle condizioni al cui verificarsi opera la variazione in aumento del premio, in applicazione della clausola anzidetta, e dunque la prova di avere agito con la diligenza del buon padre di famiglia nell’accertamento del danno, in relazione all’art. 1218 c.c., e nella tutela degli interessi del proprio assicurato, in relazione all’art. 1375 c.c..

La “clausola bonus-malus” non introduce in contratto una ulteriore e distinta obbligazione rispetto a quelle tipiche del contratto di assicurazione, ossia l’obbligo della società assicurativa di adempiere esattamente la prestazione di tenere indenne il proprio assicurato dalle conseguenze patrimoniali pregiudizievoli derivanti dal rischio assicurato e cioè dalla responsabilità civile verso terzi per condotte dannose imputabili a colpa dell’assicurato nella circolazione dei veicoli, obbligo che deve essere, tuttavia, adempiuto secondo buona fede ex art. 1375 c.c. tenendo conto di tutti gli effetti negoziali e legali che derivano dall’adempimento tra cui va ricompreso anche il dovere di non stipulare transazioni e di non versare direttamente indennizzi a terzi in difetto (di prova) di sinistri attribuibili in tutto od in parte alla responsabilità dell’assicurato.

Tali conclusioni cui è dato pervenire sono state recepite nell’art. 134 d. lgs 209/2005 che  dispone, da un lato, l’obbligo delle imprese assicurative di comunicare tempestivamente al contraente le variazioni peggiorative apportate alla classe di merito, e dall’altro, esclude ogni arbitraria applicazione della clausola “bonus-malus”, impedendo alle imprese di assicurazione di “applicare alcuna variazione di classe di merito prima di aver accertato l’effettiva responsabilità del contraente, che è individuata nel responsabile principale del sinistro, secondo la liquidazione effettuata in relazione al danno e fatto salvo un diverso accertamento in sede giudiziale.

Deriva da quanto precede che il risarcimento del danno corrisposto dalla società assicuratrice direttamente al -presunto- danneggiato, sul presupposto meramente assiomatico della principale responsabilità del proprio assicurato nella causazione del sinistro, omettendo di svolgere qualsiasi valutazione prognostica della fondatezza e serietà degli elementi circostanziali fomiti in contrario dall’assicurato, gravandolo automaticamente dell’aumento del premio conseguente alla attestazione della “classe di rischio” superiore, integra palese e grave violazione degli obblighi contrattuali in quanto il pagamento effettuato dall’assicuratore al terzo produce effetti giuridici pregiudizievoli sul patrimonio di quest’ultimo, esponendolo ad una maggiorazione del premio altrimenti non dovuta.

Sentenza collegata

611977-1.pdf 165kB

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Lattarulo Carmine

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