Il marito dalla paziente deceduta fa valere una responsabilità extracontrattuale della struttura sanitaria

Scarica PDF Stampa

I fatti

La Corte di cassazione, con la sentenza in commento, si è pronunciata avverso un ricorso presentato dal marito di una paziente, la quale era deceduta presso l’Azienda ospedaliera Universitaria locale, convenuta pertanto in giudizio.

All’origine, parte attrice aveva adito il Tribunale di Ferrara chiedendo il risarcimento del danno subito a seguito del decesso della moglie, la quale era stata ricoverata d’urgenza in ospedale per sindrome cardiaca acuta.

Nel giudizio di primo grado parte attrice deduceva che la morte della paziente era stata causata da condotte negligenti dei sanitari che operavano nella struttura convenuta in giudizio. In particolare, il ricorrente, denunciava l’erronea indicazione immediata di effettuare una coronografia in presenza di un infarto sub-endocardiaco e non transmurale e la mancata somministrazione di eparina alla moglie ricoverata nella struttura ospedaliera.

Tuttavia, il Tribunale di primo grado rigettava la domanda di parte attrice osservando che, sulla base delle risultanze della c.t.u., era stata confermata la correttezza dell’operato dei sanitari sia in merito alla diagnosi fornita sullo stato di salute della paziente, sia in merito alla conseguente procedura tecnica da eseguire. Inoltre, la c.t.u. aveva confermato che, in merito al nesso causale, vi erano state una serie di circostanze indipendenti ed estranee dalle cure sanitarie che escludevano, “con certezza probabilistica”, la riferibilità del decesso alla condotta degli operatori sanitari.

Infine, sull’allegazione di parte attrice in ordine al fatto che era mancata la somministrazione di eparina, la c.t.u. confermava che tale omissione non poteva ricondursi causalmente con l’evento morte; ciononostante, la c.t.u. osservava ulteriormente che comunque la procedura eseguita dal personale sanitario era stata corretta.

Avverso la sentenza di primo grado, il ricorrente, ossia il marito della paziente deceduta, proponeva ricorso innanzi alla Corte d’Appello di Bologna la quale, tuttavia, confermava la decisione del giudice di prime cure, ritenendo “che lo stesso non avesse una ragionevole probabilità di essere accolto”.

La questione, allora, giungeva innanzi alla Corte di Cassazione, adita sulla base di due motivi di ricorso.

Consigliamo il volume:

I motivi di ricorso

In primo luogo, il ricorrente lamentava la “violazione e falsa applicazione degli artt. 40 e 41 c.p. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.”.

Il ricorrente, con tale motivo di ricorso, lamentava che il tribunale di primo grado avesse erroneamente posto a sua carico l’onere di provare la sussistenza del nesso di causalità, ossia di dover dimostrare il legame eziologico tra la condotta e l’evento che rappresenta una condizione imprescindibile ai fini dell’attribuibilità del fatto illecito e, conseguentemente, del danno.

In particolare, gli artt. 40 e 41 c.p. sanciscono la responsabilità del soggetto agente per l’evento dannoso, laddove la sua condotta venga riconosciuta come causa o concausa del suo verificarsi. Questi due articoli, dunque, dettano la disciplina in materia di causalità che, pacificamente e secondo orientamenti giurisprudenziali consolidati, è applicabile anche nel caso di illecito civile, come nel caso oggetto di nostra attenzione: ciò in quanto il ricorrente lamentava un danno da morte iure proprio.

Dunque, il ricorrente lamentava che il giudice di prime cure avesse a lui attribuito erroneamente l’onere della prova del nesso di causalità, ritenendo che sarebbe stato suo dovere solo fornire la prova dell’esistenza del contratto e dell’insorgenza o dell’aggravamento della patologia, provvedendo ad allegare un inadempimento dei sanitari strettamente idoneo a provocare il danno lamentato, ossia il danno derivante dalla recisione grave ed irreparabile del legame familiare, derivante dal decesso della moglie. In particolare, lamentava che la mancata somministrazione della terapia antitrombotica avrebbe contribuito a cagionare l’evento-morte.

Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente lamentava “l’omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360, n. 5 c.p.c.”.

Lamentava, cioè, che sulla base dell’esito della c.t.u. non era possibile escludere la sussistenza del nesso causale tra l’operato dei medici e il decesso della paziente; infatti, il comportamento degli operatori sanitari sarebbe dovuto considerarsi negligente a causa dell’omessa somministrazione di eparina cui sarebbe conseguito il successivo esito infausto.

Inoltre, i consulenti di parte attrice sostenevano che la somministrazione di eparina, in presenza di un simile quadro clinico e di una simile diagnosi, sarebbe stata essenziale allo scopo di evitare il decesso della paziente (ed evitare che si trombizzino i materiali inseriti in coronaria).

La decisione della Suprema Corte

Gli Ermellini, in merito alle questioni sin qui evidenziate, ritenevano entrambi i motivi infondati “là dove non sono inammissibili”.

Innanzitutto, la Corte osservava che, sulla base di un orientamento giurisprudenziale consolidato, un ricorso può essere rigettato nella sua interezza quando anche una sola delle rationes decidendi, fondamento della decisione impugnata, non ha formato oggetto di idonea censura e, conseguentemente, sulla stessa si è formato il giudicato.

La Corte Suprema affermava che il ricorso del marito della paziente era, innanzitutto, finalizzato a denunciare la parte della sentenza del giudice di primo grado in cui non veniva ritenuta raggiunta la prova di riconducibilità eziologica del decesso alla condotta dei sanitari.

Tuttavia, il ricorrente non aveva formulato censure in ordine a quella parte della decisione di primo grado secondo cui doveva essere esclusa una condotta colposa dei sanitari dall’Azienda convenuta, in quanto veniva accertata la correttezza della diagnosi e della seguente procedura eseguita dal personale sanitario.

Passando al merito del primo motivo di ricorso, gli Ermellini hanno qualificato la domanda risarcitoria del ricorrente nell’alveo della responsabilità extracontrattuale. Infatti, il marito, in qualità di parente della paziente deceduta, aveva invocato dinanzi al Tribunale un accertamento della responsabilità della struttura sanitaria per i danni dal medesimo direttamente subiti a causa del decesso della moglie: cio iure proprio. Non poteva, quindi, farsi valere una responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, in quanto a tale titolo essa risponde solo nei confronti del paziente con il quale si configura il rapporto contrattuale.

In considerazione del fatto che la responsabilità della struttura sanitaria nei confronti del marito agente iure proprio era qualificabile come responsabilità extracontrattuale, la Corte ha ritenuto che era onere del ricorrente dimostrare l’esistenza di un comportamento censurabile in capo ai medici, specificando, oltretutto, che nella sentenza impugnata erano stati correttamente applicati i principi giurisprudenziali in merito all’onere della prova del nesso di causalità.

Infine, sul secondo motivo di ricorso del ricorrente, il quale – come detto – lamentava che era stato omesso l’esame circa il fatto decisivo per il giudizio consistente nella mancata somministrazione di eparina, gli Ermellini lo hanno ritenuto infondato, poiché il giudice di merito, dopo aver aderito alle conclusioni del c.t.u., non è più obbligato a motivare la sua decisione e non è obbligato a soffermarsi necessariamente sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che sono, implicitamente, incompatibili con la sua decisione.

Dunque, alla luce di quanto esposto, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso presentato dal marito della paziente deceduta.

Consigliamo il volume:

Sentenza collegata

116868-1.pdf 1.03MB

Iscriviti alla newsletter per poter scaricare gli allegati

Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Ora puoi scaricare il tuo contenuto.

Avv. Muia’ Pier Paolo

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento