Corte di Cassazione – sez. II – sentenza n. 15705 del 23-07-2020
Quando il caseggiato è composto da un proprietario esclusivo di un’unità immobiliare ed altri comproprietari pro indiviso delle restanti unità immobiliari comprese nell’edificio si deve parlare di “condominio minimo”, per il quale si applica la disciplina sul funzionamento dell’assemblea condominiale
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